CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Chieti, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Nizza n. 63 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 474, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abbruzzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 6.11.2012; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La società [OSCURATO:PERSONA] Srl, esercente l'attività di noleggio di imbarcazioni e natanti, riceveva notifica dell'avviso di accertamento di natura analitico-induttiva n. RA4030100074, mediante il quale l'Ente impositore contestava ricavi non dichiarati nella misura di Euro 21.410,00 (controric., p. 2), corrispondenti a pretesi finanziamenti infruttiferi dei soci, conseguendone maggiori tributi ai fini Irpeg, Iva ed Irap, in riferimento all'anno 2006. L'Amministrazione finanziaria contestava, anche sul fondamento degli studi di settore, l'antieconomicità della gestione sociale. 2. La società impugnava l'avviso di accertamento, proponendo più censure, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, che rigettava il ricorso. 2. Avverso la decisione assunta dalla CTP la contribuente spiegava ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che riteneva fondato il ricorso, in particolare perché l'Amministrazione finanziaria non aveva rispettato il termine di sessanta giorni che avrebbe dovuto riconoscere alla contribuente per lo svolgimento delle proprie attività difensive a seguito della conclusione delle operazioni di accertamento, ritenendo la CTR che gli ulteriori motivi di lagnanza proposti dalla contribuente dovessero rimanere assorbiti. 3. Avverso la decisione assunta dalla CTR di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. La società [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3.1. La controricorrente ha quindi depositato istanza con la quale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, DI n. 119 del 2018 come conv., ed ha domandato pure, a seguito di riscontro dell'adempimento degli oneri di legge, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Questa Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio per consentire alla società di provvedere alle notifiche alla controparte ed agli ulteriori adempimenti di legge. 3.2. La controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] ha quindi depositato ulteriore istanza, con allegata documentazione, con la quale ha domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto che la violazione del termine di sessanta giorni successivi alla conclusione delle attività di accertamento, riconosciuto in favore del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento, importi la nullità dell'atto impositivo (ric., p. 3). 2. Non sussistono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, DI n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata delle controversie, con allegata istanza di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del DI. n. 119 del 2018, come conv., ricevuta dall'Amministrazione finanziaria il 30.5.2019, prot. 0925894, con previsione del pagamento rateale e documentazione relativa al versamento stila prima rata (ed anche di successive). Nella medesima istanza si domandava anche di valutare se sussistessero le condizioni di legge per dichiarare cessata la materia del contendere. 2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 2.2. La parte ha quindi ottemperato all'invito di questa Corte di procedere alla notifica, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dell'istanza, completa di allegati, all'Agenzia delle Entrate. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, la materia —l-gr—Eoiì -U— , ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate, coi...« IL ai sensi dell'art. Mei d.l. n. 119 del 2018, come