Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:328
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate l’8 maggio 2025 (
1
)
Causa C
‑
698/23 P
Garante europeo della protezione dei dati ([OSCURATO:PERSONA])
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
Consiglio dell’Unione europea
con l’intervento di:
Repubblica federale di Germania
Repubblica francese
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Diritto istituzionale – Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto ([OSCURATO:PERSONA]) – Regolamento (UE) 2016/794 – Regolamento (UE) 2022/991 – Prerogative istituzionali del Garante europeo della protezione dei dati ([OSCURATO:PERSONA]) – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Articolo 263 TFUE »
1.
La presente impugnazione verte sull’ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (
2
), che ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal Garante europeo della protezione dei dati ([OSCURATO:PERSONA]) contro gli articoli 74
bis
e 74
ter
del regolamento (UE) 2016/794 (
3
), come modificato dal regolamento (UE) 2022/991 (
4
).
2.
Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che le disposizioni impugnate legalizzano con effetto retroattivo determinate pratiche dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto ([OSCURATO:PERSONA]) in materia di protezione dei dati, contro le quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito con una decisione del 3 gennaio 2022.
3.
Per il [OSCURATO:PERSONA], l’efficacia della sua decisione del 3 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe annullata di fatto dalla riforma del regolamento 2016/794 attuata con il regolamento 2022/991. A suo parere, le nuove disposizioni (
5
) pregiudicano la sua indipendenza e le sue competenze in quanto autorità di controllo.
4.
Nell’ordinanza ora impugnata, il Tribunale ha statuito, in sintesi, che il [OSCURATO:PERSONA]:
– non gode della legittimazione riconosciuta agli Stati membri e a determinate istituzioni dell’Unione dall’articolo 263 TFUE, secondo e terzo comma;
– potrebbe mettere in discussione la validità delle disposizioni di cui trattasi solo se soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 263 TFUE, quarto comma, il che non accade nel caso di specie.
I.
Fatti
5.
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 13 dell’ordinanza impugnata, dei quali trascrivo i seguenti:
«2 A seguito di un’indagine di propria iniziativa e di una decisione di ammonimento del 17 settembre 2020, il 3 gennaio 2022 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione nei confronti [di [OSCURATO:PERSONA]] ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] iniziale, constatando che, “[n]el prevedere la conservazione continuativa di serie di dati senza categorizzazione, il piano di azione presentato da [OSCURATO:PERSONA] non affronta[va] la violazione constatata nella decisione di ammonimento del 17 settembre 2020” e che “[i]l trattamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di serie di dati senza categorizzazione (...) con la sola finalità di ricavare informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 5, e dell’allegato II.B del regolamento [OSCURATO:PERSONA] [iniziale]
[
(
6
)
]
, nonché conformemente ai principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione dei dati (articolo 28, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] [iniziale]), non [poteva] eccedere un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento del contributo”.
– 3 Nel compiere questo ragionamento, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, segnatamente, che, “[i]n mancanza di una disposizione di legge esplicita che stabilisca il periodo di conservazione dei dati personali trattati a tal fine, (...) occorre[va] procedere a un’interpretazione per analogia dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] iniziale]”
[
(
7
)
]
.
– 4 Pertanto, dalla decisione del 3 gennaio 2022 risulta che il [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente intimato a [OSCURATO:PERSONA] di procedere, per ciascun contributo ricevuto a partire dal 4 gennaio 2022, alla categorizzazione degli interessati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] iniziale entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento del contributo ed entro un termine di dodici mesi per le serie di dati esistenti al 3 gennaio 2022; una volta decorsi tali termini, [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a cancellare i dati in questione.
(...)
– 8 L’8 giugno 2022 il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato. La formulazione degli articoli 74
bis
e 74
ter
è stata confermata in detto regolamento.
– 9 Le disposizioni di cui trattasi prevedono, in sostanza, le condizioni alle quali [OSCURATO:PERSONA] procede, entro un termine determinato, alla categorizzazione delle serie di dati in suo possesso al momento dell’entrata in vigore del regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato e precisano le condizioni e le procedure in cui è autorizzato, a sostegno di un’indagine penale in corso, il trattamento di dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II del regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato e che sono stati trasferiti a [OSCURATO:PERSONA] prima del 28 giugno 2022.
(...)
– 10 Il 15 giugno 2022 il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la portata della propria decisione del 3 gennaio 2022 e quella degli articoli 74
bis
e 74
ter
del regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato non coincidessero, ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA], al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] di fornirgli documenti in merito all’esistenza di un collegamento tra le disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato e il precedente esercizio dei suoi poteri di controllo. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno risposto a detta richiesta, rispettivamente, con lettere del 12 luglio e del 25 luglio 2022.
– 11 Nel documento n. 5370/22 del Consiglio, del 24 gennaio 2022, vertente sulla preparazione del trilogo, viene precisato che “[l]a recente decisione del [[OSCURATO:PERSONA],] che potrebbe avere conseguenze operative per l’azione di [OSCURATO:PERSONA], conferma la necessità di una celere adozione del regolamento”, che “[l]a Presidenza ha proposto alle delegazioni di introdurre un nuovo articolo 74 [
bis
] che avrebbe l’obiettivo di chiarire ulteriormente la situazione dei dati attualmente in possesso di [OSCURATO:PERSONA], in particolare nel contesto della summenzionata decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022” e che “[n]umerose delegazioni hanno accolto con favore i principi di detta proposta in occasione della riunione del 19 gennaio [2022,] ma è necessaria un’approvazione da parte del comitato in ragione della sua recente presentazione e dell’importanza che detta materia riveste a seguito della decisione del [OSCURATO:PERSONA]”.
