Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:C:2015:509
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CP0237
[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]
presentata il 6 luglio 2015 (
1
)
Causa C‑237/15 PPU
Minister for [OSCURATO:PERSONA] and Equality
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Decisione sulla consegna — Articolo 15 — Persona ricercata che non acconsente alla propria consegna e posta in stato di custodia — Termine per l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo — Articolo 17 — Effetti dell’inosservanza dei termini — Diritti del ricercato — [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 6 — Diritto alla libertà — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Articolo 5, paragrafi 1, lettera f), e 4 — Diritto a un mezzo di ricorso rapido ai fini del controllo della legittimità del mantenimento in custodia — Diritto alla messa in libertà — Spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] — Articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]»
1.
La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
2
), che doveva essere attuata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri entro il 31 dicembre 2003, ha rapidamente dato origine a domande di pronuncia pregiudiziale (
3
). Il fatto che non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano acconsentito, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, TUE, nella sua versione precedente al Trattato di Lisbona, a mettere a disposizione dei loro organi giurisdizionali il meccanismo del rinvio pregiudiziale, comporta la conseguenza che soltanto adesso, appena decorso il periodo transitorio previsto dal protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, vengano sottoposte alla Corte per la prima volta questioni talvolta proprie ad alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri.
2.
Ancora una volta la Corte si trova ad affrontare importanti questioni relative al mandato d’arresto europeo mediante una domanda di pronuncia pregiudiziale d’urgenza (
4
). Si può ritenere che ciò sia normale, in quanto la stessa domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito di un procedimento che il legislatore dell’Unione ha concepito come caratterizzato dall’urgenza (
5
). Tuttavia, tale circostanza non può impedire di proporre una risposta che sia quanto più adatta possibile alle particolari circostanze della presente causa, e anzi incoraggia a farlo.
3.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) pone nella fattispecie alla Corte la questione delle conseguenze dell’inosservanza dei termini, stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, entro i quali uno Stato membro deve adottare una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un altro Stato membro, in particolare qualora tale mandato abbia avuto la conseguenza di porre la persona ricercata in una situazione di privazione della libertà. [OSCURATO:PERSONA] desidera sapere, in definitiva, se gli organi giurisdizionali nazionali, chiamati finora ad attuare le disposizioni della decisione quadro 2002/584 senza il sostegno della Corte, abbiano interpretato correttamente le disposizioni della decisione quadro 2002/584 a tal riguardo, in modo tale da poter agire di conseguenza.
I –
Contesto normativo
A –
Il diritto dell’Unione
4.
I considerando 1, 5, 8, 12 e 13 della decisione quadro 2002/584 sono così formulati:
«(1)
In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.
(…)
(5)
L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(…)
(8)
Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.
(…)
(12)
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “[OSCURATO:PERSONA]”)], segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
(13)
Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti».
5.
L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
6.
L’articolo 5 della decisione quadro 2002/584, che definisce le «[g]aranzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», al suo punto 3 prevede quanto segue:
«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
(…)
3)
Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».
7.
Gli articoli 11 e 12 della decisione quadro 2002/584 così dispongono:
«
Articolo 11
Diritti del ricercato
1. Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
Articolo 12
Mantenimento in custodia
Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».
8.
L’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, riguardante la decisione sulla consegna, dispone quanto segue:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
9.
L’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:
«1. Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato.
7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa [l’Agenzia europea per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria (Eurojust)], indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione dei mandati d’arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli [OSCURATO:PERSONA] membri».
10.
L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, che definisce i «[t]ermin[i] per la consegna» del ricercato, precisa quanto segue:
«1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».
11.
Infine, l’articolo 26 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», così dispone:
«1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.
2. A tal fine l’autorità giudiziaria dell’esecuzione o l’autorità centrale designata ai sensi dell’articolo 7 trasmette all’autorità giudiziaria emittente, all’atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d’arresto europeo».
B –
Il diritto irlandese
12.
La decisione quadro 2002/584 è stata trasposta nell’ordinamento irlandese mediante lo [OSCURATO:PERSONA] del 2003 (legge sul mandato d’arresto europeo) (
6
), come modificato. L’articolo 13 dell’EAWA 2003 così dispone:
«(1)
Non appena ricevuto un mandato d’arresto europeo trasmessole in conformità dell’articolo 12, l’autorità centrale dello Stato inoltra o ordina che si inoltri la richiesta alla [OSCURATO:PERSONA] per l’approvazione del mandato d’arresto europeo, o di copia conforme dello stesso, ai fini dell’esecuzione del mandato in oggetto.
(2)
Ove, in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che un mandato d’arresto europeo sia conforme alle disposizioni della presente legge, essa può approvare il mandato d’arresto europeo perché sia eseguito.
(3)
Un mandato d’arresto europeo può essere eseguito, se conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2, da qualsiasi membro della [OSCURATO:PERSONA] [polizia nazionale] in qualsiasi parte dello Stato e può essere eseguito anche ove il mandato non sia in possesso dell’agente al momento dell’esecuzione dello stesso; il mandato o, a seconda dei casi, una copia conforme di questo, approvato ai sensi del paragrafo 2, deve essere mostrato e consegnato alla persona tratta in arresto, al momento stesso dell’arresto; qualora il mandato o la copia conforme di questo, a seconda dei casi, non sia in possesso dell’agente, deve essere mostrato e consegnato alla persona arrestata entro e non oltre 24 ore dal suo arresto.
(4)
La persona arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo è informata, al momento dell’arresto, del suo diritto di:
(a)
acconsentire alla propria consegna allo Stato emittente ai sensi dell’articolo 15;
(b)
ottenere o ricevere consulenza e rappresentanza legale e
(c)
se del caso, ottenere o avvalersi di un servizio di interpretariato.
(5)
La persona arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo è condotta, non appena possibile, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima, ove constati che si tratta della persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d’arresto europeo:
(a)
ordina che la persona sia posta in custodia cautelare o in libertà provvisoria su cauzione (a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, in relazione a tali decisioni, degli stessi poteri di cui disporrebbe se l’arrestato fosse imputato dinanzi ad essa per un delitto);
(b)
stabilisce una data ai fini dell’articolo 16 (non oltre 21 giorni successivi all’arresto), e
(c)
informa la persona interessata del suo diritto di:
(i)
acconsentire alla propria consegna allo Stato emittente ai sensi dell’articolo 15;
(ii)
ottenere o ricevere consulenza e rappresentanza legale, e
(iii)
se del caso, ottenere o avvalersi di un servizio di interpretariato.
13.
L’articolo 16, paragrafo 1, dell’EAWA 2003 dispone quanto segue:
«Qualora la persona arrestata non acconsenta alla propria consegna allo Stato emittente, la [OSCURATO:PERSONA] può, alla data stabilita dall’articolo 13 o in data successiva che consideri adeguata, ordinare che la persona interessata sia consegnata ad un altro soggetto che sia stato debitamente autorizzato dallo Stato emittente a riceverla, a condizione che:
(a)
la [OSCURATO:PERSONA] constati che si tratta della persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d’arresto europeo;
(b)
il mandato d’arresto europeo, o una sua copia conforme, sia stato approvato a norma dell’articolo 13, ai fini della sua esecuzione;
(…)
(d)
la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a rifiutare la consegna della persona, ai sensi degli articoli 21A, 22, 23 o 24 [introdotti dagli articoli 79, 80, 81 e 82 del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Act 2005 – legge del 2005 sulla giustizia penale (reati terroristici)] e
(e)
la consegna della persona non sia vietata ai sensi della parte 3».
14.
L’articolo 16, paragrafi 9 e 10, dell’EAWA 2003 prevede quanto segue:
«(9)
Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dall’arresto della persona interessata ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia emesso un’ordinanza a norma del precedente paragrafo 1 o 2, ovvero a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 o 2, oppure abbia deciso di non emettere un’ordinanza a norma del paragrafo 1 o 2, essa ordina all’autorità centrale dello Stato di informare l’autorità giudiziaria emittente e, se del caso, l’Eurojust, relativamente alla sua decisione e ai motivi specificati nell’ordinanza.L’autorità centrale dello Stato esegue tale ordinanza.
(10)
Nel caso in cui, trascorsi 90 giorni dall’arresto della persona interessata ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia emesso un’ordinanza a norma del precedente paragrafo 1 o 2, ovvero a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 o 2, oppure abbia deciso di non emettere un’ordinanza a norma del paragrafo 1 o 2, essa ordina all’autorità centrale dello Stato di informare l’autorità giudiziaria emittente e, se del caso, l’Eurojust, relativamente alla sua decisione e ai motivi specificati nell’ordinanza.L’autorità centrale dello Stato esegue tale ordinanza».
II –
Fatti della controversia principale
15.
Il 17 dicembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] di Dungannon, nella contea di Tyrone nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord ([OSCURATO:PERSONA]) (
7
) ha emesso, ai sensi della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] (
8
), su richiesta del pubblico ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, affinché il medesimo fosse processato per omicidio volontario e detenzione di arma da fuoco finalizzata ad attentare alla vita altrui, reati che è accusato di aver commesso il 31 maggio 1998 a Dungannon, nella contea di Tyrone nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord ([OSCURATO:PERSONA]).
16.
Il 7 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha controfirmato il mandato d’arresto europeo ai fini della sua esecuzione da parte delle forze di polizia irlandesi ([OSCURATO:PERSONA]).
17.
Il 16 gennaio 2013 il resistente nel procedimento principale è stato arrestato in esecuzione del mandato d’arresto europeo e condotto lo stesso giorno dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Egli si è rifiutato di acconsentire alla sua consegna allo Stato emittente ed è stato posto in stato di custodia in attesa della decisione definitiva sulla richiesta di consegna che lo riguarda.
18.
L’udienza relativa alla richiesta di consegna dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], inizialmente fissata per il 29 gennaio 2013, è stata rinviata più volte per vari motivi, tra cui, in particolare, una domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, presentata il 3 luglio 2013 e definitivamente accolta il 26 luglio 2013.
19.
Nel frattempo, il 26 febbraio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto un’istanza di messa in libertà su cauzione del resistente nel procedimento principale.
20.
È solo il 26 novembre 2013 che il resistente nel procedimento principale ha sollevato undici motivi di opposizione («points of objection») alla sua consegna, a sostegno dei quali ha prodotto una dichiarazione giurata («affidavit») del 16 dicembre 2013 e una dichiarazione giurata del suo legale a Belfast, del 19 febbraio 2014.
21.
Secondo le osservazioni scritte presentate alla Corte dal ricorrente e dal resistente nel procedimento principale, quest’ultimo ha sostenuto principalmente che la sua vita sarebbe in pericolo se egli fosse consegnato allo Stato emittente. Membro sin dall’età di 17 anni della [OSCURATO:PERSONA] e poi dell’[OSCURATO:PERSONA] (INLA), egli ha dichiarato di essere stato vittima, il 7 settembre 1993, di un primo tentativo di omicidio da parte dell’organizzazione paramilitare unionista irlandese [OSCURATO:PERSONA] (UFF). Egli sarebbe stato vittima anche di un secondo tentativo di omicidio da parte dell’INLA il 1
o
dicembre 1995. Nella sua dichiarazione giurata, avrebbe affermato che cinque membri dell’organizzazione a cui apparteneva erano stati assassinati negli anni ’90 o dall’INLA, nell’ambito di una vendetta («feud»), o da paramilitari unionisti. Di conseguenza, avrebbe deciso di rifugiarsi in [OSCURATO:PERSONA], dove avrebbe cambiato nome per motivi di sicurezza. Si rifiuta quindi di ritornare in [OSCURATO:PERSONA] del Nord per paura di esservi assassinato da dissidenti lealisti e repubblicani, ritenendo di non poter essere protetto dalle forze di sicurezza o dalle autorità penitenziarie.
22.
Il 17 dicembre 2013 la causa è stata trasferita a un magistrato designato per l’udienza, fissata per il 3 febbraio 2014. Tuttavia, tale udienza è stata rinviata due volte, al 28 aprile 2014 e poi al 30 giugno 2014, su richiesta del ricorrente nel procedimento principale, in attesa di informazioni richieste alle autorità del [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla minaccia alla vita del resistente nel procedimento principale.
23.
Il 9 aprile 2014, infatti, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto all’autorità centrale dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, la UK [OSCURATO:PERSONA], informazioni relative alle procedure in vigore nelle carceri dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord per la protezione dei detenuti a rischio. Il 10 aprile 2014 il [OSCURATO:PERSONA] (NIPS) ha ottemperato a tale richiesta, fornendo precisazioni sulle procedure in vigore negli istituti penitenziari dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord e destinate a proteggere e gestire i detenuti considerati a rischio di essere minacciati da altri detenuti.
24.
Il 16 aprile 2014 il ricorrente nel procedimento principale ha inviato una seconda richiesta di informazioni all’autorità centrale dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, concernente le ragioni per le quali il mandato d’arresto europeo era stato emesso soltanto nel dicembre 2012 per reati commessi nel maggio 1988. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del governo del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, ha risposto a tale richiesta con lettera del 24 aprile 2014, affermando che, sebbene il resistente nel procedimento principale fosse stato rapidamente identificato come sospetto, è soltanto nel 2011 che è stato possibile raccogliere prove sufficienti per esperire l’azione penale nei suoi confronti, avviata dal pubblico ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord ([OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]) il 4 maggio 2012.
25.
L’udienza per l’esame della richiesta di consegna dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] è iniziata solo il 30 giugno 2014 e si è svolta durante tre giorni, nel corso dei quali il resistente nel procedimento principale ha sollevato diverse questioni procedurali e probatorie. Egli ha sostenuto, in particolare, che, nel rispetto del contraddittorio, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva statuire sulla base di un’informazione ottenuta dallo Stato emittente, a meno che questa fosse certificata sotto giuramento e l’avvocato dell’imputato avesse il diritto di interrogare tutti i testimoni proposti dal ricorrente. Le diverse domande del resistente nel procedimento principale sono state respinte in quanto superflue dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, il 4 luglio 2014, ha rinviato la causa.
26.
