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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34725/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21828/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ospedaliero universitaria [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliat a in Roma, via Virgilio n. 8; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze n. 305 del 20 22 , pubblicata il 19luglio 2022. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso; uditol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era stato assunto il 21 novembre 2016 presso l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliero universitaria [OSCURATO:SOCIETA], in seguito a pubblico concorso per Operatore sociosanitario, con contratto a tempo indeterminato contenente la clausola del periodo di prova di sei mesi; il 13 aprile 2017 aveva ricevuto raccomandata di recesso per mancato superamento del periodo di prova.

Egli ha adito il Tribunale di Firenze per chiedere che fosse dichiarata l’illegittimità del recesso e la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 176/2021, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 385/2021, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliero universitaria [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l ’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia anche perché la corte territoriale non avrebbe valutato che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il periodo di prova non avrebbe potuto superare, nella specie, i due mesi, con la conseguenza che, essendo intervenuto il recesso quattro mesi e venti giorni dopo la sua assunzione, detto recesso sarebbe stato illegittimo.

Priva di rilievo sarebbe stata la circostanza che nel contratto individuale di lavoro fosse prevista una durata della prova di sei mesi, trattandosi di prescrizione non applicabile perché più sfavorevole al lavoratore.

La doglianza è inammissibile.

Indubbiamente, la clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio,per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa(Cass., Sez.

L, n. 9789 del 26 maggio 2020 ) .

Peraltro, dalla lettura della sentenza, del ricorso e del controricorso non emerge che la questione dell’estensione del periodo di prova sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

Ne deriva che non è neppure prospettabile un difetto di motivazione sul punto della decisione impugnata, essendo tale questione nuova.

Infatti, è consolidato , nella giurisprudenza di questa S.C., l’orientamento secondo cui «o ve una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte dicassazione di controllare “ ex actis ” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa » (in tal senso , fra le tante,Cass., Sez. 2, n. 2038 del 24 gennaio 2019).

A tanto il ricorrente non ha provveduto, sicché il motivo non sfugge alla sanzione di inammissibilità. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme di legge perché la corte territoriale non avrebbe valutato tutte le testimonianze assunte, dalle quali sarebbeemerso che non sarebbe stato affiancato da un tutor durante il suo periodo di prova.

Inoltre, egli afferma che il periodo di prova si sarebbesvolto senza che fossero state indicate le mansioni da eseguire e in mancanza di un programma scritto.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, [OSCURATO:PERSONA] chiede a questo Collegio di effettuare una nuova valutazione delle testimonianze rese e di sostituirla a quella dellacorte di merito, il che non è compatibile con la natura del giudizio di legittimità.

Si sottolinea, poi, che la sentenza di appello ha tenuto conto di tutte le deposizioni agli atti e ha preso posizione proprio in ordine alle dichiarazioni dei due testimoni (Bacchi e Villarmea) menzionati nel ricorso. 3)Con il terzo motivo il ricorrente contesta la decisione di porre a suo carico le spese legali di entrambi i gradi di giudizio ed il pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato.

La doglianza è inammissibile.

Innanzitutto, si rileva che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione,con una espressa motivazione, del mancatouso di tale sua facoltà.

Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Cass., Sez. 6-3, n. 11329 del 26 aprile 2019 ) .

Siosserva , altresì, che l a declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in esito a l l’ integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l ’ oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione(Cass., Sez.

L, n. 29424 del 13 novembre 2019 ). 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per ilricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013, se dovuto(Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla parte controricorrente, che liquida in € 4.000,00per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dà atto che sussiste l’obbligo per il ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21828/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ospedaliero universitaria [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliat a in Roma, via Virgilio n. 8; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze n. 305 del 20 22 , pubblicata il 19luglio 2022. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso; uditol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era stato assunto il 21 novembre 2016 presso l’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliero universitaria [OSCURATO:SOCIETA], in seguito a pubblico concorso per Operatore sociosanitario, con contratto a tempo indeterminato contenente la clausola del periodo di prova di sei mesi; il 13 aprile 2017 aveva ricevuto raccomandata di recesso per mancato superamento del periodo di prova. Egli ha adito il Tribunale di Firenze per chiedere che fosse dichiarata l’illegittimità del recesso e la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 176/2021, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 385/2021, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliero universitaria [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l ’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia anche perché la corte territoriale non avrebbe valutato che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il periodo di prova non avrebbe potuto superare, nella specie, i due mesi, con la conseguenza che, essendo intervenuto il recesso quattro mesi e venti giorni dopo la sua assunzione, detto recesso sarebbe stato illegittimo. Priva di rilievo sarebbe stata la circostanza che nel contratto individuale di lavoro fosse prevista una durata della prova di sei mesi, trattandosi di prescrizione non applicabile perché più sfavorevole al lavoratore. La doglianza è inammissibile. Indubbiamente, la clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio,per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa(Cass., Sez. L, n. 9789 del 26 maggio 2020 ) . Peraltro, dalla lettura della sentenza, del ricorso e del controricorso non emerge che la questione dell’estensione del periodo di prova sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Ne deriva che non è neppure prospettabile un difetto di motivazione sul punto della decisione impugnata, essendo tale questione nuova. Infatti, è consolidato , nella giurisprudenza di questa S.C., l’orientamento secondo cui «o ve una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte dicassazione di controllare “ ex actis ” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa » (in tal senso , fra le tante,Cass., Sez. 2, n. 2038 del 24 gennaio 2019). A tanto il ricorrente non ha provveduto, sicché il motivo non sfugge alla sanzione di inammissibilità. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme di legge perché la corte territoriale non avrebbe valutato tutte le testimonianze assunte, dalle quali sarebbeemerso che non sarebbe stato affiancato da un tutor durante il suo periodo di prova. Inoltre, egli afferma che il periodo di prova si sarebbesvolto senza che fossero state indicate le mansioni da eseguire e in mancanza di un programma scritto. La doglianza è inammissibile. Infatti, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, [OSCURATO:PERSONA] chiede a questo Collegio di effettuare una nuova valutazione delle testimonianze rese e di sostituirla a quella dellacorte di merito, il che non è compatibile con la natura del giudizio di legittimità. Si sottolinea, poi, che la sentenza di appello ha tenuto conto di tutte le deposizioni agli atti e ha preso posizione proprio in ordine alle dichiarazioni dei due testimoni (Bacchi e Villarmea) menzionati nel ricorso. 3)Con il terzo motivo il ricorrente contesta la decisione di porre a suo carico le spese legali di entrambi i gradi di giudizio ed il pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato. La doglianza è inammissibile. Innanzitutto, si rileva che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione,con una espressa motivazione, del mancatouso di tale sua facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Cass., Sez. 6-3, n. 11329 del 26 aprile 2019 ) . Siosserva , altresì, che l a declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in esito a l l’ integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l ’ oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione(Cass., Sez. L, n. 29424 del 13 novembre 2019 ). 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per ilricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013, se dovuto(Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla parte controricorrente, che liquida in € 4.000,00per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dà atto che sussiste l’obbligo per il ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
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