– 12 Con lettera del 15 luglio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se, alla luce degli articoli 74
bis e
74
ter
del regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato, la sua decisione del 3 gennaio 2022 continuasse a essere attuata o se [OSCURATO:PERSONA] ritenesse che detti articoli avessero sostituito o modificato la portata di detta decisione.
– 13 Con lettera del 22 agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha risposto al [OSCURATO:PERSONA] dichiarando, in sostanza, che essa continuava a dare attuazione a determinati punti della decisione del 3 gennaio 2022, ma che non era in grado, in tale fase, di commentare la situazione al 3 gennaio 2023 e la presentazione di nuove relazioni di attuazione in forza di tale decisione. Detta lettera menziona anche il fatto che gli articoli 74
bis
e 74
ter
del regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato non sono stati applicati a taluni contributi che erano stati cancellati».
II.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
6.
Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento delle disposizioni transitorie di cui trattasi.
7.
Nel controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di rigettare il ricorso.
8.
Dal suo canto, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso basata su «(...) due motivi. (…) da un lato, che il ricorso è irricevibile in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non è menzionato nell’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE o, ancora, alla luce della sentenza (...)
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(
8
) (...), e, dall’altro, che il [OSCURATO:PERSONA] non è direttamente e individualmente interessato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE» (
9
).
9.
In merito a tale eccezione di irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto quanto segue:
– «[I]n via principale, che la sua legittimazione a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE è giustificata dalla necessità di poter disporre di un ricorso giurisdizionale per difendere le sue prerogative istituzionali, in particolare la sua indipendenza in quanto autorità di controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, nonché l’equilibrio istituzionale tra il ruolo delle autorità di controllo e quello del legislatore. A questo proposito, esso precisa di essere legittimato ad agire in virtù della giurisprudenza tratta dalla sentenza [
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
], che dovrebbe trovare applicazione per analogia nel caso di specie, poiché detta sentenza dimostra che la tutela delle prerogative istituzionali consente, eccezionalmente, a un’istituzione di difenderle senza che essa debba soddisfare le condizioni di ricevibilità applicabili alle persone fisiche o giuridiche in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE» (
10
).
– «(…) [I]n subordine, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni impugnate lo riguardano direttamente e individualmente e che esso ha un interesse manifesto ed effettivo al loro annullamento (...)» (
11
).
10.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti motivi:
– in primo luogo, pur essendo un organo dell’Unione dotato di uno status particolare, il [OSCURATO:PERSONA] non rientra fra le parti ricorrenti di cui all’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE, né nell’elenco delle istituzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, TUE;
– in secondo luogo, a fronte del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia invocato la giurisprudenza tratta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, la legittimazione riconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] in tale occasione si spiega con la necessità di colmare la lacuna che comportava all’epoca l’assenza di mezzi di ricorso per impugnare atti delle altre istituzioni che potessero pregiudicare le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, quest’ultimo può presentare un ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, essendo un organo istituito mediante un atto di diritto derivato dell’Unione che può essere assimilato a una persona giuridica;
– in terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA], in veste di organo dell’Unione, può essere assimilato a una persona giuridica ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE cosicché, in quanto tale, può proporre un ricorso di annullamento avverso le disposizioni transitorie di cui trattasi, a condizione che esso ne sia direttamente e individualmente interessato;
– a tale ultimo riguardo, le disposizioni transitorie di cui trattasi modificano il regime giuridico della protezione dei dati, il cui controllo compete al [OSCURATO:PERSONA], ma non incidono sulla natura o sulla portata delle competenze affidate al ricorrente dalla normativa dell’Unione, ragion per cui non è soddisfatto il requisito dell’incidenza diretta;
– di conseguenza, posto che le disposizioni transitorie di cui trattasi non incidono direttamente sulla situazione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] e che i requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale da parte dell’atto di cui è chiesto l’annullamento sono cumulativi, il Tribunale dichiara l’irricevibilità del ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente irricevibile.
III.
Impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte
11.
Nella sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede:
– l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
– l’annullamento delle disposizioni transitorie di cui trattasi;
– la condanna alle spese delle parti resistenti in primo grado.
12.
Il [OSCURATO:PERSONA] basa il proprio ricorso su un motivo principale e su un altro subordinato:
– in via principale, denuncia una violazione del principio di equilibrio istituzionale, ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, e del suo diritto a un ricorso effettivo per la tutela della sua prerogativa di indipendenza;
– in subordine, sostiene che il Tribunale ha errato nel non qualificare il [OSCURATO:PERSONA] come direttamente interessato dalle disposizioni transitorie di cui trattasi, come richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
13.
[OSCURATO:PERSONA] chiede:
– il rigetto del ricorso;
– la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
14.
Il Consiglio chiede:
– il rigetto del ricorso, in quanto manifestamente irricevibile o, in subordine, in quanto manifestamente infondato:
– la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15.
La Repubblica francese e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato osservazioni scritte a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio.
16.
Dopo il deposito di una replica e una controreplica, l’11 marzo 2025 si è svolta un’udienza pubblica cui hanno partecipato il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Valutazione
A.
Motivo d’impugnazione principale
1.
Argomenti delle parti
a)
Sulla ricevibilità
17.
Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità di tale motivo, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a ripetere gli argomenti svolti in primo grado e a manifestare il proprio disaccordo con l’ordinanza impugnata, senza identificare chiaramente gli errori di diritto denunciati.
18.
Il [OSCURATO:PERSONA] replica che il suo ricorso identifica specificamente i punti contestati e che, nel presente procedimento, può contestare l’interpretazione del diritto da parte del Tribunale, la cui motivazione sarebbe, oltretutto, insufficiente.
b)
Sul merito
19.
Il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale debba riconoscergli la legittimazione a impugnare le disposizioni transitorie di cui trattasi, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché altrimenti si priverebbe un’autorità di controllo indipendente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, del diritto di adire un organo giurisdizionale per preservare l’equilibrio istituzionale.
20.
A sostegno di tale capo delle conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, che il Tribunale ha ritenuto irrilevante per motivi che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], non sono fondati. Al pari del [OSCURATO:PERSONA] nel caso all’origine di quella sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] non dispone attualmente di alcun mezzo di ricorso che gli permetta di difendere la sua indipendenza, tutelata dall’articolo 8, paragrafo 3, della Carta in quanto componente essenziale della protezione dei dati personali.
21.
Per il [OSCURATO:PERSONA], il fatto di essere dotato di personalità giuridica, a differenza del [OSCURATO:PERSONA] nel caso della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, non può privarlo della possibilità di difendere la sua indipendenza, inevitabilmente compromessa dal carattere retroattivo delle disposizioni transitorie di cui trattasi.
22.
A detta del [OSCURATO:PERSONA], è determinante che, come ha dichiarato il Tribunale, si garantisca la tutela del sistema di ripartizione delle competenze istituito dai trattati. Tale postulato richiede l’esistenza di mezzi di ricorso accessibili, oltre che per le istituzioni, per un organo come il [OSCURATO:PERSONA], alla luce del principio di equilibrio dei poteri.
23.
La circostanza che il Tribunale abbia limitato al procedimento previsto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, il mezzo di ricorso accessibile per il [OSCURATO:PERSONA] ha comportato, secondo quest’ultimo, il determinarsi di una lacuna nell’intero sistema giurisdizionale istituito dai trattati. Solo una legittimazione generale e autonoma può garantire la tutela giurisdizionale delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] in qualsiasi circostanza, indipendentemente dal rispetto di requisiti che, come quelli di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, risultano soddisfatti esclusivamente in casi del tutto eccezionali. L’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] può essere influenzata da misure che non lo riguardano direttamente e individualmente, ma possono aumentare il rischio di «obbedienza anticipata».
24.
Il [OSCURATO:PERSONA] contesta, altresì, al Tribunale di avergli attribuito la richiesta di un diritto «privilegiato» di mettere in discussione qualsiasi normativa in materia di trattamento dei dati personali. La sua unica intenzione è, al contrario, quella di vedersi riconosciuto il diritto di tutelare la sua prerogativa di indipendenza, nei termini della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e, entro questi stretti limiti, di opporsi al contenuto di un determinato atto legislativo in circostanze molto specifiche.
25.
[OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, con l’appoggio della [OSCURATO:PERSONA] e del governo francese, chiedono di respingere il motivo principale del ricorso in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non può agire per l’annullamento al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
26.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, i termini dell’articolo 263 TFUE sono netti: per volontà degli autori dei trattati, il [OSCURATO:PERSONA] non appartiene alla cerchia dei soggetti legittimati a ricorrere senza dover soddisfare i requisiti di cui al quarto comma di detto articolo.
27.
Il Consiglio esclude che esista la lacuna denunciata dal [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che l’accoglimento della sua domanda gli consentirebbe di impugnare potenzialmente qualsiasi atto legislativo in materia di protezione dei dati, ostacolando la modifica della normativa pertinente.
28.
[OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] concordano nell’aderire all’interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio adottata dal Tribunale, sottolineando che i trattati non conferiscono al [OSCURATO:PERSONA] (organo di diritto derivato cui compete una parte del controllo del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati) una prerogativa comparabile a quella discussa in quella causa.
29.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione auspicata dal [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere applicata a tutti gli organi e agli organismi dell’Unione, a scapito delle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, le quali, interpretate alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, non impediscono la debita protezione dei dati personali, che è la ragione ultima dell’indipendenza accordata al [OSCURATO:PERSONA], senza che occorra riconoscergli una legittimazione diretta e generale.
30.
In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi sia stato alcun pregiudizio dell’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA], bensì un esercizio legittimo della potestà legislativa per modificare il contesto normativo della protezione dei dati personali.
2.
Analisi
a)
Sulla ricevibilità
31.
Contrariamente al parere del Consiglio, non ritengo che il motivo principale dell’impugnazione sia irricevibile.
32.
Certamente, non risponderebbe agli obblighi di motivazione stabiliti dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte un’impugnazione che si limitasse a ribadire o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (
12
).
33.
Tuttavia, in base alla sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], «i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito dell’impugnazione una volta che un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale» (
13
).
34.
Ciò è quanto si verifica nel caso di specie. Se il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce gli argomenti di cui si è avvalso in primo grado per giustificare la ricevibilità della sua impugnazione, ora se ne serve per contestare l’interpretazione dell’articolo 264 TFUE sostenuta dal Tribunale. Il [OSCURATO:PERSONA] identifica (e critica) i presupposti di diritto dell’ordinanza impugnata, indicando con precisione gli argomenti giuridici a sostegno della sua richiesta.
b)
Sul merito
35.
Nei punti da 26 a 35 dell’ordinanza impugnata sono esposti i motivi per cui, secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] non può presentare un ricorso senza attenersi ai requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
36.
Il Tribunale sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] non rientra fra le istituzioni espressamente legittimate, in virtù dell’articolo 263 TFUE, a) a presentare ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere (secondo comma); e b) a presentare ricorsi per salvaguardare le proprie prerogative (terzo comma).
37.
Le parti legittimate in tal senso sono, nello specifico:
– gli Stati membri, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], ai quali l’articolo 263, secondo comma, TFUE conferisce una legittimazione generale;
– la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni, che, in virtù dell’articolo 263, terzo comma, TFUE, possono proporre ricorsi ai fini della salvaguardia delle loro proprie prerogative.
38.
Oltre a non rientrare tra le parti indicate nell’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE, il [OSCURATO:PERSONA] non figura neppure nell’elenco delle istituzioni elencate all’articolo 13, paragrafo 1, TUE. Ad eccezione del Comitato delle regioni, tali istituzioni sono le stesse cui il Trattato FUE ha riconosciuto la legittimazione ad agire che ora chiede il [OSCURATO:PERSONA], assente da tale elenco (
14
).
39.
Il [OSCURATO:PERSONA] è un organo dell’Unione istituito da una disposizione di diritto derivato (
15
). In quanto tale, e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non si può ritenere che esso rientri nella nozione di «istituzioni»: ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, TUE, tale nozione rinvia a un elenco preciso di entità che non include gli organi e gli organismi dell’Unione (
16
).
40.
A norma dell’articolo 263, primo comma,
in fine
, TFUE, la Corte di giustizia esercita un controllo di «legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi». Tuttavia, tali organi e organismi non figurano tra i soggetti legittimati a richiedere l’esercizio della giurisdizione della Corte di giustizia a norma del medesimo articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE.
41.
Si tratta di un’esclusione deliberata poiché, come giustamente rileva il Tribunale, l’inclusione del Comitato delle regioni tra le parti ricorrenti di cui all’articolo 263, terzo comma, TFUE dimostra che «gli autori del Trattato, pur prendendo in considerazione soggetti diversi dalle istituzioni nell’elenco dei soggetti abilitati a difendere le proprie prerogative in forza di detta disposizione, hanno scelto di non includervi il [OSCURATO:PERSONA]» (
17
).
42.
Il [OSCURATO:PERSONA] è un’autorità indipendente incaricata di controllare, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, TFUE, che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione medesima rispettino le norme dell’Unione in materia (
18
). Tale circostanza rende il [OSCURATO:PERSONA] un
organo dell’Unione
dotato di indipendenza, ma non un’
istituzione dell’Unione
.
43.
Il [OSCURATO:PERSONA] non ha adito la Corte di giustizia per impugnare le nuove disposizioni, come sarebbe tenuto a fare se fosse un’istituzione dell’Unione. Difatti, a norma dell’articolo 51, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono riservati alla competenza di quest’ultima i ricorsi previsti all’articolo 263 TFUE proposti, in particolare, da un’istituzione dell’Unione contro un atto legislativo. Tale modo di operare rivela che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] non si considerava un’istituzione dell’Unione.
44.
Ciò che il [OSCURATO:PERSONA] contesta sono, piuttosto, gli argomenti del Tribunale per negare l’applicazione per analogia della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, che sono svolti nei punti da 38 a 55 dell’ordinanza impugnata.
45.
Il [OSCURATO:PERSONA] sembra dunque ammettere, almeno implicitamente, che l’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE, determinerebbe la soluzione adottata nell’ordinanza impugnata. Ciononostante, esso ritiene che, rispetto al tenore letterale di tali due disposizioni, debbano prevalere le considerazioni che hanno indotto la Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, a riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione ad agire discussa in tale frangente.
46.
Condivido, tuttavia, il parere del Tribunale a tale proposito.
47.
La lettura della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio effettuata dal Tribunale induce quest’ultimo a «ricorda[re]» che, nella suddetta sentenza, «la Corte ha dichiarato che il testo dell’articolo 173 del Trattato CEE non riconosceva al [OSCURATO:PERSONA] alcuna possibilità di contestare, dinanzi ai giudici dell’Unione, gli atti adottati dalle altre istituzioni potenzialmente lesivi delle sue prerogative e ha scelto di colmare tale lacuna ricorrendo al principio generale dell’equilibrio istituzionale» (
19
).
48.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, la Corte di giustizia ha sostenuto quanto segue:
– le prerogative del [OSCURATO:PERSONA] «costituiscono uno degli elementi dell’equilibrio istituzionale voluto dai trattati [che] hanno (...) instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni [dell’Unione] secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale [dell’Unione] e nella realizzazione dei compiti affidatile» (
20
);
– occorreva «garantire la conservazione dell’equilibrio istituzionale e, di conseguenza, il sindacato giurisdizionale del rispetto delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA], qualora quest’ultimo l’adisca a tal fine ricorrendo ad un mezzo di impugnazione adeguato allo scopo perseguito» (
21
);
– in ragione di tale obbligo, la Corte stessa doveva «garantire la piena applicazione delle disposizioni dei Trattati sull’equilibrio istituzionale, e far sì che al pari delle altre istituzioni il [OSCURATO:PERSONA] non possa subire lesioni delle sue prerogative senza disporre di un ricorso giurisdizionale, tra quelli previsti dai Trattati, esperibile in modo certo ed efficace» (
22
).
– «Il fatto che nei Trattati non vi sia una disposizione che attribuisca al [OSCURATO:PERSONA] il diritto di agire con ricorso per annullamento può costituire una lacuna procedurale, ma è un elemento che non può prevalere sull’interesse fondamentale alla conservazione ed al rispetto dell’equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee» (
23
).
49.
Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] «è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso per annullamento avverso un atto del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA],
purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste
» (
24
).
50.
Le circostanze del [OSCURATO:PERSONA] sono molto diverse da quelle che si erano verificate, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio.
51.
In primo luogo, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio fa riferimento all’equilibrio istituzionale in relazione alla ripartizione delle competenze «fra le varie istituzioni [dell’Unione]». Il [OSCURATO:PERSONA] non è un’istituzione dell’Unione, come ho già affermato.
52.
In secondo luogo, nello scenario esaminato dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] disponeva solo di mezzi di impugnazione «inefficaci o incerti» per difendere le proprie prerogative. Nel caso di specie, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] ha a disposizione, attualmente, un mezzo di ricorso efficace e certo. Il [OSCURATO:PERSONA] afferma (
25
) di poter dimostrare il soddisfacimento dei requisiti della legittimazione ad agire imposti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (
26
).
53.
Ammettendo tale possibilità, nello specifico per la presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] rimuove in larga misura il suo primo motivo d’impugnazione, per quanto riguarda l’applicazione della dottrina della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio. Quest’ultima, ribadisco, adottava come punto di partenza l’indisponibilità di mezzi di impugnazione efficaci e certi per il [OSCURATO:PERSONA].
54.
Ciò premesso, poco rileva che esistano o meno situazioni in cui, pur vedendo pregiudicate le sue prerogative, il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimato ad accedere alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (
27
). A prescindere dalla possibilità che si verifichino o meno ipotesi come quelle indicate dal [OSCURATO:PERSONA], qui rileva esclusivamente il caso concreto e reale sottoposto al Tribunale. Solo in relazione con tale caso occorre chiarire se il [OSCURATO:PERSONA] soddisfi i requisiti per impugnare le disposizioni transitorie di cui trattasi.
55.
In sintesi, ritengo che il [OSCURATO:PERSONA] non disponga della legittimazione ad agire prevista dall’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE, circostanza che determinerà il rigetto del suo motivo di impugnazione principale.
B.
Motivo d’impugnazione subordinato
1.
Argomenti delle parti
a)
Sulla ricevibilità
56.
Il Consiglio ritiene che anche tale motivo sia irricevibile, per le stesse ragioni che dovrebbero comportare l’irricevibilità del motivo principale.
b)
Sul merito
57.
Il [OSCURATO:PERSONA] lamenta innanzitutto la scarsa chiarezza dei punti 76 e 77 dell’ordinanza impugnata, in cui si afferma che la decisione del 3 gennaio 2022 «è una decisione amministrativa che non può incidere su atti legislativi quale il [REM], né influenzarne il contenuto» e che, «benché le disposizioni impugnate modifichino il quadro giuridico applicabile, di cui il [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a controllare il rispetto, e benché la loro portata non coincida pienamente con la portata delle disposizioni della decisione del 3 gennaio 2022, esse non incidono per questo sulla sua situazione giuridica».
58.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tali affermazioni sono viziate da due errori: da un lato, non rilevano che l’esercizio dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] richiede la certezza del diritto e che tali poteri sono stati pregiudicati dall’adozione di misure retroattive; dall’altro, non riconoscono che le disposizioni transitorie di cui trattasi sono finalizzate a neutralizzare gli effetti in corso di una decisione specifica e, pertanto, sono rivolte al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].
59.
Per il [OSCURATO:PERSONA], è appunto il carattere retroattivo delle disposizioni transitorie di cui trattasi a porre in discussione la sua indipendenza, che non ne sarebbe in alcun modo interessata se la modifica della normativa si applicasse
pro futuro
.
60.
Il [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che quelle disposizioni lo riguardano anche, in modo particolare, nell’esercizio della sua funzione di controllo nell’ambito della protezione dei dati. Qui sono in gioco dati personali la cui protezione è compromessa da disposizioni transitorie che, per tale stessa ragione, riguardano necessariamente lo stesso [OSCURATO:PERSONA].
61.
[OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, con l’appoggio della [OSCURATO:PERSONA] e del governo francese, concordano, in sostanza, con gli argomenti del Tribunale.
62.
In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se si ammettesse che qualsiasi modifica di disposizioni già applicate dal [OSCURATO:PERSONA] lo riguardi direttamente, gli si riconoscerebbe lo status di ricorrente privilegiato, in contrasto con l’articolo 263 TFUE. Analogamente, il governo francese osserva che in tal modo si priverebbe di contenuto il criterio dell’incidenza diretta.
2.
Analisi
a)
Sulla ricevibilità
63.
Le ragioni che ho esposto per respingere l’eccezione di irricevibilità del motivo d’impugnazione principale sostenuta dal Consiglio si possono estendere al motivo subordinato.
b)
Sul merito
64.
Tanto il Tribunale quanto le istituzioni partecipanti al presente procedimento concordano sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non gode della legittimazione riconosciuta dall’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE (legittimazione privilegiata). Sono concordi, altresì, sul subordinamento della legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Fin qui, sono d’accordo con le loro valutazioni.
65.
Non sono d’accordo, invece, sul mancato rispetto da parte del [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, delle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
66.
Esclusa la legittimazione
privilegiata
voluta dal [OSCURATO:PERSONA], credo che il carattere delle funzioni di controllo della normativa sulla protezione dei dati, affidate a tale organo, debba sconsigliare un’interpretazione eccessivamente rigorosa della sua legittimazione
ordinaria
ad accedere alla giustizia.
67.
Se prima ho affermato che il [OSCURATO:PERSONA] non possiede la qualità di istituzione dell’Unione, ora devo sottolineare che svolge una funzione importante, sancita dal Trattato FUE, per garantire che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione si attengano alle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale. L’esercizio di tali funzioni, sotto forma di impugnazione dinanzi ai giudici dell’Unione, non dovrebbe essere pregiudicato senza motivi più che validi.
68.
Per le ragioni che esporrò di seguito, ritengo che anche un’interpretazione restrittiva dei requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, permetta di riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione che gli è stata negata nell’ordinanza impugnata.
69.
La soluzione che sostengo non implica che si pregiudichi il merito del ricorso di annullamento. In fase di esame della ricevibilità di un ricorso non occorre anticipare la decisione nel merito: è sufficiente verificare se il ricorrente abbia illustrato in modo pertinente le ragioni per cui la disposizione di cui trattasi produce effetti sulla sua situazione giuridica (
28
).
70.
Il Tribunale ha escluso la possibilità che le disposizioni transitorie di cui trattasi riguardino direttamente il [OSCURATO:PERSONA], come richiede l’articolo 263, quarto comma, TFUE, da un lato perché tali disposizioni avrebbero modificato la normativa che il [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a controllare, ma non le competenze ad esso riconosciute (
29
), e dall’altro perché dette disposizioni lasciano «un certo margine di discrezionalità a [OSCURATO:PERSONA]» (
30
).
71.
L’approccio adottato dal Tribunale nell’esporre i criteri per stabilire se vi sia «incidenza diretta» è, in linea di principio, corretto. Il Tribunale ha ribadito che, per impugnare un atto specifico, si richiedono due criteri cumulativi «(...) ossia che tale atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie» (
31
).
72.
Tuttavia, nel valutare se le disposizioni transitorie di cui trattasi incidano sulla situazione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, credo che il Tribunale si pronunci, in realtà, su una questione che riguarda non la ricevibilità, bensì il merito del ricorso: le sue considerazioni principali vertono sui possibili effetti delle disposizioni transitorie di cui trattasi per l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale esclude che il (presunto) carattere retroattivo delle disposizioni transitorie di cui trattasi possa compromettere l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA].
73.
A mio parere, l’unica cosa che competesse al Tribunale in tale fase procedurale era constatare se il [OSCURATO:PERSONA] avesse illustrato
in modo pertinente
(ossia ragionevole e verosimile) i motivi per cui le suddette disposizioni
potevano produrre
tale effetto.
74.
Un fatto simile avviene con il secondo dei requisiti menzionati: il Tribunale ritiene pacifico che le disposizioni transitorie di cui trattasi conferiscono un margine di discrezionalità a [OSCURATO:PERSONA] per decidere «se continuare o meno a trattare determinati dati»; ciò dimostrerebbe che «le disposizioni impugnate (...) non hanno (...) un carattere meramente automatico» (
32
).
75.
Il Tribunale respinge la denuncia del [OSCURATO:PERSONA] (in merito alle conseguenze dell’esercizio di tale margine di discrezionalità per quanto concerne la sua decisione del 3 gennaio 2022), affermando che «le disposizioni impugnate non impediscono al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare, come intende fare, le sue competenze» (
33
).
76.
A quest’ultima affermazione, tuttavia, si possono muovere due obiezioni:
– da un lato, affronta di nuovo il dibattito nel merito pregiudicando, nella fase di valutazione della ricevibilità, gli effetti giuridici prodotti dalle disposizioni transitorie di cui trattasi sulla situazione di chi intende impugnarle (
34
). Lo affronta, inoltre, sostenendo la possibilità
teorica
che [OSCURATO:PERSONA] agisca in una determinata maniera quando, di fatto, la risposta di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] del 22 agosto 2022 (
35
) dimostrava almeno che [OSCURATO:PERSONA] non applicava più una parte della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022;
– dall’altro, sposta il problema sull’eventuale reazione del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle (future) decisioni di [OSCURATO:PERSONA], quando l’aspetto decisivo per la composizione della controversia consisteva nel chiarire se le disposizioni transitorie di cui trattasi si sovrapponessero, di per sé e
ad hoc
, a decisioni specifiche adottate in precedenza dal [OSCURATO:PERSONA] e dirette contro determinati comportamenti, analogamente tenuti in passato da [OSCURATO:PERSONA]. In condizioni simili, si poteva sostenere che il «margine di discrezionalità» conferito permettesse,
eo ipso
, a [OSCURATO:PERSONA] di non conformarsi a quanto previsto dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022.
77.
Indipendentemente da quanto precede, non sono molto sicuro che il requisito del margine di discrezionalità debba riguardare, nelle circostanze del caso di specie, la condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Se, come ritengo, le disposizioni transitorie di cui trattasi riguardano il [OSCURATO:PERSONA] direttamente e, come vedremo, anche individualmente, è perché producono effetti giuridici in una decisione specifica del [OSCURATO:PERSONA] e, in tale misura, quest’ultimo è il destinatario di tali effetti. Il [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun margine di manovra sull’oggetto di tale decisione una volta che, per effetto delle disposizioni transitorie di cui trattasi, la sua attuazione doveva essere conforme, obbligatoriamente, agli effetti di dette disposizioni.
78.
Dall’esposizione dei fatti effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] e da quella contenuta nell’ordinanza impugnata si deduce, a mio parere, che le disposizioni transitorie di cui trattasi riguardavano direttamente il [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che ciò avvenisse ledendo le sue competenze o pregiudicando la sua indipendenza è un aspetto che, ribadisco, costituisce il problema di fondo sottoposto dal [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale.
79.
Il contrasto fra il contenuto della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022 e quello delle disposizioni transitorie di cui trattasi rivela che era, quanto meno, legittimo sostenere che, tramite il regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato, il legislatore intendeva «correggere» una decisione del [OSCURATO:PERSONA], che era diventata definitiva (non era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]).
80.
Infatti:
– da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] la categorizzazione, entro un termine di dodici mesi, delle serie di dati in suo possesso al 3 gennaio 2022;
– dall’altro, le disposizioni transitorie di cui trattasi: a) prorogavano fino a diciotto mesi, rinnovabili, il termine a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] per la categorizzazione dei dati in suo possesso al momento della loro entrata in vigore, ossia il 28 giugno 2022; e b) precisavano le condizioni e le procedure in cui è autorizzato, a sostegno di un’indagine penale in corso, il trattamento di dati personali che non riguardano le categorie di interessati elencate nell’allegato II del REI e che erano stati trasferiti a [OSCURATO:PERSONA] prima del 28 giugno 2022.
81.
Il [OSCURATO:PERSONA] si premura di garantire che non pretende la legittimazione a contestare qualsiasi modifica dell’ambito normativo in cui rientra il contenuto delle sue funzioni. Anzi, non ha difficoltà ad ammettere, com’è avvenuto in udienza, che non avrebbe alcunché da opporre alla nuova normativa se soltanto fosse applicata
pro futuro
.
82.
Afferma, tuttavia, che nel caso di specie la modifica lo riguarda in quanto altera il contenuto di una sua decisione precedente, già definitiva, adottata ai sensi della normativa in vigore, generando in tal modo un rischio di
obbedienza anticipata
che potrebbe porre in discussione la sua indipendenza.
83.
Si potrà contestare, al pari del [OSCURATO:PERSONA], che le disposizioni transitorie di cui trattasi abbiano effetto retroattivo. È altresì contestabile che, pur ammettendo la loro retroattività, esse pregiudichino l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA]. In termini generali, ritengo che, quando il potere legislativo modifica il contenuto sostanziale delle disposizioni che un organo amministrativo deve applicare, non per questo pregiudichi l’indipendenza di detto organo (
36
).
84.
Tuttavia, ribadisco, tale è la questione di merito sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] con il suo ricorso di annullamento, che non può essere ignorata respingendola preventivamente. In realtà, il Tribunale anticipa i suoi motivi di merito sulla pretesa sostanziale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto fondamento della decisione di rigettare il ricorso di annullamento.
85.
Il carattere
ad hoc
delle disposizioni transitorie di cui trattasi consente di considerare soddisfatto anche il requisito dell’incidenza individuale, un aspetto su cui, sebbene il Tribunale non si sia pronunciato, occorre dare una risposta nel presente procedimento (
37
).
86.
L’incidenza individuale risulta in modo manifesto, a mio parere, con la mera esposizione delle vicende della procedura legislativa culminata con l’approvazione delle disposizioni transitorie di cui trattasi. Il Tribunale le ha enunciate dettagliatamente nei punti da 5 a 11 dell’ordinanza impugnata.
87.
In tali punti si può leggere come la procedura legislativa sia cominciata prima che fosse adottata la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022; nello specifico ha avuto inizio il 9 dicembre 2020, con una proposta di modifica del REI presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel parere 4/2021 (
38
), lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è espresso a favore della proposta, salvo talune riserve.
88.
È significativo che, poco dopo l’adozione della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022, il 1º febbraio 2022, a seguito dell’ultimo negoziato in sede di trilogo, sono state aggiunte le disposizioni transitorie di cui trattasi. Tutto porta a pensare che all’origine di tale aggiunta vi sia il documento n. 5370/22 del Consiglio, del 24 gennaio 2022, vertente sulla preparazione del trilogo (
39
), nel quale risulta che:
– «[l]a recente decisione del [[OSCURATO:PERSONA],] che potrebbe avere conseguenze operative per l’azione di [OSCURATO:PERSONA], conferma la necessità di una celere adozione del regolamento»;
– «[l]a Presidenza ha proposto alle delegazioni di introdurre un nuovo articolo 74 [
bis
] che avrebbe l’obiettivo di chiarire ulteriormente la situazione dei dati attualmente in possesso di [OSCURATO:PERSONA], in particolare nel contesto della summenzionata decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022»; e
– «[n]umerose delegazioni hanno accolto con favore i principi di detta proposta in occasione della riunione del 19 gennaio [2022,] ma è necessaria un’approvazione da parte del comitato in ragione della sua recente presentazione e dell’importanza che detta materia riveste a seguito della decisione del [OSCURATO:PERSONA]» (
40
).
89.
È difficile negare che le disposizioni transitorie di cui trattasi costituiscano una risposta
commisurata
alla decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2022 e che, pertanto, siano rivolte al [OSCURATO:PERSONA] individualmente. Si tratta di alcune norme che, di fronte alla
sfida
posta da tale decisione del [OSCURATO:PERSONA], già inattaccabile in quanto definitiva, tentanto di sovrapporsi al suo contenuto e alle sue conseguenze.
90.
Non vedo come, in tale contesto, si possa ritenere che le disposizioni transitorie di cui trattasi non riguardino direttamente né individualmente il [OSCURATO:PERSONA], quando esse intendono specificamente neutralizzare una singola decisione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo e già definitiva.
91.
Il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 (
41
) «e di qualunque altro atto dell’Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione» (
42
).
92.
Se, esercitando tale competenza, il [OSCURATO:PERSONA] impone una determinata condotta a un singolo organo dell’Unione e, a fronte di tale decisione (divenuta definitiva) viene successivamente approvata una norma volta specificamente a neutralizzarla, credo che debba essere riconosciuta al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione affinché decidano in merito alla validità della (nuova) norma.
93.
In sintesi, ritengo che, senza pregiudicare il merito della questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale relativamente alla validità delle disposizioni transitorie di cui trattasi, queste ultime lo riguardino in misura sufficiente da giustificare la legittimazione negatagli dall’ordinanza impugnata.
C.
Decisione definitiva della controversia
94.
Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’accoglimento dell’impugnazione comporta l’annullamento della decisione del Tribunale, con la possibilità per la Corte di giustizia di statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
95.
Il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di giustizia di statuire definitivamente sulla questione di merito sollevata in primo grado.
96.
A mio avviso, lo stato degli atti non consente alla Corte di giustizia di statuire definitivamente sulla controversia. In realtà, ciò è ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che sia pronunciata «una sentenza definitiva dopo aver concesso a tutte le parti la possibilità di presentare le rispettive osservazioni su ciascun aspetto della causa» (
43
).
97.
