CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARZIO 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ALESSANDRO che lo rappresenta e difende, con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, in persona della legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1390, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende,con domiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 19907/2024Numero sezionale 4715/2025Numero di raccolta generale 12409/2026Data pubblicazione 03/05/2026-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4145/2024depositata in data 11/06/2024 e notificata in data 18/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., adducendo che i coniugiPierluigi Toschi e [OSCURATO:PERSONA], sebbene si fossero avvalsi della suacooperativa “Sagittariusdue” avente ad oggetto la proprietà dellavilletta di [OSCURATO:PERSONA], sita in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12,avevano poi acquistato la suddetta quota senza comunicarle nulla esenza corrisponderle la provvigione cui aveva diritto, agiva ingiudizio nei confronti dei suddetti coniugi, assistita dall’avvocatoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2334/2013, accoglieval’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, in quanto l’attodi citazione era stato notificato loro in data 19.5.2010, ovvero adistanza di oltre un anno dall’ultimo atto interruttivo dellaprescrizione (annuale), risalente al 19.3.2009, con cui il [OSCURATO:PERSONA] messo in mora i coniugi Tocci-Toschi, e, per l’effetto,rigettava la domanda.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. agiva dunque nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, se non avesse omesso di instauraretempestivamente il giudizio, i convenuti sarebbero stati condannatial pagamento della provvigione cui aveva diritto e lamentava diavere patito un danno in conseguenza della negligenzaprofessionale del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamentodella sua responsabilità, il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alrisarcimento del danno quantificabile in euro 24.000,00, per2 di 6Numero registro generale 19907/2024Numero sezionale 4715/2025Numero di raccolta generale 12409/2026mancata percezione della provvigione, in euro 4.778,26, per ilData pubblicazione 03/05/2026compenso ingiustamente corrispostogli, in euro 4.565,00, perspese processuali pagate in favore dei coniugi Tocci-Toschi, in euro17.000,00, per danno non patrimoniale.Con sentenza n. 6124/2018, il Tribunale di Roma accoglieva ladomanda attorea.La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4145, pubblicata l’11giugno 2024, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettandol’appello del [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della statuizione relativa aldanno non patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione didetta sentenza, formulando quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ha resistito con controricorso.Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizioneaccelerata con cui ha prospettato l’improcedibilità del ricorso.Avendo il [OSCURATO:PERSONA] chiesto ritualmente e tempestivamente ladecisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis, 2° comma, cod. proc.civ., la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il Consigliere delegato ha prospettato l’improcedibilità delricorso, perché il ricorrente non aveva prodotto la relata di notificadella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] non ha negato né confutato talecircostanza, ma si è limitato a produrre, in data 17 febbraio 2025,«in ottemperanza al ricorso del 18/09/2024 notificato in data edepositato in data 26/09/2024, copia della sentenza impugnata, larelata di notifica e la ricevuta della notifica pec (entrambe del 19giugno 2023)».Non può che confermarsi, pertanto, l’improcedibilità del ricorso,perché non è possibile recuperare alla omissione rilevata dal3 di 6Numero registro generale 19907/2024Numero sezionale 4715/2025Numero di raccolta generale 12409/2026Consigliere delegato, mediante la successiva, e ormai tardiva,Data pubblicazione 03/05/2026produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un.,6/7/2022, n. 21349; Cass. 28/06/2023, n. 18472; Cass.5/11/2024, n. 28441; Cass. 25/02/2025, n. 4930; Cass.29/03/2025, n. 8318).Deve, pertanto, ribadirsi che. secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, la dichiarazione - contenuta nel ricorso percassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata,appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione diautoresponsabilità, impegna il dichiarante a subire le conseguenzedi quanto dichiarato e, specificamente, fa sorgere a suo caricol'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovverodelle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, incaso di notificazione a mezzo PEC), senza possibilità di recuperarela relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo chedetta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente neltermine di cui all'art. 370, 3° comma, cod. proc. civ. oppureacquisita dal giudice mediante l'istanza di trasmissione del fascicolodi ufficio, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleriaprovveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimentoimpugnato (v. Cass., sez. un., 21349/22 già citata) –l’improcedibilità del ricorso, rilevabile di ufficio e non sanata dallamancata contestazione della controricorrente, trovando la suaragion d'essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, uncomportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio4 di 6Numero registro generale 19907/2024Numero sezionale 4715/2025Numero di raccolta generale 12409/2026del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra,Data pubblicazione 03/05/2026Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).Detta sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro cheoneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alladifesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione dimerito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizionedella controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).Ebbene, il ricorrente non ha provveduto al soddisfacimento didetto onere.Nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., infatti, ha depositatocopia della gravata sentenza priva della relata di notifica e/o deimessaggi di spedizione e ricezione della sentenza, le quali non sonostate prodotte dalla controricorrente e non sono state acquisite agliIl ricorso va dunque dichiarato improcedibile, non potendosineppure applicare il principio di diritto, più volte enunciato daquesta Corte (ex plurimis, v. Cass. 30/04/2019, n. 11386, sullascia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale, pur indifetto della produzione di copia autentica della sentenzaimpugnata e della relata di notificazione della medesima, prescrittadall'art. 369, 2° comma, n.. 2, cod. proc. civ., il ricorso percassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che lasua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, a fronte di una sentenza pubblicata l’11 giugno 2024, lanotifica del ricorso è avvenuta il 18 settembre 2024, quando iltermine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimentoimpugnato, che scadeva il 10/09/2024, era già decorso.2) Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta aisensi dell'art. 380-bis, 2° comma, cod. proc. civ. a seguito di5 di 6Numero registro generale 19907/2024Numero sezionale 4715/2025Numero di raccolta generale 12409/2026proposta di improcedibilità formulata dal Consigliere delegato e cheData pubblicazione 03/05/2026il giudizio è stato definito in conformità della proposta, si disponel’applicazione dell’art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., e dell’art. 96,4° comma, cod. proc. civ.3) Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro2.000,00, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., e alpagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma dieuro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod. proc. civ.4) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento: a) in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di cassazione che liquida in euro 3.200,00 per compensi edeuro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del15% ed agli accessori di legge, e della somma di euro 2.000,00, aisensi dell’art. 96, 3° comma, cod. proc. civ.; b) in favore dellaCassa delle Ammende, dell’importo di euro 1.000,00, ex art. 96, 4°comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA6 di 6