Il 17 novembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha statuito sulle questioni preliminari sollevate dinanzi ad essa, rilevando anzitutto che i procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo non erano soggetti alle regole ordinarie procedurali e probatorie che disciplinano i procedimenti nell’ordinamento irlandese e che essa era legittimata, in qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione, a esaminare le informazioni ottenute dallo Stato emittente. Inoltre, alla luce degli elementi di prova prodotti dal resistente nel procedimento principale per dimostrare che la sua vita sarebbe in pericolo se egli fosse consegnato allo Stato emittente, essa ha dichiarato che, prima di disporre la consegna, avrebbe dovuto accertarsi, per quanto possibile, del fatto che il diritto alla vita dell’imputato ai sensi della Costituzione irlandese e dell’articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sarebbe stato rispettato. Ha pertanto invitato il ricorrente nel procedimento principale a esaminare detti elementi di prova, ad oggi non controversi, e a chiedere allo Stato emittente alcune informazioni supplementari in merito ai timori espressi dal resistente nel procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] precisava che avrebbe rinviato l’esame delle altre obiezioni del resistente nel procedimento principale fino alla presentazione dinanzi ad essa delle informazioni richieste.
27.
Il 27 novembre 2014, il ricorrente nel procedimento principale ha quindi presentato una nuova richiesta di informazioni all’autorità centrale dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, con una lettera nella quale ricordava che il resistente nel procedimento principale sosteneva che, se fosse stato incarcerato in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, la sua vita sarebbe stata minacciata da dissidenti lealisti e repubblicani in quanto le autorità penitenziarie non sarebbero state in grado di garantire la sua sicurezza. Tale lettera, accompagnata dalla dichiarazione giurata del resistente nel procedimento principale del 16 dicembre 2013 e da quella del suo legale del 19 febbraio 2014, la invitava a prendere posizione sulla questione se sussistesse un rischio reale e immediato per la vita del resistente nel procedimento principale e, ammettendo che tale rischio fosse accertato, se il NIPS fosse in grado di garantire all’interessato una protezione effettiva (Osservazioni del [OSCURATO:PERSONA], punto 6). Il NIPS e i servizi di polizia dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord ([OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]) hanno ottemperato a tale richiesta di informazioni con due lettere datate 3 dicembre 2014 e trasmesse al ricorrente nel procedimento principale il 4 dicembre 2014.
28.
Con dichiarazione giurata del 28 novembre 2014, pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 1
o
dicembre 2014, il resistente nel procedimento principale ha presentato una nuova istanza di messa in libertà su cauzione.
29.
L’8 dicembre 2014 il resistente nel procedimento principale ha presentato alcune osservazioni chiedendo il rigetto della richiesta di consegna, per il fatto che, ai sensi delle norme nazionali di procedura penale e sulle prove, nonché della Costituzione irlandese e della [OSCURATO:PERSONA], i documenti prodotti dal ricorrente nel procedimento principale non avrebbero potuto essere ammessi come prove e, anche supponendone l’ammissibilità, avrebbero dovuto essere respinti in mancanza della possibilità di contestarli mediante controinterrogatorio («cross‑examination»). Tale domanda è stata tuttavia respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto riguardava le questioni preliminari su cui essa si era già pronunciata.
30.
L’8 dicembre 2014, il resistente nel procedimento principale ha sollevato un’ulteriore obiezione alla propria consegna.
31.
Il 15 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto una nuova udienza, nel corso della quale il legale del resistente nel procedimento principale ha sostenuto, in particolare, che la richiesta di consegna doveva essere respinta a causa del ritardo eccessivo accumulato dal procedimento. Egli ha presentato inoltre una domanda per chiedere che la Corte di giustizia fosse adita in via pregiudiziale in merito alla questione del ritardo. Infine, ha chiesto la sua messa in libertà su cauzione.
32.
Il 19 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha statuito sull’istanza di messa in libertà su cauzione del resistente nel procedimento principale. Il resistente nel procedimento principale non ha potuto soddisfare le condizioni poste, poiché la cauzione è stata fissata a un livello che eccedeva le sue risorse.
33.
Il 12 gennaio 2015 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] si è tenuta una nuova udienza, nel corso della quale il ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato di opporsi a che il ritardo accumulato dal procedimento fosse invocato in tale fase, sostenendo peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] aveva già statuito su detta questione nella sua sentenza del 19 dicembre 2005, Dundon v. [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (
9
). Dal canto suo, il resistente nel procedimento principale ha affermato che, dal 1
o
dicembre 2014, i giudici irlandesi avevano la possibilità di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sostenendo che l’interpretazione data dalla sentenza Dundon non vincolava più la [OSCURATO:PERSONA].
34.
La causa è stata quindi rinviata al 18 gennaio 2015, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso in particolare di sottoporre alla Corte una questione riguardante il ritardo del procedimento, osservando che il sistema irlandese non poteva funzionare entro i limiti fissati dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 e che essa desiderava, pertanto, alcuni chiarimenti sull’interpretazione di tale disposizione.
35.
La causa è stata in seguito rinviata diverse volte, al fine di consentire alle parti del procedimento principale di presentare le loro proposte sulla formulazione della questione da sottoporre alla Corte e di formulare le loro osservazioni.
36.
Nel frattempo, il 2 febbraio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni finanziarie della cauzione fissata il 19 dicembre 2014, ma l’ha respinta il 9 febbraio 2015. Il resistente nel procedimento principale ha adito quindi la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal.
III –
Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
37.
In tali circostanze, con decisione del 19 maggio 2015, pervenuta alla Corte il 22 maggio successivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1)
Quale sia la conseguenza dell’inosservanza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro [2002/584], letto in combinato disposto con l’articolo 15 della suddetta decisione quadro.
2)
Se l’inosservanza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro [2002/584] faccia sorgere diritti in capo a una persona che sia stata tenuta in stato di custodia in attesa di una decisione sulla sua consegna per un periodo eccedente tali termini».
38.
[OSCURATO:PERSONA] ha voluto precisare che a suo avviso il sistema irlandese non può funzionare entro i limiti fissati dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, che le conseguenze derivanti da tale incapacità costituiscono un problema concreto che giustifica la domanda di pronuncia pregiudiziale e che l’interpretazione di detta disposizione da parte della Corte può condizionare la decisione definitiva che essa è chiamata a pronunciare nel procedimento principale.
39.
A quest’ultimo riguardo, essa sottolinea che, nella sentenza Dundon, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di habeas corpus di una persona posta in custodia cautelare in forza di un mandato d’arresto europeo in condizioni analoghe a quelle del procedimento principale.
40.
Tale persona sosteneva di dover essere rilasciata in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo entro il termine di 60 giorni previsto dalla normativa irlandese. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] aveva statuito che la custodia era legittima, indicando, anzitutto, che la persona ricercata non ha diritto a ottenere la propria liberazione immediata qualora la [OSCURATO:PERSONA] non decida nei termini stabiliti, in quanto una tale conseguenza dev’essere prevista chiaramente e senza ambiguità, tenuto conto dell’obbligo fondamentale incombente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di eseguire un mandato d’arresto europeo. Essa aveva sottolineato, inoltre, che l’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo, incombente alla [OSCURATO:PERSONA], non era cessato allo scadere di detto termine di 60 giorni. Aggiungeva che i termini previsti erano stati stabiliti al fine di imporre una disciplina interna agli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non allo scopo di conferire diritti ai singoli. Precisava infine di essere tenuta a interpretare il diritto nazionale conformemente alla decisione quadro 2002/584.
41.
Con la medesima decisione, il giudice del rinvio ha chiesto inoltre alla Corte di applicare al presente rinvio il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del suo regolamento di procedura.
42.
Esso ha sottolineato, a tale riguardo, che detto rinvio sollevava una o più questioni relative alle materie di cui al titolo V della terza parte del TFUE e che il resistente nel procedimento principale si trovava in stato di custodia dal 16 gennaio 2013. Tale giudice ha precisato inoltre che intendeva seguire la sentenza Dundon della [OSCURATO:PERSONA], ma che desiderava cogliere l’occasione per verificare la posizione della Corte di giustizia prima di pronunciarsi in tal senso.
43.
Di conseguenza, il 28 maggio 2005, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice a quo di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza. Essa ha deciso inoltre, ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di proporre alla Corte l’attribuzione della causa a un collegio più ampio.
44.
In applicazione dell’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Quarta Sezione della Corte ha invitato le parti del procedimento principale, lo Stato membro di appartenenza del giudice del rinvio nonché le istituzioni menzionate all’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a presentare osservazioni scritte entro il 15 giugno 2015. A norma dell’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha invitato inoltre il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a presentare osservazioni scritte entro la medesima data o a comparire all’udienza.
45.
Il ricorrente e il resistente nel procedimento principale, il governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato le loro osservazioni scritte entro il termine fissato.
46.
Il ricorrente e il resistente nel procedimento principale, i governi irlandese, tedesco, spagnolo, francese, dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato inoltre osservazioni orali all’udienza del 1
o
luglio 2015.
IV –
Osservazioni presentate alla Corte
A –
Osservazioni del ricorrente nel procedimento principale
47.
Il ricorrente nel procedimento principale, il quale propone una risposta separata alle due questioni, pur esaminandole congiuntamente, considera che il giudice del rinvio cerca in sostanza di determinare le conseguenze, sulla procedura di consegna, dell’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584. Egli ritiene, citando a tal riguardo la sentenza Dundon della [OSCURATO:PERSONA], che la scadenza di tali termini non conferisca alcun diritto al resistente nel procedimento principale, né ad essere rilasciato né ad altre misure. In base al principio dell’autonomia processuale nazionale, spetterebbe al giudice nazionale verificare se la durata del procedimento abbia arrecato pregiudizio ai diritti del ricercato, cosicché la sua consegna violerebbe i suoi diritti fondamentali. Egli ha aggiunto, in udienza, che l’idea espressa dal resistente nel procedimento principale, secondo cui il rigetto della richiesta di consegna costituirebbe la sanzione più dissuasiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’esecuzione in caso di inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non trova fondamento in tale decisione.
48.
Egli osserva, in primo luogo, che l’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non contiene nessuna disposizione relativa all’esito della procedura di consegna allo scadere dei termini da essa fissati e non prevede, a differenza dell’articolo 23 della medesima decisione quadro, la messa in libertà del ricercato. Del resto, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17 utilizzano un linguaggio non imperativo, ma condizionale (
10
). Se è vero che l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 precisa che «[l]’autorità giudiziaria dell’esecuzione “decide” [ (
11
)] la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro», tale disposizione dev’essere tuttavia letta alla luce del testo dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, di tale decisione quadro. A tale riguardo la Corte ha statuito, nella sentenza F (
12
), che «i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che impongono che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo venga adottata, in linea di principio, o entro dieci giorni a decorrere dal consenso alla consegna da parte della persona ricercata o, negli altri casi, entro sessanta giorni a decorrere dall’arresto di quest’ultima». Di conseguenza, la Corte avrebbe riconosciuto che è giuridicamente possibile adottare la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo al di là dei termini previsti e che l’inosservanza di tali termini non comporta la caducazione della procedura.
49.
Peraltro, l’inosservanza dei termini non sarebbe priva di conseguenze, poiché queste ultime sono previste dall’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584. Letto nel suo complesso, l’articolo 17 creerebbe pertanto un sistema nel quale le decisioni definitive sull’esecuzione dei mandati d’arresto europei devono essere adottate, in linea di principio, in caso di mancato consenso della persona ricercata, entro 60 giorni, termine che può essere aumentato di 30 giorni, con la precisazione che, da una parte, se tale termine non viene rispettato, lo Stato membro dell’esecuzione deve informarne l’Eurojust e, dall’altra, se detto termine viene disatteso ripetutamente, lo Stato emittente può informarne il Consiglio.
50.
In secondo luogo, tale interpretazione sarebbe inoltre conforme all’oggetto e all’obiettivo della decisione quadro 2002/584, che, ai sensi dell’articolo 67 TFUE, consiste nel garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso misure di cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia penale. Orbene, un sistema che accordasse la messa in libertà a una persona ricercata per essere sottoposta a procedimento penale o che è stata giudicata colpevole di un reato sarebbe agli antipodi rispetto a quello che perseguisse tale obiettivo. Inoltre, gli obiettivi di promozione della cooperazione in materia penale sarebbero compromessi se i ricercati fossero inopinatamente rilasciati allo scadere dei termini previsti per la procedura di consegna. Costringere gli [OSCURATO:PERSONA] membri a rispettare i termini stabiliti dalla decisione quadro 2002/584 quando essi non sono in grado di rispettarli non è idoneo a promuovere la cooperazione e rischia soprattutto di portare alla mancata consegna della persona ricercata allorquando non è possibile rispettare tali termini.
51.
In terzo luogo, gli obiettivi di efficacia e di celerità perseguiti dal titolo V della quinta parte del TFUE e dalla decisione quadro 2002/584 non sono concepiti per tutelare i diritti fondamentali del ricercato. Il loro scopo sarebbe quello di garantire, per quanto possibile, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, in maniera tale da promuovere l’amministrazione della giustizia penale in tutta l’Unione e, in tal modo, combattere più efficacemente la criminalità, in particolare quella organizzata. Lo scopo specifico dei termini stabiliti dalla decisione quadro 2002/584 sarebbe quello di garantire che le persone in fuga dalla giustizia possano essere condotte dinanzi al giudice penale nel più breve tempo ragionevolmente possibile. Di conseguenza, il fatto che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione impieghi più di 60 o 90 giorni per adottare una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non pregiudica i diritti del ricercato.
52.
In quarto luogo, come risulta dal considerando 12 e dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, quest’ultima non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti e le libertà fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE. Il considerando 10 della medesima decisione quadro va oltre, precisando che l’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto europeo può essere sospesa non già in caso di inosservanza dei termini stabiliti, ma solo in caso di violazione dei principi previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, TUE. A tale riguardo egli ha ammesso in udienza che trovava applicazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5 della CEDU, ma soltanto quella riguardante il paragrafo 1, lettera f), e non quella relativa al paragrafo 4, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, vi sarebbe violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU soltanto qualora le autorità nazionali competenti, in violazione delle norme processuali nazionali, non conducessero il procedimento con diligenza e prolungassero di conseguenza la detenzione della persona irragionevolmente (
13
). Ciò non avverrebbe qualora la persona ricercata fosse all’origine del superamento dei termini previsti, come nel caso del procedimento principale. In ogni caso, la messa in libertà della persona detenuta non può essere automatica, ma deve al contrario comportare, a pena di pregiudicare l’obiettivo della decisione quadro 2002/584, la presa in considerazione di tutte le circostanze e in particolare del rischio di fuga, del tempo trascorso in stato di custodia e del contributo della persona detenuta all’allungamento dei tempi. Orbene, nel procedimento principale è il resistente a essere principalmente responsabile dei tempi della procedura di consegna e quindi della durata della sua custodia cautelare.
53.
Il ricorrente nel procedimento principale ne trae la conclusione che la decisione quadro 2002/584 non contiene nessuna disposizione atta a vanificare il mandato d’arresto europeo nel caso in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non riesca a statuire entro i termini previsti dal suo articolo 17, in quanto quest’ultima può sempre adempiere i propri obblighi oltre detti termini.
B –
Osservazioni del resistente nel procedimento principale
54.
Il resistente nel procedimento principale ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte, che i vari ritardi che hanno caratterizzato la procedura dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] non possono costituire circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584. Egli ipotizza, in tali circostanze, diverse soluzioni per la violazione di detto articolo 17, che potrebbero essere adeguate separatamente o cumulativamente, vale a dire il rifiuto della sua consegna allo Stato emittente, la deduzione della durata totale della sua custodia cautelare, la sua messa in libertà su cauzione a condizioni ragionevoli e, infine, l’attribuzione del risarcimento dei danni, da ripartire tra i due [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, in proporzione al loro rispettivo contributo ai ritardi subiti.
55.
Egli precisa in proposito che, in mancanza di una disposizione equivalente a quella dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, il rifiuto della consegna allo Stato emittente, simile alla procedura di habeas corpus esistente negli ordinamenti di «common law», costituirebbe la soluzione più dissuasiva contro i ritardi non giustificati degli [OSCURATO:PERSONA] membri di esecuzione dei mandati d’arresto europei, fermo restando che, nell’ordinamento irlandese, il [OSCURATO:PERSONA] (Jurisdiction) Act 1976 consente di perseguire in [OSCURATO:PERSONA] i reati commessi in [OSCURATO:PERSONA] del Nord come quelli di cui al procedimento principale. Egli ha precisato in udienza che la decisione quadro 2002/584 non escludeva una tale possibilità, che risponderebbe peraltro ai requisiti del principio di proporzionalità.
56.
Il resistente nel procedimento principale afferma inoltre di aver presentato alla [OSCURATO:PERSONA] altre questioni pregiudiziali, che non sono state alla fine sottoposte alla Corte, e dichiara che desidererebbe che la Corte le esaminasse.
57.
Nelle sue osservazioni orali, il resistente nel procedimento principale ha aggiunto che, a suo avviso, la ragione principale della lunghezza della procedura consiste nel fatto che il ricorrente nel procedimento principale sperimenta una nuova procedura senza precedenti dinanzi ai giudici irlandesi.
C –
Osservazioni del governo tedesco
58.
Nelle sue osservazioni orali, il governo tedesco ha proposto di rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con il suo articolo 15, obbliga lo Stato membro dell’esecuzione a proseguire la procedura di consegna, nonostante il fatto che i termini previsti siano stati superati. Ciò è quanto si deduce da una lettura grammaticale e sistematica delle disposizioni di tale decisione quadro nonché dalla sentenza F (
14
). L’obiettivo della decisione quadro sarebbe quello di accelerare la consegna tra autorità giudiziarie di esecuzione delle persone condannate o sospettate. L’inosservanza episodica di tali termini non pregiudicherebbe automaticamente la realizzazione di detto obiettivo, purché tali ritardi siano giustificati. Ciò avverrebbe nel procedimento principale, in quanto l’autorità giudiziaria dell’esecuzione irlandese era tenuta a verificare se la vita del resistente nel procedimento principale fosse effettivamente in pericolo in caso di sua consegna allo Stato emittente.
59.
Per quanto riguarda la seconda questione, il governo tedesco ritiene che l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non costituisca il fondamento di un diritto della persona detenuta a essere rilasciata, fermo restando che un tale diritto può trovare un altro fondamento. L’analisi del governo tedesco a tale riguardo parte dall’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, che affida all’autorità giudiziaria dell’esecuzione il compito di decidere sul mantenimento della privazione di libertà della persona detenuta in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Se è certo che tale decisione dev’essere adottata in conformità al diritto nazionale, il giudice nazionale deve applicare anche la [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 5 della CEDU, a cui rinviano le spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] riguardanti il suo articolo 6.
60.
A tale proposito, il governo tedesco ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto alla libertà della persona nei cui confronti è in corso un procedimento di estradizione può essere limitato, conformemente alla procedura stabilita dalla legge, ma tale limitazione è ammissibile soltanto a condizione che la durata della privazione della libertà sia ragionevole, il che dev’essere valutato caso per caso. Un requisito indispensabile è che il procedimento sia condotto in tutti i casi con diligenza. La verifica di tale requisito implica la presa in considerazione del procedimento nel suo complesso nonché di tutte le sue fasi. In tale ottica, il superamento dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 è solo uno degli elementi da prendere in considerazione. Nelle circostanze del procedimento principale, si dovrebbe prendere in considerazione anche il fatto che il resistente nel procedimento principale ha fatto un ampio uso dei propri diritti procedurali nonché la lentezza con cui sembrano essere stati risolti i vari incidenti procedurali e i rinvii successivi del procedimento.
D –
Osservazioni del governo spagnolo
61.
Il governo spagnolo considera, per quanto riguarda la prima questione, che l’inosservanza dei termini di esecuzione di un mandato d’arresto europeo non implica che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba respingere la richiesta di consegna. Esso ritiene, per quanto concerne la seconda questione, che gli eventuali effetti di un ritardo nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, siano di pertinenza del diritto nazionale.
62.
Esso osserva anzitutto che l’obiettivo della decisione quadro 2002/584 è quello di stabilire una procedura semplificata di consegna delle persone sospettate di aver commesso reati al fine di rafforzare, facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base del principio del riconoscimento reciproco. Tale principio obbligherebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri a eseguire i mandati d’arresto europei in tutti i casi, fatte salve le eccezioni e le condizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della decisione quadro 2002/584. Del resto, la Corte ha ripetutamente dichiarato che né le difficoltà di ordine interno né la normativa interna possono giustificare un inadempimento degli [OSCURATO:PERSONA] membri agli obblighi loro imposti dal diritto dell’Unione.
63.
Il governo spagnolo insiste, inoltre, sul fatto che l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non può in alcun modo comportare il venir meno dell’obbligo dello Stato membro dell’esecuzione. Le conseguenze dei ritardi nell’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sarebbero definite dall’articolo 17, paragrafo 7, di detta decisione quadro, che prevede l’obbligo di informare l’Eurojust e, se del caso, il Consiglio. Tale obbligo sarebbe stato introdotto al fine di stabilire un minimo di disciplina tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, tenuto conto dei limiti al controllo giudiziario che prevedeva il vecchio articolo 35 TUE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. La mancata esecuzione di un mandato d’arresto europeo a causa del superamento dei termini previsti dall’articolo 17 comprometterebbe l’effetto utile della decisione quadro 2002/584 e potrebbe incoraggiare le persone destinatarie di un mandato d’arresto europeo ad attuare manovre dilatorie per opporsi alla sua esecuzione. Il governo spagnolo cita, a tal riguardo, la sentenza F (
15
).
64.
In terzo e ultimo luogo, il governo spagnolo ritiene che i diritti di una persona privata della libertà in esecuzione di un mandato d’arresto europeo siano definiti dagli articoli da 11 a 14 della decisione quadro 2002/584. Gli effetti del ritardo nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sulla situazione della persona ricercata sarebbero determinati dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, a condizione che siano adottate le misure necessarie a evitare qualsiasi rischio di fuga di tale persona, ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro, e che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva della persona medesima, a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, della stessa decisione quadro. La custodia cautelare o la liberazione provvisoria della persona ricercata sarebbe adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in conformità al suo diritto nazionale, in quanto la materia non è armonizzata e rimane disciplinata dal principio dell’autonomia processuale, entro i limiti dei principi di equivalenza e di effettività. Nelle circostanze del procedimento principale, questi due ultimi principi sarebbero stati debitamente rispettati, poiché il resistente nel procedimento principale ha avuto la possibilità, conformemente al diritto nazionale, di presentare istanze di liberazione condizionale, delle quali la seconda è tuttora pendente.
E –
Osservazioni del governo francese
65.
Il governo francese ha espresso in udienza il proprio dissenso rispetto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ritiene, per quanto riguarda la prima questione, che l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non abbia alcun effetto sull’obbligo incombente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di statuire sulla consegna del ricercato e non comporti la messa in libertà di quest’ultimo. Considera, per quanto concerne la seconda questione, che l’inosservanza di tali termini non faccia sorgere particolari diritti in capo alla persona ricercata mantenuta in stato di custodia oltre detti termini.
66.
Per quanto riguarda la prima questione, esso ricorda innanzitutto che, secondo la sentenza F (
16
) della Corte, il rispetto dei suddetti termini è, in linea di principio, imperativo. Tuttavia, la Corte non si sarebbe pronunciata sulle conseguenze della loro inosservanza. La decisione quadro 2002/584 non prevedrebbe alcuna sanzione a tal riguardo, ma soltanto l’informazione all’Eurojust e, se del caso, al Consiglio, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione rimarrebbe pertanto tenuta ad adottare una decisione definitiva una volta scaduti detti termini.
67.
Esso sottolinea, inoltre, che nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 prevede la messa in libertà della persona ricercata allo scadere dei termini previsti dal suo articolo 17, il che contrasta con le disposizioni del suo articolo 23, paragrafo 5, che lo prevede espressamente, mentre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è al contrario tenuta, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, ad accertarsi che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva. Tale interpretazione sarebbe inoltre confermata dai lavori preparatori della decisione quadro 2002/584, che non avrebbe mantenuto la proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso.
68.
Esso considera peraltro che tale interpretazione è l’unica idonea a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584, che consistono certamente nell’accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche nel facilitare tale cooperazione. Orbene, se si ammettesse che i ricercati debbano essere rilasciati allo scadere dei termini, ciò li incoraggerebbe ad attuare manovre dilatorie.
69.
Il governo francese ritiene inoltre che la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali non possa portare a tali conseguenze. Certamente, l’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della CEDU sono pertinenti, così come la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Esso ritiene tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] tragga conclusioni errate da tale giurisprudenza. Infatti, ne risulterebbe che la valutazione della legittimità della detenzione a fini di estradizione deve tenere conto, caso per caso, dell’insieme delle circostanze della fattispecie, cosicché non sarebbe possibile considerare il mantenimento in custodia di un ricercato allo scadere dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 incompatibile, di per sé e per principio, con l’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA]. Da tale giurisprudenza non si può desumere nemmeno che il mero superamento dei termini previsti consenta di concludere che la procedura non è stata condotta con la dovuta diligenza.
70.
Infine, e in ogni caso, la decisione quadro 2002/584 non impedirebbe all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, se questa lo ritenga opportuno, di rimettere in libertà, ai sensi del suo diritto nazionale, la persona ricercata e detenuta, sia prima che dopo la scadenza dei termini previsti dal suo articolo 17, conformemente al suo articolo 12.
71.
Per quanto riguarda la seconda questione, il governo francese ricorda che la decisione quadro 2002/584 si limita a prevedere, all’articolo 26, che il periodo complessivo di custodia cautelare scontato dalla persona ricercata nello Stato membro dell’esecuzione dev’essere dedotto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente. Questo sarebbe un obbligo per lo Stato emittente, indipendentemente dal rispetto dei termini previsti dall’articolo 17 da parte dello Stato membro dell’esecuzione. Peraltro, la decisione quadro 2002/584 non prevedrebbe nessun diritto al risarcimento in caso di inosservanza di detti termini, e pertanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero liberi di prevederlo in tale ipotesi.
F –
Osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA]
72.
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] propone di rispondere negativamente a entrambe le questioni pregiudiziali. Esso ritiene che l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non abbia alcuna conseguenza sull’obbligo di consegna, poiché tale disposizione si limita a imporre allo Stato membro dell’esecuzione un obbligo di diligenza. I termini previsti sarebbero chiari e dovrebbero essere rispettati in modo da garantire la celerità della procedura di consegna. Tuttavia, nel caso in cui non lo fossero, ciò non avrebbe nessuna conseguenza sui diritti della persona privata della libertà e in attesa di una decisione definitiva sulla sua consegna.
73.
La decisione quadro 2002/584 prevedrebbe chiaramente che l’inosservanza dei termini non ha ripercussioni sull’obbligo di adottare una decisione definitiva sulla consegna. Inoltre, l’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non attribuirebbe nessun diritto alla persona ricercata e detenuta in caso di superamento dei limiti da esso previsti. Sebbene l’inosservanza di tali termini abbia conseguenze sulla situazione della persona detenuta, queste ultime sono indipendenti dell’articolo 17. Sarebbero le Costituzioni nazionali e l’articolo 5 della CEDU a imporre un obbligo di diligenza nel trattamento della situazione delle persone detenute a fini di estradizione. [OSCURATO:PERSONA] non troverebbe applicazione, in quanto spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, adottare una decisione sullo stato di custodia, conformemente al diritto nazionale. Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice nazionale non attuerebbe i diritti garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA].
74.
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano rispettare il loro obbligo di diligenza in relazione ai diritti della persona detenuta. In questa prospettiva, tale persona dovrebbe poter chiedere la modifica del proprio stato di custodia, che potrebbe essere disposta anche d’ufficio. Spetta al giudice nazionale competente verificare se il protrarsi della durata della custodia sia proporzionato, tenendo conto del rischio di fuga della persona ricercata, fermo restando che il termine massimo di 90 giorni previsto dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non può essere considerato sproporzionato.
G –
Osservazioni del governo del [OSCURATO:PERSONA]
75.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA], che ha concentrato le sue osservazioni orali sulla risposta da dare alla seconda questione, ritiene che il superamento dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non faccia sorgere alcun diritto alla messa in libertà in capo alla persona ricercata e detenuta. Esso fonda la sua posizione a tal riguardo su un’interpretazione grammaticale di detta disposizione, sui lavori preparatori della decisione quadro nonché sulla struttura di quest’ultima, che disciplina espressamente le conseguenze dell’inosservanza di detti termini.
76.
Esso aggiunge che, quand’anche un tale diritto derivasse dalle disposizioni dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, quod non, esso non potrebbe essere invocato dalla persona che, con il proprio comportamento, è all’origine dei ritardi. Qualsiasi soluzione contraria pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro. In ogni caso, supponendo che un tale diritto esista,
quod non
, esso non può essere invocato dinanzi ai giudici nazionali, poiché la decisione quadro, ai sensi del vecchio articolo 34, paragrafo 2, lettera b), TUE, non ha effetto diretto.
77.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che termini rigorosi potrebbero ledere i diritti fondamentali della persona detenuta, in quanto, come ad esempio nel procedimento principale, essa potrebbe essere consegnata allo Stato emittente senza che sia stato verificato se la sua vita fosse effettivamente in pericolo o meno.
78.
Esso sottolinea, per quanto riguarda il diritto fondamentale alla libertà della persona detenuta, che i giudici nazionali devono controllare costantemente, ai sensi del diritto nazionale, della CEDU e della [OSCURATO:PERSONA], qualora trovi applicazione il diritto dell’Unione, in che misura è giustificata la privazione della libertà. Tale obbligo dev’essere adempiuto anche prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584. Nell’ambito di tale controllo, i giudici nazionali devono valutare tutte le circostanze, tra cui l’esercizio da parte del detenuto dei suoi diritti processuali, il rischio di fuga e le possibilità per quest’ultimo di ottenere la libertà condizionale.
79.
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] propone, in definitiva, di rispondere alla prima questione nel senso che le uniche conseguenze dell’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 sono quelle riconosciute in quest’ultima disposizione, in quanto lo Stato membro dell’esecuzione rimane vincolato dall’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo nonostante la scadenza di detti termini. Esso propone di rispondere alla seconda questione nel senso che la persona ricercata non dispone di nessun diritto alla liberazione immediata allo scadere dei termini previsti da detto articolo.
H –
Osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]
80.
[OSCURATO:PERSONA] ricorda anzitutto che la decisione quadro 2002/584 ha istituito un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o ricercate per sottoporle ad azione penale, che si sostituisce alle procedure tradizionali di estradizione e tende a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione. Tale sistema si basa sul principio del reciproco riconoscimento, «fondamento» della cooperazione giudiziaria, la cui importanza fondamentale è stata ricordata dalla Corte nel suo parere 2/13 (
17
), che si basa a sua volta sulla fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali. Ciò implica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono in linea di principio tenuti ad eseguire un mandato d’arresto europeo, a meno che non trovi applicazione un motivo di non esecuzione. Essa ha inoltre sottolineato in udienza che, a differenza dei sistemi tradizionali di estradizione, il sistema del mandato d’arresto europeo è basato essenzialmente sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie, in quanto le autorità politiche intervengono soltanto per fornire un’assistenza pratica e amministrativa.
81.
Tuttavia, il principio del riconoscimento reciproco non mirerebbe a istituire un sistema automatico di riconoscimento e di esecuzione, poiché la presunzione che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino i diritti fondamentali è confutabile (
18
). In alcuni casi, pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter rovesciare tale presunzione.
82.
Essa provvede quindi a fornire una risposta alle due questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio.
1. Sulla prima questione
83.
Dedicandosi all’esegesi delle disposizioni degli articoli 15 e 17 della decisione quadro 2002/584, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene anzitutto che l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 non pregiudichi la validità di un mandato d’arresto europeo, cosicché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rimane tenuta a decidere se la persona ricercata debba essere consegnata allo Stato emittente, anche dopo la scadenza di detti termini.
84.
Essa esamina quindi la questione se le preoccupazioni espresse dalla persona ricercata per quanto riguarda la sua sicurezza abbiano un’incidenza su tale obbligo di statuire sulla consegna. Rileva, a tal riguardo, che il meccanismo del mandato d’arresto europeo può essere sospeso soltanto in caso di violazione grave e persistente, da parte di uno Stato membro, dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, TUE, accertata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE. Essa constata tuttavia che la decisione di rinvio non menziona una tale situazione.
85.
Essa sottolinea peraltro che l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 fa specificamente riferimento all’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, il che potrebbe indurre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a procedere a controlli supplementari in caso di affermazioni credibili riguardanti un rischio di gravi violazioni dei diritti umani dopo la consegna. Nel corso dell’udienza, essa ha insistito sul fatto che tali controlli dovevano essere effettuati entro i termini stabiliti dall’articolo 17 di detta decisione quadro 2002/584, come risulta dal suo articolo 15, paragrafo 2. Essa osserva, tuttavia, che la risposta fornita dallo Stato emittente alle richieste di informazioni indirizzategli dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in relazione alle preoccupazioni espresse dal resistente nel procedimento principale non ha indotto quest’ultima a decidere di non eseguire il mandato d’arresto europeo.
86.
[OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rimane tenuta a decidere se la persona ricercata debba essere consegnata anche dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584.
2. Sulla seconda questione
87.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra rispondere alla seconda questione posta dal giudice del rinvio nel senso che l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rimettere in libertà la persona destinataria di un mandato d’arresto europeo e posta in stato di custodia in attesa della decisione sulla sua consegna, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17, paragrafo 3, di detta decisione quadro 2002/584, a meno che circostanze eccezionali, non imputabili allo Stato membro dell’esecuzione, impongano il mantenimento in custodia.
88.
Essa osserva, in primo luogo, che il fatto che l’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 non preveda la messa in libertà della persona detenuta allo scadere dei termini da esso stabiliti, a differenza di quanto prevede l’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro per la consegna, non implica che il mantenimento in custodia sia automaticamente giustificato.
89.
Innanzitutto, l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 prevede, come regola generale, che in qualsiasi momento «è possibile» la rimessa in libertà provvisoria conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga. Essa rammenta inoltre che la sua proposta di decisione quadro includeva una disposizione che prevedeva espressamente che, in assenza di decisione sulla consegna della persona destinataria di un mandato d’arresto europeo entro il termine di 90 giorni, quest’ultima doveva essere immediatamente rilasciata. Tuttavia, il fatto che il legislatore dell’Unione non abbia accolto tale proposta non può essere interpretato, a contrario, nel senso che non esisterebbe nessun obbligo di messa in libertà in caso di inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 di detta decisione quadro.
90.
Essa ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, la decisione quadro 2002/584 non può avere l’effetto di modificare l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare i diritti fondamentali, quali sanciti dall’articolo 6 TUE, in quanto la stessa decisione quadro, a norma del suo considerando 12, è tenuta a rispettare tali diritti fondamentali e i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE. Essa esamina, di conseguenza, la situazione di cui al procedimento principale tenendo conto dell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5 della CEDU, in particolare il paragrafo 1, lettera f), riguardante la detenzione a fini di estradizione, il paragrafo 3, che stabilisce il diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole o di essere messi in libertà durante il procedimento, e il paragrafo 4, che prevede il diritto a che un giudice statuisca entro breve termine sulla legittimità della detenzione.
91.
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea anzitutto che lo specifico meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584 è un elemento pertinente da prendere in considerazione per valutare la ragionevolezza della durata della custodia cautelare ai fini della consegna. In particolare, il legislatore dell’Unione ha stabilito che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo doveva essere presa dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione entro 60 giorni, termine ritenuto sufficiente nel contesto di una cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri fondata sulla fiducia reciproca e sul controllo limitato da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Solo in casi particolari il legislatore ha previsto un termine supplementare di 30 giorni, il quale incide anche sulla valutazione della durata ragionevole della custodia.
92.
Orbene, l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di trattare ed eseguire con la massima urgenza un mandato d’arresto europeo, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, corrisponde, per quanto riguarda la custodia della persona ricercata, al disposto dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU. Di conseguenza, purché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione agisca con diligenza entro tale termine, la custodia della persona ricercata sembra, prima facie, compatibile con il requisito della durata ragionevole, fermo restando che detti termini sono termini massimi e non autorizzano ritardi ingiustificati. Viceversa, quando tali termini sono scaduti, la custodia della persona ricercata è, prima facie, incompatibile con detto requisito, e pertanto le condizioni essenziali per la sua «legittimità» vengono meno.
93.
La custodia della persona ricercata oltre i termini stabiliti dall’articolo 17 è giustificata solo in circostanze eccezionali, non imputabili allo Stato membro dell’esecuzione. L’unico caso individuato finora dalla Corte, nella sua sentenza F (
19
), sarebbe quello di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Invitata a precisare tale punto nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, secondo la sua interpretazione della citata sentenza F, qualsiasi custodia eccedente il termine massimo di 90 giorni, in assenza di «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584, diverrebbe «illegittima». Il fatto che il legislatore non abbia previsto una tale conseguenza in detta decisione quadro sarebbe irrilevante, in quanto il diritto alla libertà è e rimane applicabile.
94.
Le circostanze del procedimento principale sarebbero caratterizzate da una custodia cautelare di una durata di quasi 30 mesi, dieci volte superiore alla durata massima consentita ai sensi dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584. Responsabile di tale durata eccessiva sarebbe lo Stato membro dell’esecuzione, a causa dei ritardi ingiustificati che hanno influito sul procedimento. [OSCURATO:PERSONA] menziona, a tale proposito, la lunga procedura di controfirma del mandato d’arresto europeo e i rinvii successivi dell’udienza sulla consegna, il carattere contraddittorio della discussione sulla consegna, non previsto dalla decisione quadro 2002/584, nonché i ripetuti periodi di inattività dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tra cui i quattro mesi e mezzo tra l’udienza e la decisione preliminare e i quattro mesi tra la decisione di adire la Corte in via pregiudiziale e la decisione di rinvio vera e propria.
95.
Da ciò la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il mantenimento in custodia della persona ricercata nel procedimento principale è incompatibile con l’obbligo di urgenza e che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a rilasciarla a meno che circostanze eccezionali, non imputabili allo Stato membro dell’esecuzione, impongano il protrarsi della custodia, circostanze che non sussisterebbero nel caso di specie. Essa ha aggiunto, nel corso dell’udienza, che in ogni caso permane l’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo nonché di rispettare le disposizioni degli articoli 12 e 17, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, cosicché, se non fosse possibile mantenere lo stato di privazione della libertà, sarebbe necessario ricorrere a soluzioni alternative meno lesive della libertà al fine di prevenire un eventuale rischio di fuga.
96.
Essa aggiunge che lo Stato membro dell’esecuzione non può invocare le proprie norme costituzionali relative al rispetto del diritto a un processo equo, menzionato nel considerando 12 della decisione quadro 2002/584, per giustificare l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 di quest’ultima. Infatti, la Corte avrebbe dichiarato, nella sentenza Melloni (
20
), che l’applicazione degli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali non può compromettere il livello di tutela previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.
V –
Analisi
A –
Considerazioni preliminari
1. Il contesto nazionale
97.
Nella presente causa, come ho già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione della decisione quadro 2002/584, poco tempo dopo la fine del periodo transitorio di cinque anni previsto dal protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, avvenuta il 1
o
dicembre 2014, ai sensi del suo articolo 10, paragrafo 1. Prima di questa data, e in assenza di una dichiarazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in tal senso, conformemente a quanto prevedeva l’articolo 35, paragrafo 2, TUE prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i giudici irlandesi non potevano infatti sottoporre alla Corte domande di interpretazione delle decisioni quadro, in particolare quelle adottare nell’ambito del titolo [OSCURATO:PERSONA] riguardante la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
98.
Come ha indicato lo stesso giudice del rinvio nella decisione di rinvio, esso era vincolato fino a quel momento, nella sua interpretazione della normativa nazionale e, in definitiva, della decisione quadro 2002/584, dalla giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dalla sentenza Dundon. Quindi, pur affermando di condividere in linea di principio tale giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno ottenere l’interpretazione, da parte della Corte, delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2002/584 e, più concretamente, conoscere le conseguenze che, secondo la Corte, derivano dall’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 per l’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Essa ha chiesto, contestualmente, che fosse applicato il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
99.
Il richiamo di tale contesto ha senso in quanto spiega perché la Corte, nella presente causa, sia chiamata a pronunciarsi su caratteristiche molto elementari del mandato d’arresto europeo più di un decennio dopo la sua attivazione, in un procedimento pendente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] ormai da quasi trenta mesi.
100.
Occorre aggiungere che il mandato d’arresto europeo è stato istituito per mezzo di una decisione quadro, atto inizialmente privo di effetti diretti ai sensi del diritto primario (
21
) e che rimane tale a norma dell’articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie. A tal riguardo, si ricorderà semplicemente che la Corte ha dichiarato che, tenuto conto del loro carattere vincolante, le decisioni quadro impongono alle autorità e ai giudici nazionali un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale (
22
).
2. La figura del mandato d’arresto europeo
101.
Come ho già osservato, la presente causa non è certamente la prima riguardante l’interpretazione (
23
) o la valutazione della validità (
24
) della decisione quadro 2002/584 a essere sottoposta alla Corte. Di conseguenza, non è la prima volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi in termini generali sull’importanza di tale atto, istituito quasi tredici anni fa nell’ambito dell’allora «terzo pilastro» (
25
). Ciò premesso, in considerazione del contenuto delle questioni deferite alla Corte per una risposta urgente, mi sembra opportuno esporre alcune osservazioni di carattere generale sul meccanismo del mandato d’arresto europeo, qualificato dal considerando 6 della decisione quadro 2002/584 come «prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco» e «“fondamento” della cooperazione giudiziaria».
102.
Il mandato d’arresto e le procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri istituiti dalla decisione quadro 2002/584 hanno sostituito le varie procedure di estradizione (
26
) esistenti prima del 31 dicembre 2003 (
27
). Di conseguenza, i vetusti strumenti di estradizione tra le autorità statali hanno cessato di esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in favore di un sistema fondato sulla cooperazione diretta tra le autorità giudiziarie.
103.
Come la Corte ha ripetutamente sottolineato, dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai considerando 5 e 7 della decisione quadro 2002/584 risulta segnatamente che quest’ultima è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (
28
).
104.
La decisione quadro 2002/584 è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
29
). Il considerando 10 della decisione quadro 2002/584 insiste sul fatto che il «meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri» (
30
).
105.
Il mandato d’arresto europeo si presenta quindi come un istituto nuovo, unico e specifico dell’Unione (
31
). È uno strumento nuovo nel senso che si distingue dai meccanismi tradizionali di messa a disposizione tra [OSCURATO:PERSONA] delle persone ricercate. Costituisce qualcosa di diverso rispetto alle procedure di estradizione a cui si è sostituito. Pertanto, le categorie proprie dell’estradizione hanno solo un valore relativo quando si tratta di questa nuova figura della cooperazione giudiziaria. È fondamentale tenere sempre presente tale realtà quando si esaminano i problemi di interpretazione della decisione quadro 2002/584.
106.
Si tratta di uno strumento unico anche per il fatto che, ferme restando le caratteristiche proprie dello strumento normativo della decisione quadro, istituisce un regime uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il mandato d’arresto europeo è così diventato uno strumento di prim’ordine nella cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, essenzialmente retto dal principio della fiducia reciproca.
107.
È infine specifico dell’Unione in quanto è il legislatore dell’Unione che, per mezzo di una decisione quadro, ha concepito tale figura, creando l’obbligo per ciascuno Stato membro di introdurla nel suo ordinamento. L’aggettivo «europeo», che qualifica sistematicamente il mandato d’arresto istituito dalla decisione quadro 2002/584, ne mette in evidenza il collegamento congenito all’Unione.
108.
Infine, il fatto che l’attuazione di tale strumento abbia potuto richiedere riforme costituzionali (
32
) o abbia dato eventualmente luogo a prese di posizione da parte dei giudici supremi o costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
33
) la dice lunga sulla sua importanza per i vari ordinamenti costituzionali nazionali (
34
) e, in definitiva, per la stessa Unione.
3. Le due «fasi» della procedura di consegna della persona ricercata e la «sistematica» dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584
109.
Occorre inoltre ricordare che la consegna di una persona ricercata in applicazione di un mandato d’arresto europeo si svolge, secondo le disposizioni della decisione quadro 2002/584, in due fasi distinte. Una volta redatto dall’autorità giudiziaria di emissione nel rispetto dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 e, se del caso, tradotto nella lingua dello Stato membro dell’esecuzione, il mandato d’arresto europeo è trasmesso, a seconda delle circostanze, conformemente alle modalità stabilite dagli articoli 9 o 10 di detta decisione quadro. Quando la persona ricercata viene arrestata da uno Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, il seguito della procedura di consegna si svolge in due fasi distinte: la fase di adozione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, di cui trattasi nel procedimento principale, e, se si decide di accogliere la richiesta di consegna, la fase di consegna vera e propria della persona ricercata allo Stato emittente.
110.
Nell’ambito della prima, l’autorità giudiziaria di esecuzione competente deve informare la persona ricercata dell’esistenza e del contenuto del mandato d’arresto europeo nonché della possibilità, che gli è offerta, di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 11 della decisione quadro 2002/584. Essa è poi tenuta ad adottare una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli da 13 a 21 della decisione quadro 2002/584, e tale decisione dev’essere notificata all’autorità giudiziaria emittente, a norma dell’articolo 22 di detta decisione quadro.
111.
Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di consegnare la persona ricercata allo Stato emittente, quest’ultima dev’essere consegnata al più presto dopo l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 23 e 24 della medesima decisione quadro. Nel caso in cui tale consegna non possa avvenire entro i termini previsti dall’articolo 23, paragrafi 2 e 4, la persona ricercata dev’essere rilasciata qualora si trovi ancora in stato di custodia, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5.
112.
La presente causa riguarda solo i termini entro i quali dev’essere compiuta la prima fase di adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584.
113.
Occorre sottolineare inoltre che l’insieme delle disposizioni dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 delinea una vera e propria sistematica delle modalità di adozione, da parte delle autorità giudiziarie di esecuzione, delle decisioni definitive sull’esecuzione dei mandati d’arresto europei, di cui la fissazione dei termini costituisce il fulcro.
114.
Disponendo innanzitutto che il mandato d’arresto «deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza» (paragrafo 1), tale articolo stabilisce poi i due termini entro i quali deve intervenire detta decisione, a seconda che il ricercato acconsenta o meno alla propria consegna – il primo di dieci giorni dalla comunicazione del consenso (paragrafo 2) e il secondo di sessanta giorni dall’arresto (paragrafo 3) – pur prevedendo un’eccezione.
115.
In casi particolari, infatti, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro tali termini di dieci e sessanta giorni, questi ultimi possono essere prorogati di trenta giorni, e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente e direttamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi (paragrafo 4). Un tale caso particolare può certamente consistere nella situazione in cui la persona ricercata si oppone alla propria consegna invocando un rischio per la propria vita o per la propria sicurezza, il che obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a procedere alle necessarie verifiche (
35
), chiedendo se del caso allo Stato emittente la comunicazione urgente di informazioni complementari in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro.
116.
In ogni caso, in attesa dell’adozione di detta decisione definitiva, lo Stato membro dell’esecuzione deve accertarsi che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva della persona ricercata (paragrafo 5).
117.
L’obbligo di celerità che deriva da queste prime disposizioni non impedisce evidentemente che la richiesta di consegna debba essere respinta in applicazione degli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584, nel qual caso l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve adottare una decisione di rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, la quale deve essere debitamente motivata e intervenire – deve ritenersi – entro i termini previsti (paragrafo 6).
118.
Infine, l’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584 prevede due situazioni che implicano diversi tipi di «anomalia». Esso prevede anzitutto, nella sua prima frase, circostanze eccezionali in cui uno Stato membro «non è in grado» di rispettare i termini stabiliti. Menziona quindi, nella sua seconda frase, l’ipotesi di un inadempimento ripetuto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli incombono nei confronti di un altro Stato membro, vale a dire l’ipotesi di molteplici ritardi nell’esecuzione dei mandati d’arresto europei.
119.
Nel fissare i termini (
36
) entro i quali deve intervenire la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, pur definendo gli obblighi incombenti all’autorità giudiziaria dell’esecuzione qualora quest’ultima non possa rispettare tali termini in casi particolari, oppure allo Stato membro dell’esecuzione qualora quest’ultimo non possa, in circostanze eccezionali, garantire il rispetto di detti termini, le disposizioni di detto articolo istituiscono così un sistema completo destinato a disciplinare tutte le situazioni che possano presentarsi, indipendentemente dal fatto che la persona ricercata sia o meno in stato di custodia, fatta salva l’ipotesi di un rinvio pregiudiziale alla Corte nel corso del procedimento di adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo (
37
).
4. Le due questioni pregiudiziali
120.
Prima di procedere all’analisi delle due questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], mi sembra necessario formulare alcune osservazioni sul maggiore o minore grado di convergenza dei problemi posti da ciascuna di esse. La prima solleva la semplice questione degli effetti dell’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 15 di detta decisione quadro, per l’adozione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La seconda prevede la medesima situazione, quella dell’inosservanza di tali termini, però con due precisazioni: da un lato il fatto che il mandato d’arresto europeo abbia dato luogo allo stato di custodia della persona ricercata, e dall’altro il fatto che gli effetti dell’inosservanza dei termini di cui trattasi siano configurati in termini di «diritti» per la persona ricercata e posta in stato di custodia, dall’altra.
121.
In effetti è difficile rispondere isolatamente alla prima questione, ossia senza tener conto del fatto che la persona ricercata possa essere privata della libertà a causa della richiesta di consegna che la riguarda. Ritengo tuttavia che sia possibile mantenere l’autonomia delle due questioni, quali formulate dal giudice del rinvio, rispondendo alla prima questione «come se» la libertà personale del ricercato non fosse in discussione. Pertanto, è soprattutto l’aspetto dei doveri reciproci che incombono agli [OSCURATO:PERSONA] membri che sarà in primo piano nell’ambito dell’analisi della prima questione. È quindi soltanto nell’ambito della mia risposta alla seconda questione che prenderò in considerazione la circostanza che la persona ricercata sia mantenuta in stato di custodia nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti. Tuttavia, mi sembra essenziale sottolineare che sia il rispetto, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli impegni che hanno sottoscritto reciprocamente con l’adozione della decisione quadro 2002/584, sia il rispetto dei diritti fondamentali che la sua attuazione richiede devono sempre essere preservati.
122.
Devo inoltre precisare che mi limiterò a esaminare le due questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. Certamente, il resistente nel procedimento principale ha invocato, durante l’intero procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, il rischio che la sua consegna allo Stato emittente comportava per la sua vita, e la questione della prova dell’esistenza di tale rischio era al centro delle sue affermazioni e lo ha indotto a invitare la Corte a rispondere a questioni complementari. La presa in considerazione di detto rischio da parte della [OSCURATO:PERSONA] è inoltre uno degli elementi che spiegano, se non giustificano, il fatto che essa non abbia ancora adottato una decisione a tal riguardo.
123.
Tuttavia, è appena il caso di precisare che le questioni così come formulate dal giudice del rinvio sono le uniche a cui la Corte deve fornire una risposta, poiché quest’ultima non è tenuta a prendere in considerazione quelle proposte dal resistente nel procedimento principale. Nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, infatti, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell’emananda decisione giudiziale, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte, senza che le parti possano modificare il tenore di tali questioni (
38
).
124.
Peraltro, la soluzione di eventuali questioni complementari menzionate dalle parti del procedimento principale nelle loro osservazioni sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dalla citata disposizione e con l’obbligo della Corte di dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (
39
).
B –
Sulla prima questione
125.
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interroga la Corte, in termini molto generici, sull’effetto dell’inosservanza, da parte dello Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584.
126.
Il carattere generico di tale questione è, tuttavia, più apparente che reale. Infatti, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che esso si chiede, in definitiva, se un mandato d’arresto europeo diventi inefficace a causa del superamento dei termini entro i quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nella fattispecie la stessa [OSCURATO:PERSONA], è tenuta ad adottare una decisione definitiva, positiva o negativa, sull’esecuzione di tale mandato.
127.
Tuttavia, non è questo in definitiva l’unico problema che si pone. Infatti, in una situazione in cui la decisione quadro 2002/584 non precisa quali siano gli effetti dell’inosservanza dei termini da essa stabiliti al suo articolo 17, la prima questione da risolvere, poiché è stata sollevata, è quella del carattere vincolante di tali termini. Esaminerò quindi prima di tutto tale questione, per poi analizzare le possibili conseguenze dell’inosservanza dei termini medesimi.
128.
In via incidentale, occorre ricordare che i termini non hanno semplicemente la funzione di garantire la celerità della giustizia penale. Essi contribuiscono anche, particolarmente in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a garantire che la persona ricercata, che beneficia della presunzione di innocenza, possa comparire rapidamente davanti ai giudici dello Stato membro emittente.
129.
La questione del carattere vincolante dei termini dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di esecuzione trae origine dalla stessa questione sollevata dal giudice del rinvio. La decisione di rinvio, infatti, prende come punto di partenza l’interpretazione di tale disposizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza Dundon, allegata alla decisione di rinvio. Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha statuito (
40
) che una persona posta in custodia cautelare in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non aveva affatto il diritto di ottenere la propria liberazione immediata allo scadere dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, poiché questi ultimi sono stati stabiliti a fini di «disciplina interna degli [OSCURATO:PERSONA] membri» e non allo scopo di conferire diritti ai singoli. Essa ne ha desunto, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva tenuta a dare esecuzione al mandato d’arresto europeo nonostante la scadenza di detti termini.
130.
Tutte le osservazioni presentate alla Corte difendono, pur con qualche sfumatura, la stessa linea. Esse propongono in modo ricorrente gli stessi argomenti, in particolare il fatto che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 stabiliscono detti termini utilizzando il condizionale, non impiegato in altre disposizioni, il fatto che tale articolo 17 non contiene disposizioni espresse equivalenti a quelle dell’articolo 23, paragrafo 5, contrariamente a quanto prevedeva la proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] (
41
), e, infine, l’interpretazione dell’articolo 17 adottata dalla Corte nella sua sentenza F (
42
), in particolare al punto 64.
131.
Non condivido integralmente tali punti di vista, per i seguenti motivi.
132.
In primo luogo, l’argomento grammaticale merita di essere relativizzato.
133.
È vero che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 prevedono che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo «dovrebbe» (
43
) essere presa entro dieci giorni o entro sessanta giorni. Tuttavia, l’articolo 17, paragrafo 1, di detta decisione quadro precisa, in termini imperativi, che un mandato d’arresto europeo «deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza». L’articolo 15, paragrafo 1, dispone, utilizzando l’indicativo, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «decide» la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabiliti, in particolare, dall’articolo 17. Pertanto, l’uso del condizionale dev’essere inteso essenzialmente come facente riferimento alle circostanze eccezionali nelle quali lo Stato membro dell’esecuzione può disattendere i termini prescritti menzionati all’articolo 17, paragrafo 7.
134.
