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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 38272/2021

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a seguente ORDINANZA L.;-n,17-(_---..31-7,r,', U1 sul ricorso 26380-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 166, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da;l'avvoroato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro .•••n•••n MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 [OSCURATO:PERSONA] e\ 2021 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE; 1281 - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il /04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ,

14. R.G. 26380/2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara, depositato il 12 aprile 2016.

Il Tribunale, decidendo il giudizio di opposizione al decreto che aveva liquidato le competenze maturate dall'avvocato in relazione all'attività di difensore d'ufficio svolta in un processo penale, ha parzialmente accolto il ricorso, liquidando in favore dell'istante euro 195, oltre accessori, per compensi per l'attività svolta, ed euro 170, oltre accessori, per compensi per il recupero del credito, e ha compensato le spese del giudizio.

L'intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all'esame dei due motivi è il rilievo della nullità della notificazione del ricorso, effettuata presso l'Avvocatura distrettuale invece che presso l'Avvocatura generale (secondo l'indirizzo di questa Corte, infatti, "in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato", Cass., sez. un., 608/2015).

Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, dispone la rinnovazione della notificazione, da effettuarsi presso l'Avvocatura generale di Roma e all'uopo assegna giorni 60 per tale incombente, termine decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA L.;-n,17-(_---..31-7,r,', U1 sul ricorso 26380-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 166, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da;l'avvoroato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro .•••n•••n MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 [OSCURATO:PERSONA] e\ 2021 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE; 1281 - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il /04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; , 14. R.G. 26380/2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara, depositato il 12 aprile 2016. Il Tribunale, decidendo il giudizio di opposizione al decreto che aveva liquidato le competenze maturate dall'avvocato in relazione all'attività di difensore d'ufficio svolta in un processo penale, ha parzialmente accolto il ricorso, liquidando in favore dell'istante euro 195, oltre accessori, per compensi per l'attività svolta, ed euro 170, oltre accessori, per compensi per il recupero del credito, e ha compensato le spese del giudizio. L'intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all'esame dei due motivi è il rilievo della nullità della notificazione del ricorso, effettuata presso l'Avvocatura distrettuale invece che presso l'Avvocatura generale (secondo l'indirizzo di questa Corte, infatti, "in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato", Cass., sez. un., 608/2015). Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, dispone la rinnovazione della notificazione, da effettuarsi presso l'Avvocatura generale di Roma e all'uopo assegna giorni 60 per tale incombente, termine decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezion
Decreto Cassazione n. 38272/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris