CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/2/2019 del Giudice di pace di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 4.000 euro di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito, ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. L'imputato è stato tratto a giudizio immediato, ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ma la relativa presentazione al giudice sarebbe stata autorizzata dal pubblico ministero oltre il termine di quindici giorni previsto da tale disposizione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'assenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, alla luce del suo carattere stereotipato e dell'assenza, in essa, di una puntuale analisi delle circostanze di fatto del caso concreto. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Non sarebbe stata seguita, nella specie, la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva europea n. 2008/115/CE. L'irregolarità del suo trattenimento in Italia, prima dello spirare del termine per il rimpatrio che avrebbe dovuto essere a tale titolo fissato, non sarebbe configurabile. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, è corretto ritenere che - in materia di reati concernenti l'immigrazione, per i quali sia prevista l'instaurazione del giudizio immediato dinanzi al Giudice di pace, tra cui rientra il reato contestato in questo processo (ex art. 10 -bis, comma 3, digs. n. 286 del 1998) - il termine massimo di quindici giorni, entro cui il pubblico ministero deve autorizzare la presentazione in base all'art. 20 -bis d.lgs. n. 274 del 2000, abbia carattere tassativo e che la sua inosservanza generi una nullità processuale. Quest'ultima, tuttavia, non ha carattere assoluto. Non vi è espressa comminatoria di legge in questo senso e non è neppure incisa, per essa, l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (iniziativa che, viceversa, è postulata e coltivata da parte del suo titolare, seppure intempestivamente), né si configurano vizi derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore, sicché non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Trattasi, piuttosto, di nullità a regime intermedio (in senso conforme, Sez. 1, n. 43831 del 30/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv..277325-01), determinando il vizio una restrittiva conformazione dei tempi di partecipazione e difesa nel processo fuori dei casi ammessi dalla legge e incidendo il vizio, così, sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, cod. proc. pen.; nullità a regime intermedio, verificatasi in fase anteriore al giudizio, che, come tale, non può essere più dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. La censura, oggetto del primo motivo, è dunque tardiva perché formulata per la prima volta con l'atto odierno di impugnazione. 3. Il secondo motivo è precluso. La causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non può essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che della persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; ne deriva che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, come nella specie, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/9/2016, Chebouti, Rv. 268458-01). 4. Il terzo motivo è privo di specificità, in quanto esso non si confronta adeguatamente con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, che, quand'anche fosse realmente connotata da motivazione standardizzata, contiene comunque specifici riferimenti alla vicenda di causa, nata da un accertamento del Corpo di polizia municipale del Comune di Bergamo, dal quale risultava che l'imputato, il 20 marzo 2018, era stato sorpreso nel territorio nazionale senza essere in possesso, come del resto non appare controverso, di un valido titolo di permanenza. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato in punto di diritto. La direttiva europea n. 2008/115, adottata dal Parlamento e dal Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, per come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea non si prefigge l'obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati stessi sul soggiorno degli stranieri e, quindi, non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi come reato l'ingresso e il trattenimento irregolari e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatte infrazioni (in questo senso, cfr. Corte giustizia, 6 dicembre 2011, in causa C-329/11, Achughbabian; Corte giustizia, 6 dicembre 2012, in causa C-430/11, Sagor). Queste ultime si consumano, e sono perseguibili, indipendentemente dall'attivazione delle procedure di rimpatrio, previste dalla direttiva n. 2008/115. L'adozione e l'esecuzione delle relative misure neppure vengono ritardate, o in altro modo ostacolate, dalla circostanza che è pendente un'azione penale per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, punito con sola pecuniaria (sostituibile con l'espulsione, a norma dell'art. 16, comma 1, del medesimo d.lgs. solo se la situazione dell'interessato corrisponde a una di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva: Corte giustizia, 21 marzo 2013, in causa C-522/11, Mbaye), o che l'azione stessa sia stata definita (in termini, Sez. 1, n. 12130 del 20/2/2019, Nyassi, Rv. 275049-01). L'interferenza dei distinti paradigmi normativi, nel motivo dedotta, è palesemente insussistente. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato nel suo assunto di un esistente carenza argomentativa inerente il trattamento sanzionatorio, posto che la pena base è stata quantificata nel minimo edittale, e la sua misura è stata ulteriormente diminuita per le attenuanti generiche, applicate in un'estensione prossima a quella massima, e pertanto nessuna particolare motivazione doveva essere spesa, al riguardo, dal giudice di merito (tra le molte, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co