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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17591/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilitàper il reato di cui all'art. 337 cod, pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivaziDne contenuta nella sentenza impugnata (pag. 1 e 2), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 Il •jn gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] 11.---1POSITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilitàper il reato di cui all'art. 337 cod, pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivaziDne contenuta nella sentenza impugnata (pag. 1 e 2), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il •jn gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] 11.---1POSITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi,
Sentenza Cassazione n. 17591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris