CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 22309/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lano la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 29/04/2022 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29 aprile 2022 la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 22 marzo 2021, con cui veniva disposta l'assegnazione dei beni confiscati con decreto emesso il 23 maggio 2013 dal Tribunale di Lecce. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano il respingimento dell'impugnazione proposta in sede di legittimità, rispetto alla quale si riscontrava una motivazione apparente, integralmente elusiva delle censure difensive prospettate nell'interesse della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando proposto per motivi non consentiti dalla legge. 2. Osserva il Collegio che l'assolutezza del principio dell'irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione ha subito una deroga a seguito dell'introduzione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che consente la correzione degli errori materiali o di fatto contenuti dei provvedimenti di legittimità attraverso lo strumento del ricorso straordinario, che presuppone la condizione di condannato e non è attivabile dai destinatari di una misura di prevenzione. Ne discende che è possibile esperire il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. solo in presenza di precise condizioni, soggettive e oggettive, come da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato che il ricorso straordinario è proponibile nei confronti delle decisioni definitive che presuppongono lo status di condannato del ricorrente, tra le quali non sono ascrivibili i provvedimenti adottati nei procedimenti di prevenzione (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789-01). Le Sezioni Unite, infatti, hanno ribadito che presupposto imprescindibile per attivare lo strumento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è la condizione processuale di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie, rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione sfavorevole che Io riguarda; condizione, questa, che deve ritenersi insussistente con riferimento ai soggetti incisi da una misura di prevenzione (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle