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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25709/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27297/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viaTagliamento n. 55, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 – resistente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore pro tempore Oggetto: definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022 – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana –Firenze, depositata il 2 2 aprile 201 6 , n. 768 / 20 1 6 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate accertava in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl ricavi non dichiarati con riferimento alle annualità 2006 e 2007, notificando i relativi avvisi e procedendo con ulteriori atti impositivi nei confronti dei soci, tra i quali TASSELLI [OSCURATO:PERSONA] (socio al 50%), che impugnava quelli a lui notificati e le successive cartelle di pagamento emesse e notificate dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Per quanto qui ancora rileva, la CTP rigettava i ricorsi del contribuente.

3. L’appello proposto dal contribuente, che contestava la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati, in ragione della ristretta base societaria, veniva rigettato dalla CTR della Toscana-Firenze, salvo il profilo concernente l’irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Contro la suddetta decisione TASSELLI [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi.

5. Resisteva l’ A genzia delle entrate, pur non costituendosi tempestivamente in giudizio, mentre restava intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA], in data 26 gennaio 2023, presentava istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, al fine di valutare la possibilità di definire la controversia in via agevolata mediante la presentazione dell’apposita domanda all’Agenzia delle entrate e il versamento dell’importo dovuto, ai sensi dei commi 194 e 195 del medesimo art. 1 citato.2.

Successivamente, in data 10 ottobre 2023, depositava le necessarie istanze di definizione agevolata, le relative ricevute di deposito dell’avvenuta presentazione e i modelli F24 di pagamento della prima rata quietanzati.

3. L’accesso alla definizione agevolata risulta peraltro documentato dalla stessa Agenzia delle entrate che, ai sensi delD.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40,comma 3, conv. in L. 21 aprile 2023, n. 41 , ha rimesso alla Corte il previsto “elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1”.

4. Nel disciplinare la definizione agevolata delle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anchea seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge”, e per quel che qui rileva, lalegge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: - “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia” (comma 190); - “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” (comma 197, come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera c), delD.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 26 maggio 2023, n. 56);- “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 198); - “L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), delD.L. n. 34 del 2023, cit.); -“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200” (comma 201).

5. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha comunicato: che le domande di definizione agevolata sono risultate regolari; che il contribuente ha effettuato il pagamento della prima rata di quanto da lui dovuto per effetto e nei limiti della solidarietà e per il perfezionamento della definizione; che pertanto è cessata la materia del contendere nei suoi confronti.6.

Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.

7. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, cit.).

8. Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27297/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viaTagliamento n. 55, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 – resistente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore pro tempore Oggetto: definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022 – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana –Firenze, depositata il 2 2 aprile 201 6 , n. 768 / 20 1 6 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate accertava in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl ricavi non dichiarati con riferimento alle annualità 2006 e 2007, notificando i relativi avvisi e procedendo con ulteriori atti impositivi nei confronti dei soci, tra i quali TASSELLI [OSCURATO:PERSONA] (socio al 50%), che impugnava quelli a lui notificati e le successive cartelle di pagamento emesse e notificate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Per quanto qui ancora rileva, la CTP rigettava i ricorsi del contribuente. 3. L’appello proposto dal contribuente, che contestava la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati, in ragione della ristretta base societaria, veniva rigettato dalla CTR della Toscana-Firenze, salvo il profilo concernente l’irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Contro la suddetta decisione TASSELLI [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. 5. Resisteva l’ A genzia delle entrate, pur non costituendosi tempestivamente in giudizio, mentre restava intimata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA], in data 26 gennaio 2023, presentava istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, al fine di valutare la possibilità di definire la controversia in via agevolata mediante la presentazione dell’apposita domanda all’Agenzia delle entrate e il versamento dell’importo dovuto, ai sensi dei commi 194 e 195 del medesimo art. 1 citato.2. Successivamente, in data 10 ottobre 2023, depositava le necessarie istanze di definizione agevolata, le relative ricevute di deposito dell’avvenuta presentazione e i modelli F24 di pagamento della prima rata quietanzati. 3. L’accesso alla definizione agevolata risulta peraltro documentato dalla stessa Agenzia delle entrate che, ai sensi delD.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40,comma 3, conv. in L. 21 aprile 2023, n. 41 , ha rimesso alla Corte il previsto “elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1”. 4. Nel disciplinare la definizione agevolata delle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anchea seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge”, e per quel che qui rileva, lalegge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: - “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia” (comma 190); - “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” (comma 197, come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera c), delD.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 26 maggio 2023, n. 56);- “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 198); - “L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), delD.L. n. 34 del 2023, cit.); -“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200” (comma 201). 5. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha comunicato: che le domande di definizione agevolata sono risultate regolari; che il contribuente ha effettuato il pagamento della prima rata di quanto da lui dovuto per effetto e nei limiti della solidarietà e per il perfezionamento della definizione; che pertanto è cessata la materia del contendere nei suoi confronti.6. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. 7. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, cit.). 8. Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cas
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