In secondo luogo, ritengo che l’interpretazione dell’articolo 17 adottata dalla Corte nella sua sentenza F (
44
) non possa essere letta nel senso di relativizzare il carattere vincolante dei termini stabiliti da tale disposizione. La Corte, infatti, ricorda anzitutto che l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che il mandato d’arresto europeo deve essere «trattato ed eseguito con la massima urgenza» e che i paragrafi 2 e 3 «fissano termini precisi» (
45
). Essa menziona, quindi, le disposizioni dei paragrafi 4 e 7 dell’articolo 17, che consentono rispettivamente di prorogare i termini previsti in casi particolari e di non rispettarli in circostanze eccezionali (
46
). Inoltre, essa sottolinea, da una parte, che «[l]’importanza dei termini stabiliti da detto articolo 17 risulta espressa non soltanto in quest’ultimo, ma anche in altre norme della decisione quadro» (
47
) e relativizza, dall’altra, il significato dell’evoluzione del testo dell’articolo 17 della decisione quadro, il quale, nella proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA], utilizzava non il condizionale bensì l’indicativo (
48
).
135.
Alla fine essa conclude tali considerazioni statuendo che «i termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che impongono che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo venga adottata, in linea di principio, o entro dieci giorni a decorrere dal consenso alla consegna da parte della persona ricercata o, negli altri casi, entro sessanta giorni a decorrere dall’arresto di quest’ultima. Solo in casi specifici detti termini possono essere prorogati di trenta giorni e solo in presenza di circostanze eccezionali uno Stato membro può non rispettare i termini di cui a detto articolo 17» (
49
), in particolare qualora il giudice competente decida di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (
50
).
136.
In terzo luogo, sminuendo l’importanza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 si indebolirebbe considerevolmente l’effetto utile di tale disposizione, con il rischio di compromettere seriamente la realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta decisione quadro.
137.
Ciò detto, ritengo che si debba comunque ammettere un elemento di relativizzazione del carattere rigorosamente vincolante dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584. Il mandato d’arresto europeo è uno strumento di cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri talmente nuovo che non sarebbe prudente esaminare la presente questione soltanto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 7. Tuttavia, occorre sottolineare immediatamente che tale elemento di relativizzazione non può in alcun modo portare a considerare che detti termini costituiscano soltanto un semplice incentivo, destinato a spingere gli [OSCURATO:PERSONA] membri a eseguire i mandati d’arresto europei con celerità.
138.
Una volta precisata l’intensità del carattere vincolante dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 è necessario procedere all’analisi della questione sollevata in primo luogo dal giudice del rinvio. Può ritenersi che l’inosservanza di tali termini comporti la caducazione di un mandato d’arresto europeo?
139.
La questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda l’effetto dell’inosservanza di detti termini sul mandato d’arresto di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire il perdurare degli effetti di quest’ultimo. A tal riguardo, e indipendentemente dall’incidenza dell’ipotesi, certamente frequente alla luce delle disposizioni dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, in cui il ricercato sia posto in stato di custodia, l’inosservanza di detti termini non può determinare la caducazione del mandato d’arresto europeo. Un tale risultato presupporrebbe, infatti, che lo Stato membro dell’esecuzione disponesse della possibilità di optare per una decisione negativa di rifiuto della consegna, esplicita e motivata nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 4 bis e 17, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, oppure per una decisione definitiva, e implicita, frutto del suo silenzio o della sua inattività. Orbene, una soluzione così estrema non è certamente prevista dalla decisione quadro 2002/584 e non può essere ammessa senza compromettere irrimediabilmente l’effetto utile della decisione quadro 2002/584 pregiudicando quindi seriamente l’obiettivo perseguito da quest’ultima.
140.
Del resto, come risulta da una interpretazione sia letterale che sistematica dell’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della decisione quadro 2002/584, gli eventuali «ritardi» nell’esecuzione dei mandati d’arresto europei da parte di uno Stato membro non liberano quest’ultimo dal suo obbligo di adottare una decisione definitiva, qualunque essa sia. Infatti, limitandosi a «trattare» i ripetuti ritardi di uno Stato membro dell’esecuzione, tale disposizione conferma implicitamente che da quest’ultimo si attende pur sempre l’adozione di decisioni definitive.
141.
Di conseguenza, ritengo che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale del giudice del rinvio nel senso che l’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza dei termini da esso stabiliti ed entro i quali dovrebbe essere adottata una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può avere l’effetto di caducare tale mandato d’arresto europeo, fermo restando che il perdurare degli effetti di un mandato d’arresto europeo non incide sulle conseguenze che la presa in considerazione di un eventuale stato di privazione della libertà può comportare sul godimento, da parte della persona ricercata, dei suoi diritti fondamentali. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione e, più in generale, lo Stato membro dell’esecuzione rimangono dunque tenuti, nonostante la scadenza di detti termini, ad adottare una decisione a tale riguardo.
C –
Sulla seconda questione
142.
[OSCURATO:PERSONA] si chiede, in secondo luogo, se il fatto che i termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 per l’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non siano stati rispettati dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia sorgere diritti in capo alla persona ricercata e posta in stato di custodia in attesa di tale decisione.
143.
Come ho già rilevato, tale seconda questione si riferisce alla medesima situazione che forma oggetto della prima, vale a dire quella in cui un’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha lasciato decorrere i termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 senza adottare una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, accogliendo la richiesta di consegna oppure respingendola fornendo una motivazione. La differenza essenziale rispetto alla prima questione risiede nel fatto che si chiede alla Corte di prendere in considerazione la circostanza che, rispondendo al mandato d’arresto europeo emesso dallo Stato emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia posto il ricercato in stato di custodia ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, senza che tale situazione venga modificata dalla scadenza di detti termini. Al fine di delimitare correttamente la presente questione, sono necessarie due osservazioni preliminari.
144.
In primo luogo, e come si è già rilevato, un mandato d’arresto europeo può, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, essere emesso in vista dell’arresto e della consegna della persona ricercata per due fini chiaramente distinti (
51
), vale a dire per l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà oppure per l’esercizio di un’azione penale, affinché tale persona possa essere giudicata e, se del caso, condannata per i fatti menzionati nel mandato d’arresto europeo che è accusata di aver commesso (
52
).
145.
Il procedimento principale rientra nella seconda ipotesi, benché ciò non risulti espressamente dalla formulazione della seconda questione del giudice del rinvio. Infatti, il resistente nel procedimento principale è richiesto dallo Stato emittente al fine di essere processato per omicidio volontario e detenzione di arma da fuoco finalizzata ad attentare alla vita altrui.
146.
Ritengo che sia necessario prendere in considerazione tale circostanza nella risposta da fornire a questa seconda questione. Infatti, la detenzione di una persona non presenta la stessa gravità a seconda che essa sia già stata oggetto di una condanna a una pena privativa della libertà in forza di una decisione giudiziaria definitiva o non sia stata ancora giudicata e benefici pertanto della presunzione di innocenza (
53
). A tal riguardo è sufficiente rinviare alle disposizioni dell’articolo 26 della decisione quadro 2002/584, che prevede che lo Stato emittente deve dedurre il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che esso infligge alla persona ricercata. Sebbene la persona consegnata allo Stato emittente per essere processata possa certamente essere oggetto, in seguito, di una condanna a una pena privativa della libertà, dalla cui durata totale potrà essere dedotto il periodo di custodia cautelare che essa avrà scontato nello Stato membro dell’esecuzione in attesa della sua consegna, ai sensi di detto articolo, non può tuttavia escludersi che, alla fine, essa sia assolta nello Stato emittente, nel qual caso il suddetto articolo 26 non troverebbe applicazione.
147.
Ritornando ora alla questione sollevata dal giudice del rinvio, va rilevato che quest’ultimo menziona la possibilità che l’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 faccia sorgere qualche «diritto» – espresso nel modo più generico possibile – in capo alla persona ricercata e detenuta. A tal riguardo, occorre sicuramente dar ragione a coloro che sostengono che la decisione quadro 2002/584, e in particolare il suo articolo 17, non menziona alcun diritto soggettivo in capo alla persona posta in custodia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, che sorga in conseguenza dello scadere dei termini da esso previsti senza che sia intervenuta una decisione definitiva sull’esecuzione di detto mandato. Il paragrafo 5 di tale disposizione si riferisce, tutt’al più, alla garanzia che «siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva».
148.
Ciò premesso, il semplice riferimento espresso, nella questione sollevata dal giudice del rinvio, a uno stato di custodia, unito alla menzione dell’inosservanza dei termini previsti per l’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, è sufficiente per sollevare una questione di diritti e di libertà. La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio acquista così tutto il suo significato e può essere formulata molto semplicemente: quali siano, per una persona posta in stato di custodia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, le conseguenze della scadenza dei termini previsti per l’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione di tale mandato.
149.
Oggetto della questione è la privazione del diritto alla libertà personale di una persona che, nella fattispecie di cui al procedimento principale, gode della presunzione di innocenza. Certamente tale situazione può essere perfettamente legittima nel diritto dell’Unione, come può esserlo nel diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri o anche rispetto al diritto della CEDU. Tuttavia, detta situazione può essere conforme al diritto solo a certe condizioni, il che vale senza dubbio anche per il diritto dell’Unione. Di conseguenza, la decisione quadro 2002/584, come qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione, dev’essere interpretata alla luce dei diritti fondamentali. Ciò risulta d’altronde sia dal considerando 12 che dall’articolo 1, paragrafo 3.
150.
[OSCURATO:PERSONA] membri sono certamente chiamati ad attuare la decisione quadro 2002/584 senza pregiudizio per i diritti fondamentali, per mezzo dei loro strumenti giuridici. Il considerando 12 di quest’ultima contiene, nel suo secondo comma, un ampio riferimento alle «norme costituzionali» degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre, per sua stessa natura, la decisione quadro lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento degli obiettivi con essa perseguiti (
54
). La situazione di cui trattasi nel procedimento principale è quindi paragonabile a quella menzionata al punto 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
55
), nella quale l’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è interamente determinata dal diritto dell’Unione. In tale situazione, sebbene al giudice di uno Stato membro chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di una misura nazionale resti consentito applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, tale applicazione non può compromettere il livello di tutela previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (
56
).
151.
Ragionando in tal modo, anticipo una constatazione che mi sembra innegabile, vale a dire che deve ritenersi che lo Stato membro che si trova nella situazione della controversia principale attui il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della suddetta [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte (
57
). Infatti, sia la normativa nazionale adottata ai fini della trasposizione della decisione quadro 2002/584, sia la conduzione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, della procedura di consegna costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], poiché il mandato d’arresto europeo è in definitiva una creazione dell’Unione. Nel contesto di un mandato d’arresto europeo, la decisione quadro 2002/584 è, in particolare, la base giuridica e il fondamento sui quali uno Stato membro può ordinare e mantenere una misura di privazione della libertà nei confronti di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale contro quest’ultima (
58
), la quale gode, in linea di principio, della presunzione di innocenza, almeno per quanto riguarda i fatti per i quali è ricercata ed è oggetto di un mandato d’arresto europeo.
152.
Da quanto precede risulta che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la decisione quadro 2002/584 e in particolare il suo articolo 17 devono essere interpretati alla luce della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è applicabile agli [OSCURATO:PERSONA] membri e gli atti delle autorità nazionali adottati al fine di incorporare tale decisione quadro sono soggetti ai requisiti dell’interpretazione conforme (
59
).
153.
Nella fattispecie, interpretare la decisione quadro 2002/584 alla luce della [OSCURATO:PERSONA] equivale, nelle circostanze di cui al procedimento principale, a interpretarla nel rispetto dei requisiti stabiliti dal suo articolo 6, che sancisce in termini lapidari il diritto alla libertà.
154.
Le spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali (
60
) in merito a tale disposizione rinviano direttamente allo stesso testo dell’articolo 5 della CEDU, molto più esplicito, che riproducono integralmente. Tali spiegazioni precisano inoltre che i diritti di cui all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] devono essere «in particolare» rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano atti legislativi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli 82 TFUE (
61
), 83 TFUE e 84 TFUE.
155.
L’articolo 5 della CEDU contiene due disposizioni importanti per il procedimento principale, vale a dire, da una parte, il paragrafo 1, lettera f), riguardante l’estradizione, la procedura che si avvicina obiettivamente di più alla procedura di consegna prevista dalla decisione quadro 2002/584, e, dall’altra, il paragrafo 4, che sancisce il diritto di ogni persona privata della libertà a un ricorso specifico che consenta di ottenere una risposta rapida sulla legittimità di qualsiasi stato di detenzione.
156.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU ha dato origine a un’abbondante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, a cui farò riferimento a tempo debito. Devo tuttavia iniziare con l’osservazione seguente.
157.
In termini sostanziali, la giurisprudenza più pertinente per valutare la situazione di cui al procedimento principale è quella della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alle procedure di estradizione, e quindi all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, cosicché è indispensabile prendere quest’ultima come punto di partenza. Ciò premesso, non bisogna dimenticare che, come ho già rilevato, il mandato d’arresto europeo non costituisce una semplice variante delle procedure di estradizione. Di conseguenza, non è necessario né sempre sufficiente limitarsi al controllo del rispetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’estradizione. I criteri, quali la durata ragionevole della procedura, la sua complessità, la condotta della persona ricercata, l’assenza di periodi di inattività giudiziaria, che vedremo immediatamente, sono senza dubbio pertinenti, soprattutto in un’ipotesi in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice del rinvio si limita ad invitare la Corte a valutare una situazione di custodia cautelare che perdura da trenta mesi. Tuttavia, non bisogna escludere che l’interpretazione dei requisiti derivanti dal diritto alla libertà nel contesto di un istituto diverso, come quello costituito dal mandato d’arresto europeo, possa richiedere un approccio più rigoroso nei confronti del superamento dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584.
158.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] parti a limitare la libertà di qualsiasi persona contro la quale sia in corso un procedimento di estradizione. Tale disposizione consente alla Corte europea dei diritti dell’uomo di valutare la «regolarità» della detenzione di una persona contro la quale «è in corso» un procedimento di estradizione, fermo restando che soltanto lo svolgimento del procedimento di estradizione giustifica, in tale ipotesi, la privazione della libertà (
62
).
159.
A quanto mi risulta, finora la Corte europea dei diritti dell’uomo non si è formalmente pronunciata sull’applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU alla custodia cautelare disposta in applicazione di una disposizione nazionale che recepisce l’articolo 12 della decisione quadro 2002/584. Tuttavia, non vi sono dubbi, con la riserva di cui al paragrafo 157, che la custodia cautelare disposta nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, assimilabile alla detenzione in attesa di estradizione, è soggetta in linea di principio (
63
) alle disposizioni di detto articolo (
64
).
160.
Per essere conforme all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, la detenzione a fini di estradizione deve pertanto, anzitutto, essere «regolare» e conforme ai «modi previsti dalla legge», vale a dire disposta nel rispetto delle norme sostanziali e procedurali applicabili agli interessati, che si tratti di norme del diritto nazionale o di norme che hanno la loro fonte nel diritto internazionale (
65
) o di norme del diritto dell’Unione (
66
). Tuttavia, per quanto essenziale, la «regolarità», ai sensi di tale disposizione, della detenzione rispetto al diritto interno non è comunque decisiva (
67
). Essa dev’essere inoltre conforme allo scopo perseguito da detto articolo, che è quello di proteggere l’individuo dall’arbitrio (
68
).
161.
In questa duplice prospettiva, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente dichiarato, da una parte, che, sebbene incomba in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare ai giudici, interpretare e applicare il diritto interno, essa poteva e doveva parimenti esercitare un certo controllo per verificare se il diritto interno fosse stato effettivamente rispettato, poiché, alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, l’inosservanza del diritto interno comporta una violazione della Convenzione (
69
). Essa ha precisato, dall’altra, di doversi anche assicurarsi della conformità del diritto interno alla CEDU, compresi i principi da essa enunciati o sottintesi (
70
), vale a dire il principio della preminenza del diritto e quello, connesso al precedente, della certezza del diritto, il principio di proporzionalità e il principio di protezione dall’arbitrio, protezione dall’arbitrio che costituisce inoltre lo scopo dell’articolo 5 (
71
).
162.
A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo insiste sul fatto che, quando si tratta della privazione della libertà, è particolarmente importante rispettare il principio generale della certezza del diritto. Di conseguenza, è essenziale che le condizioni di privazione della libertà ai sensi del diritto interno (
72
) e/o del diritto internazionale (
73
) siano chiaramente definite e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio della «legittimità» stabilito dalla CEDU (
74
) nonché i requisiti di «qualità della legge», requisito intrinseco a tutte le disposizioni della CEDU.
163.
La questione che si pone è se possa ritenersi, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che la mera scadenza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 implichi che la custodia della persona ricercata non sia più regolare e che quest’ultima debba riottenere immediatamente la propria libertà. Non condivido il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. Non credo che si possa trarre una conseguenza così radicale. In particolare, non ritengo che possa sostenersi che il semplice superamento dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 renda immediatamente illegittima una privazione della libertà disposta in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, con la conseguenza di renderla incompatibile con il diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA].
164.
Anzitutto, la custodia di una persona può essere giustificata da circostanze diverse dal mandato d’arresto europeo. Lo stato di custodia di una persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti può infatti rivelarsi perfettamente giustificato sulla base di un fondamento diverso da detto mandato d’arresto europeo, sia che la persona sia già oggetto di una misura privativa della libertà applicata in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva, sia che essa sia piuttosto oggetto di azioni penali nello Stato membro dell’esecuzione, per fatti diversi da quelli menzionati nel mandato d’arresto europeo che la riguarda, e sia stata posta in custodia cautelare in attesa del giudizio, in entrambi i casi in applicazione della normativa dello Stato membro dell’esecuzione, ipotesi previste segnatamente dall’articolo 24 della decisione quadro 2002/584.
165.
Inoltre, è possibile che circostanze eccezionali abbiano impedito l’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, come previsto specificamente dall’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584. Tuttavia, a tale proposito vanno effettuate tre precisazioni pressoché evidenti. Prima di tutto, la possibilità per uno Stato membro di invocare circostanze eccezionali per loro stessa natura non può trasformarsi in una prassi abituale accompagnata da una motivazione meramente formale. Inoltre, l’informazione che lo Stato membro dell’esecuzione deve trasmettere all’Eurojust non può costituire un’autorizzazione per mantenere indefinitamente uno stato di privazione della libertà. Infine, come ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, tali circostanze eccezionali non possono essere imputabili allo Stato membro dell’esecuzione. In particolare, la clausola contenuta nell’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584 non può essere considerata alla stregua di un rimedio alle modalità procedurali stabilite da uno Stato membro, la cui attuazione darebbe luogo quasi inevitabilmente all’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 17. È il diritto nazionale che deve adattarsi alle disposizioni di detta decisione quadro, e non viceversa.
166.
Infine, oltre all’esistenza di situazioni eccezionali che rendano materialmente impossibile l’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo entro i termini previsti dalla decisione quadro 2002/584, non può escludersi radicalmente che possano verificarsi circostanze tali da giustificare un ritardo, certamente moderato e in casi isolati, purché la decisione definitiva sia alla fine sul punto di essere adottata. La riserva relativa all’esistenza di un procedimento pregiudiziale, menzionata dalla Corte nella sua sentenza F (
75
), si iscrive in tale logica.
167.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la messa in libertà della persona ricercata non può quindi costituire la conseguenza ineluttabile della scadenza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584. Tale affermazione costituisce un primo elemento di risposta alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.
168.
Tuttavia, non può ritenersi che la questione del rispetto dell’articolo 5 della CEDU, come integrato all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], si esaurisca in questa prima constatazione. Detta disposizione contiene anche un paragrafo 4, che garantisce il diritto effettivo della persona detenuta in esecuzione di un mandato d’arresto europeo a contestare il suo mantenimento in custodia. Più precisamente, l’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU prevede che «[o]gni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima». Tale disposizione viene incorporata nel contenuto dell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], sia per mezzo dell’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], sia mediante il rinvio esplicito operato dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, in particolare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, e ha una sicura incidenza sul procedimento principale.
169.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare, come ha ricordato la Corte nella sua sentenza F (
76
), che tale disposizione era applicabile anche in materia di estradizione (
77
), in quanto lex specialis rispetto alle norme più generali dell’articolo 13 della CEDU (
78
), e che l’assenza di violazioni delle norme dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU non la dispensava dal controllare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU. Infatti i due testi sono distinti, cosicché il rispetto del primo non implica necessariamente quello del secondo (
79
), e l’accertamento di una violazione del primo non dispensa la Corte europea dei diritti dell’uomo dal verificare la sussistenza di un’eventuale violazione del secondo (
80
).
170.
Conformemente a tale disposizione, le persone arrestate o detenute hanno diritto, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, a una verifica del rispetto dei requisiti procedurali e sostanziali di «legittimità», ai sensi della CEDU, della privazione della loro libertà, fermo restando, da una parte, che la nozione di «legittimità» deve avere la medesima portata al paragrafo 4 e al paragrafo 1 dell’articolo 5 della CEDU e, dall’altra, che la «legittimità» di un «arresto o detenzione» è valutata alla luce non solo del diritto interno, ma anche del testo della CEDU, dei principi generali che essa sancisce e dello scopo delle limitazioni consentite dall’articolo 5, paragrafo 1 (
81
).
171.
Vero è che la Corte ha sottolineato inoltre, nella sentenza F (
82
), che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva statuito che, «quando la decisione che priva la persona della sua libertà è emanata da un giudice che delibera in esito a un procedimento giurisdizionale, il controllo voluto dall’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU è parte della decisione» (
83
).
172.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha anche precisato, tuttavia, che tale regola si applicava soltanto alla decisione iniziale privativa della libertà, ma non riguardava la detenzione successiva qualora in seguito sorgessero nuove questioni di legittimità ad essa relative (
84
). Infatti, la prosecuzione di una detenzione inizialmente disposta in modo regolare può in seguito divenire irregolare e perdere ogni giustificazione.
173.
In caso di detenzione protratta, l’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU attribuisce alla persona detenuta il diritto di «adire un “tribunale”, affinché decida “entro breve termine” se la privazione della sua libertà sia divenuta “irregolare”» (
85
). La nozione di “tribunale” implica in particolare che la persona posta in stato di detenzione si veda «offrire le garanzie fondamentali di procedura applicate in materia di privazione della libertà», fermo restando che tali garanzie non devono essere necessariamente identiche a quelle prescritte dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU per le cause civili o penali (
86
), ma devono essere adeguate alla natura della privazione della libertà di cui trattasi, tenendo conto della particolare natura delle circostanze in cui essa si svolge (
87
). Tale mezzo di ricorso giudiziario deve esistere con un grado sufficiente di certezza, non solo in teoria, ma anche in pratica, a pena di violare i necessari requisiti di accessibilità e di effettività (
88
). Il giudice deve poter statuire entro breve termine sulla questione se la privazione della sua libertà sia divenuta «illegittima» a causa del sopraggiungere di nuovi elementi successivi alla decisione iniziale e disporre, se del caso, la sua scarcerazione (
89
).
174.
I requisiti relativi alla rapidità e a un controllo giurisdizionale periodico, a intervalli ragionevoli, si giustificano con il fatto che un detenuto non deve correre il rischio di restare in stato di detenzione a lungo dopo il momento in cui la privazione della sua libertà ha perduto ogni giustificazione (
90
), tenendo conto che alcuni fattori che incidono sulla legittimità di una detenzione nell’ambito di una procedura di estradizione, quali i progressi compiuti nel suo svolgimento e la diligenza con cui le autorità competenti conducono il procedimento, possono evolvere con il passare del tempo (
91
).
175.
È ora il momento di valutare l’incidenza di tale giurisprudenza sul procedimento principale.
176.
Ritengo che il diritto sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU sia applicabile a una persona che si trovi nella situazione del resistente nel procedimento principale (
92
), e che il protrarsi della custodia di quest’ultimo, in attesa di una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti, oltre i termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 conferisca a tale diritto un contenuto specifico.
177.
Più precisamente, il superamento dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, entro i quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione era tenuta ad adottare una decisione definitiva sulla consegna del resistente nel procedimento principale, costituisce una circostanza che modifica, di per sé e senza pregiudicare l’esito del ricorso, il fondamento del suo stato di custodia cautelare e fa sorgere in capo al resistente medesimo i diritti sanciti dall’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU.
178.
Nel contesto di una custodia cautelare disposta in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, e in risposta a una domanda presentata in tal senso dalla persona detenuta, l’organo giurisdizionale competente è tenuto a pronunciarsi, una volta scaduti i termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584, sulla legittimità del suo mantenimento in custodia e a disporre, nel caso contrario, la sua scarcerazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU.
179.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale del giudice del rinvio dichiarando che la decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretata nel senso che una persona posta in custodia cautelare, in attesa di una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti ai fini dell’esercizio dell’azione penale nello Stato membro emittente, deve poter disporre, nello Stato membro dell’esecuzione, a partire dal momento in cui i termini previsti dall’articolo 17 di detta decisione quadro sono scaduti, di un mezzo di ricorso che le consenta di ottenere con celerità una decisione giudiziaria sulla questione se il suo mantenimento in custodia cautelare, nonostante il superamento dei termini previsti da detto articolo, sia comunque giustificato da ragioni legittime diverse da quelle che hanno motivato l’emissione del mandato d’arresto europeo, o da motivi particolari debitamente individuati e inerenti al procedimento di adozione della decisione definitiva sull’esecuzione di tale mandato o, infine, da circostanze eccezionali non imputabili allo Stato membro dell’esecuzione e debitamente giustificate. Nel caso contrario, dev’essere ordinata la sua scarcerazione. Qualora la persona detenuta sia mantenuta in custodia, spetta al giudice nazionale competente vigilare costantemente sul rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA].
VI –
Conclusione
180.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle due questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]:
1)
L’articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza dei termini da esso stabiliti ed entro i quali dovrebbe essere adottata una decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può avere l’effetto di caducare tale mandato d’arresto europeo, fermo restando che il perdurare degli effetti di un mandato d’arresto europeo non incide sulle conseguenze che la presa in considerazione di un eventuale stato di privazione della libertà può comportare sul godimento, da parte della persona ricercata, dei suoi diritti fondamentali. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione e, più in generale, lo Stato membro dell’esecuzione rimangono dunque tenuti, nonostante la scadenza di detti termini, ad adottare una decisione a tale riguardo.
2)
La decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretata nel senso che una persona posta in custodia cautelare, in attesa di una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti ai fini dell’esercizio dell’azione penale nello Stato membro emittente, deve poter disporre, nello Stato membro dell’esecuzione, a partire dal momento in cui i termini previsti dall’articolo 17 di detta decisione quadro sono scaduti, di un mezzo di ricorso che le consenta di ottenere con celerità una decisione giudiziaria sulla questione se il suo mantenimento in custodia cautelare, nonostante il superamento dei termini previsti da detto articolo, sia comunque giustificato da ragioni legittime diverse da quelle che hanno motivato l’emissione del mandato d’arresto europeo, o da motivi particolari debitamente individuati e inerenti al procedimento di adozione della decisione definitiva sull’esecuzione di tale mandato o, infine, da circostanze eccezionali non imputabili allo Stato membro dell’esecuzione e debitamente giustificate. Nel caso contrario, dev’essere ordinata la sua scarcerazione. Qualora la persona detenuta sia mantenuta in custodia, spetta al giudice nazionale competente vigilare costantemente sul rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU L 190, pag. 1
, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
GU L 81, pag. 24
; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
(
3
) V., in primo luogo, sentenza Advocaten voor de Wereld (C‑303/05,
EU:C:2007:261
).
(
4
) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (C‑296/08 PPU,
EU:C:2008:457
); Leymann e Pustovarov (C‑388/08 PPU,
EU:C:2008:669
); West (C‑192/12 PPU,
EU:C:2012:404
), nonché F (C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
).
(
5
) V., in particolare, articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
(
6
) In prosieguo: l’«EAWA 2003».
(
7
) In prosieguo: lo «Stato emittente».
(
8
) Resistente nel procedimento principale.
(
9
) [2005] IESC 87 (http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2005/S87); in prosieguo: la «sentenza Dundon».
(
10
) «Should» e non «shall» in inglese.
(
11
) «Shall decide» in inglese.
(
12
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 64.
(
13
) Egli cita, a tal riguardo, la sentenza della Corte EDU, Amie e altri c. Bulgaria, n. 58149/08, §§ da 80 a 84, 12 febbraio 2013.
(
14
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
.
(
15
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
.
(
16
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
.
(
17
)
EU:C:2014:2454
, punti 191 e 192.
(
18
) Sentenza N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10,
EU:C:2011:865
, punto 81).
(
19
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 65.
(
20
) C‑399/11,
EU:C:2013:107
, punto 60.
(
21
) Conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), TUE, nel testo risultante dal Trattato di Amsterdam e prima della sua abrogazione da parte del Trattato di Lisbona.
(
22
) V. sentenze Pupino (C‑105/03,
EU:C:2005:386
, punti 33 e 34); Dell’Orto (C‑467/05,
EU:C:2007:395
, punto 49), e [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/11,
EU:C:2012:517
, punto 53).
(
23
) V. sentenze Wolzenburg (C‑123/08,
EU:C:2009:616
); B. (C‑306/09,
EU:C:2010:626
); Mantello (C‑261/09,
EU:C:2010:683
); [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/11,
EU:C:2012:517
); Radu (C‑396/11,
EU:C:2013:39
); Melloni (C‑399/11,
EU:C:2013:107
), e Baláž (C‑60/12,
EU:C:2013:733
). Per le cause sottoposte al procedimento pregiudiziale d’urgenza, v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (C‑296/08 PPU,
EU:C:2008:457
); Leymann e Pustovarov (C‑388/08 PPU,
EU:C:2008:669
); West (C‑192/12 PPU,
EU:C:2012:404
), e F (C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
). Per una causa trattata con procedimento accelerato, v. sentenza Kozłowski (C‑66/08,
EU:C:2008:437
).
(
24
) V. sentenza Advocaten voor de Wereld (C‑303/05,
EU:C:2007:261
).
(
25
) V. anche conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Advocaten voor de Wereld (C‑303/05,
EU:C:2006:552
); presa di posizione dell’avvocato generale Bot nella causa Kozłowski (C‑66/08,
EU:C:2008:253
), nonché le sue conclusioni nelle cause Wolzenburg (C‑123/08,
EU:C:2009:183
), Mantello (C‑261/09,
EU:C:2010:501
) e Melloni (C‑399/11,
EU:C:2012:600
); presa di posizione dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑296/08 PPU,
EU:C:2008:455
); conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/11,
EU:C:2012:151
); conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Radu (C‑396/11,
EU:C:2012:648
); le mie conclusioni nella causa B. (C‑306/09,
EU:C:2010:404
) e la mia presa di posizione nella causa West (C‑192/12 PPU,
EU:C:2012:322
).
(
26
) V., a tal riguardo, le spiegazioni fornite ai considerando 3 e 4 della decisione quadro 2002/584 nonché all’articolo 31, e, sulla portata di quest’ultima disposizione, v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (C‑296/08 PPU,
EU:C:2008:457
, punti da 51 a 56).
(
27
) Il termine di trasposizione della decisione quadro 2002/584 era fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi del suo articolo 34, paragrafo 1.
(
28
) V., in particolare, sentenze Advocaten voor de Wereld (C‑303/05,
EU:C:2007:261
, punto 28); [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/11,
EU:C:2012:517
, punto 28); Melloni (C‑399/11,
EU:C:2013:107
, punto 36); Radu (C‑396/11,
EU:C:2013:39
, punto 33), e F (C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 34).
(
29
) V., in particolare, sentenze West (C‑192/12 PPU,
EU:C:2012:404
, punto 53); Melloni (C‑399/11,
EU:C:2013:107
, punto 37); Radu (C‑396/11,
EU:C:2013:39
, punto 34), e F (C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 35).
(
30
) Sull’importanza di tale fiducia reciproca per l’interpretazione della decisione quadro 2002/584, v. sentenza West (C‑192/12 PPU,
EU:C:2012:404
, punti 62 e 77); e, più ampiamente, per l’interpretazione degli atti adottati nell’ambito della costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, v. sentenza N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10,
EU:C:2011:865
, punti da 78 a 83), per il sistema europeo comune di asilo; sentenze [OSCURATO:PERSONA] (C‑92/12 PPU,
EU:C:2012:255
, punti 102 e 103), nonché C (C‑376/14 PPU,
EU:C:2014:2268
, punto 66), per la cooperazione nell’ambito civile.
(
31
) V., in particolare, Bot, S.,
Le mandat d’arrêt européen
, Larcier, 2009, pag. 129 e segg.
(
32
) Sono state necessarie modifiche costituzionali in Francia, a Cipro, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia e in Finlandia; v. [OSCURATO:PERSONA], S., «La jurisprudencia constitucional comparada sobre la orden europea de detención y entrega, y la naturaleza jurídica de los actos del tercer pilar»,
Revista de derecho comunitario europeo
, 2010, volume n. 35, pag. 169.
(
33
) Controlli che hanno portato ad annullamenti totali delle leggi di trasposizione, come in Germania, o ad annullamenti parziali, come in Polonia o a Cipro, mentre l’Arbitragehof (Belgio), dal canto suo, ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale per la valutazione della validità, che ha dato luogo alla sentenza Advocaten voor de Wereld (C‑303/05,
EU:C:2007:261
).
(
34
) V., a tal riguardo, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen, Larcier, 2009, pag. 247 e segg.
(
35
) V., a tal riguardo, il considerando 13 della decisione quadro 2002/584.
(
36
) Di cui la Corte sottolinea l’«importanza» nella sua sentenza F (C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 62).
(
37
) V. sentenza F (C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punti 64 e 65).
(
38
) V., in particolare, sentenze del 21 marzo 1996, Bruyère e a. (C‑297/94,
EU:C:1996:124
, punto 19); Kaba (C‑466/00,
EU:C:2003:127
, punti 40 e 41); Welmory (C‑605/12,
EU:C:2014:2298
, punto 33), nonché [OSCURATO:PERSONA] (C‑137/13,
EU:C:2014:2335
, punto 50).
(
39
) V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑412/96,
EU:C:1998:415
, punti da 22 a 24), nonché [OSCURATO:PERSONA] (C‑296/08 PPU,
EU:C:2008:457
, punti 46 e 47).
(
40
) V., a tal riguardo, paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
(
41
) V. proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, del 19 settembre 2001 [COM(2001) 522 definitivo].
(
42
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 64.
(
43
) Ad esempio, «devrait» e non «doit» in francese, «sollte» e non «soll» in tedesco, «should» e non «shall» in inglese, «debería» e non «debe» in spagnolo.
(
44
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 64.
(
45
) Ibidem, punto 60.
(
46
) Ibidem, punto 61.
(
47
) Ibidem, punto 62.
(
48
) Ibidem, punto 63.
(
49
) Ibidem, punto 64.
(
50
) Ibidem, punto 65.
(
51
) V. sentenza B. (C‑306/09,
EU:C:2010:626
, punto 49).
(
52
) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2002/584.
(
53
) Sulla necessità di una tale distinzione, v. anche Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, n. 11620/07, § 42, 24 marzo 2015.
(
54
) V. sentenza F (C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 52).
(
55
) C‑617/10,
EU:C:2013:105
.
(
56
) V. sentenza Melloni (C‑399/11,
EU:C:2013:107
, punto 60).
(
57
) V., in particolare, sentenze Melloni (C‑399/11,
EU:C:2013:107
), e Radu (C‑396/11,
EU:C:2013:39
, punto 33).
(
58
) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584; v. anche il suo articolo 18, paragrafo 1, nonché il modulo del mandato d’arresto europeo allegato a tale decisione quadro.
(
59
) V. nota 20.
(
60
)
GU 2007, C 303, pag. 17
.
(
61
) Si ricordi che la decisione quadro 2002/584 è stata adottata sulla base, in particolare, dell’articolo 31, lettere a) e b), TUE, divenuto articolo 82 TFUE.
(
62
) V., in particolare, [OSCURATO:PERSONA] EDU, Lynas c. Svizzera, 6 ottobre 1976, n. 317/75, D.R. 6, pag. 141, pag. 153.
(
63
) V. Corte EDU, Khadziev c. Bulgaria, n. 44330/07, § 62, 3 giugno 2014.
(
64
) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti già riconosciuto che una convenzione bilaterale o un trattato internazionale possono servire da base giuridica per una detenzione a fini di estradizione. V., a tal riguardo, Corte EDU, Soldatenko c. Ucraina, n. 2440/07, § 112, 23 ottobre 2008, nonché Toniolo c. [OSCURATO:PERSONA] e Italia, n. 44853/10, § 46, 26 giugno 2012.
(
65
) [OSCURATO:PERSONA] EDU, X. c. [OSCURATO:PERSONA], 21 maggio 1976, n. 6565/74, D.R. 5, pagg. 55 e 56; Corte EDU, Medvedyev e altri c. Francia, n. 3394/03, CEDU 2010, § 79, nonché Toniolo c. [OSCURATO:PERSONA] e Italia, n. 44853/10, § 44, 26 giugno 2012.
(
66
) [OSCURATO:PERSONA] EDU, Caprino c. [OSCURATO:PERSONA], 3 marzo 1978, n. 6871/75, D.R. 14, pagg. 23 e da 26 a 28, per quanto riguarda una detenzione a fini di espulsione, la cui regolarità, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, è esaminata alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (
GU 56, pag. 850
).
(
67
) Corte EDU, Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08, § 60, 9 luglio 2013.
(
68
) Corte EDU, Bozano c. Francia, 18 dicembre 1986, serie A n. 111, pag. 23, § 54; Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08, § 60, 9 luglio 2013, nonché Raf c. Spagna, ricorso n. 53652/00, § 63, 17 giugno 2003.
(
69
) Corte EDU, Douiyeb c. [OSCURATO:PERSONA], n. 31464/96, § 45, 4 agosto 1999, nonché Ciobanu c. Romania e Italia, ricorso n. 4509/08, § 59, 9 luglio 2013.
(
70
) Corte EDU, Winterwerp c. [OSCURATO:PERSONA], del 24 ottobre 1979, serie A n. 33, § 45,, nonché Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08, § 60, 9 luglio 2013.
(
71
) V. Corte EDU, Simons c. Belgio, n. 71407/10, § 32 e giurisprudenza citata, 28 agosto 2012.
(
72
) Ivi compresa la giurisprudenza, purché sia costante e sufficientemente precisa; v., in particolare, Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, n. 56005/10, §§ da 57 a 61, 11 aprile 2013.
(
73
) Corte EDU, Medvedyev e altri c. Francia, n. 3394/03, CEDU 2010, § 80.
(
74
) Corte EDU, Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08, § 61, 9 luglio 2013.
(
75
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 65.
(
76
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 43.
(
77
) Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA]-Reisse c. Svizzera, 21 ottobre 1986, serie A n. 107.
(
78
) Corte EDU, Chahal c. [OSCURATO:PERSONA], 15 novembre 1996,
Recueil des arrêts et décisions
1996 V, § 126.
(
79
) V., in particolare, Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, serie A n. 12, § 73, e [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, 24 giugno 1982, serie A n. 50, § 43.
(
80
) V., in particolare, Corte EDU, Bouamar c. Belgio, 29 febbraio 1988, serie A n. 129, § 55.
(
81
) V. Corte EDU, Bogan e a. c. [OSCURATO:PERSONA], 29 novembre 1988, serie A n. 145-B, § 65, e Stephens c. Malta, n. 11956/07, § 95, 21 aprile 2009.
(
82
) C‑168/13 PPU,
EU:C:2013:358
, punto 43.
(
83
) V. Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, serie A n. 12, § 76; Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA], 8 giugno 1976, serie A n. 22, § 77; Khodzhamberdiyev c. Russia, n. 64809/10, § 103, 5 giugno 2012, e Soliyev c. Russia, n. 62400/10, § 50.
(
84
) V. Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, 24 giugno 1982, serie A n. 50, § 46; Weeks c. [OSCURATO:PERSONA], 2 marzo 1987, serie A n. 114, § 56, e Abdulkhakov c. Russia, n. 14743/11, § 208, 2 ottobre 2012.
(
85
) Corte EDU, Weeks c. [OSCURATO:PERSONA], 2 marzo 1987, serie A n. 114, § 58; Ismoilov e altri c. Russia, 24 aprile 2008, § 146, e Abdulkhakov c. Russia, n. 14743/11, § 208, 2 ottobre 2012.
(
86
) Corte EDU, Megyeri c. Germania, 12 maggio 1992, serie A n. 237-A, § 65, e Stephens c. Malta, n. 11956/07, § 95, 21 aprile 2009.
(
87
) V., in particolare, Corte EDU, Winterwerp c. [OSCURATO:PERSONA], 24 ottobre 1979, n. 6301/73, serie A n. 33, § 57, e Bouamar c. Belgio, 29 febbraio 1988, serie A n. 129, § 55.
(
88
) V. Corte EDU, Vachev c. Bulgaria, n. 42987/98, § 71, CEDU 2004-VIII, § 71.
(
89
) V. Corte EDU, Abdulkhakov c. Russia, n. 14743/11, § 208, 2 ottobre 2012.
(
90
) V. Corte EDU, Bezicheri c. Italia, 25 ottobre 1989, serie A n. 164, § 20, nonché Rahmani e Dineva c. Bulgaria, n. 20116/08, § 78, 10 maggio 2012.
(
91
) V. Corte EDU, Čalovskis c. Lettonia, n. 22205/13, § 217, 24 luglio 2014.
(
92
) V., in particolare, Grabenwarter, C.,
[OSCURATO:PERSONA] for the Protection of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] – Commentary
, Beck, Hart, Nomos, [OSCURATO:PERSONA], 2014; «Article 5 – Right to liberty and security», pag. 92; Koering-Joulin, R., «Article 5 § 4,» in Petiti, L.-E. e altri (dir.),
[OSCURATO:PERSONA] européenne des droits de l’homme, Commentaire article par article
, Economica, 2
a
ed., 1999, pag. 229.