Il dibattimento in primo grado si è concentrato sulla ricevibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso le disposizioni transitorie di cui trattasi. E, sebbene tale questione sia stata risolta, come ho appena esposto, anticipando il giudizio su determinati aspetti della questione di merito, quest’ultima non ha costituito oggetto di un dibattimento di carattere generale, bensì di un dibattimento meramente strumentale, al solo fine di decidere in merito alla legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] contestata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio. Occorre, pertanto, rinviare la causa al Tribunale affinché sia giudicata dopo l’opportuna discussione in contraddittorio.
D.
Spese
98.
Ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio devono essere condannati alle spese del presente giudizio, conformemente alla domanda del [OSCURATO:PERSONA], e la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese devono farsi carico delle proprie spese.
V.
Conclusione
99.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di:
– accogliere l’impugnazione;
– annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (T‑578/22, EU:T:2023:522);
– a norma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, rinviare la causa al Tribunale per la decisione nel merito;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese;
– disporre che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese si facciano carico delle proprie spese.
1
Lingua originale: lo spagnolo.
2
Causa T‑578/22, EU:T:2023:522. In prosieguo: l’«ordinanza impugnata».
3
Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto ([OSCURATO:PERSONA]) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU 2016, L 135, pag. 53). In prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] iniziale» o il «REI».
4
Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, per quanto riguarda la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di indagini penali, e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in materia di ricerca e innovazione (GU 2022, L 169, pag. 1). In prosieguo, farò riferimento alla versione del REI che risulta da tale modifica come «regolamento [OSCURATO:PERSONA] modificato» o «REM».
5
Si tratta di due disposizioni transitorie (articoli 74
bis
e 74
ter
; in prosieguo: le «disposizioni transitorie di cui trattasi») relative, rispettivamente, ai fini che qui rilevano, al trattamento dei dati personali a sostegno di un’indagine penale specifica in corso e al trattamento dei dati personali detenuti da [OSCURATO:PERSONA].
6
L’articolo 18 («Finalità delle attività di trattamento delle informazioni») del REI stabiliva, ai paragrafi 3 e 5:
«3. Il trattamento a fini di analisi operative di cui al paragrafo 2, lettera c), è effettuato per mezzo di progetti di analisi operativa ai quali si applicano le seguenti salvaguardie specifiche:
a) per ogni nuovo progetto di analisi operativa, il direttore esecutivo definisce la finalità specifica, le categorie di dati personali e le categorie di interessati, i partecipanti, la durata della conservazione e le condizioni di accesso, di trasferimento e di uso dei dati interessati e ne informa il consiglio di amministrazione e il [OSCURATO:PERSONA];
b) i dati personali possono essere raccolti e trattati solo per la finalità del progetto di analisi operativa specificato. Qualora si constati che i dati personali possono essere utili per un altro progetto di analisi operativa, l’ulteriore trattamento dei dati personali in questione è consentito solo nella misura in cui un tale ulteriore trattamento sia necessario e proporzionato e i dati personali siano compatibili con le disposizioni di cui al punto a) che si applicano all’altro progetto di analisi;
c) solo il personale autorizzato può accedere ai dati relativi al progetto interessato e trattarli.
(...)
5. Le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti e trattati per ciascuna finalità di cui al paragrafo 2 sono elencate nell’allegato II».
7
L’articolo 18, paragrafo 6, del REI così disponeva: «[OSCURATO:PERSONA] può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e, in caso affermativo, per quale delle finalità di cui al paragrafo 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA], specifica ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolare riguardo all’accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debito conto dei principi di cui all’articolo 28».
8
Sentenza interlocutoria del 22 maggio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑70/88, EU:C:1990:217; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio»).
9
Punto 23 dell’ordinanza impugnata.
10
Punto 21 dell’ordinanza impugnata.
11
Punto 22 dell’ordinanza impugnata.
12
Sentenza del 17 dicembre 2020, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑475/19 P e C‑688/19 P, EU:C:2020:1036; in prosieguo: la «sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA]»), punto 33, invocata dal Consiglio.
13
Ibidem
e giurisprudenza ivi citata.
14
Così rileva il Tribunale nel punto 27 dell’ordinanza impugnata.
15
Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).
16
Punto 29 dell’ordinanza impugnata, che cita la sentenza del 14 luglio 2022, Italia e Comune di Milano/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Sede dell’Agenzia europea per i medicinali) (C‑106/19 e C‑232/19, EU:C:2022:568), punti 113 e 116.
17
Punto 32 dell’ordinanza impugnata.
18
Il punto 33 dell’ordinanza impugnata si esprime nei seguenti termini: «lo status del [OSCURATO:PERSONA] quale autorità di controllo indipendente è menzionato all’articolo 16, paragrafo 2, TFUE, che dispone che il rispetto delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione è soggetto al controllo di autorità indipendenti, e all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, che stabilisce che il rispetto delle regole relative alla protezione dei dati personali è soggetto al controllo di un’autorità indipendente».
19
Punto 41 dell’ordinanza impugnata. La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ha riconosciuto (punto 16) che potevano risultare «inefficaci o incerti» i vari mezzi di impugnazione che, nella sentenza del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (302/87, EU:C:1988:461), erano stati ritenuti sufficienti per deferire al sindacato della Corte di giustizia gli atti del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA] emanati in spregio alle prerogative del [OSCURATO:PERSONA].
20
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 21.
21
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 23.
22
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 25.
23
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 26.
24
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 27. Il corsivo è mio.
25
Punto 30 della sua impugnazione.
26
È irrilevante, da questo punto di vista, che per il [OSCURATO:PERSONA] il soddisfacimento di tali requisiti sia una conseguenza delle circostanze «del tutto eccezionali» del caso di specie.
27
Punti 32 e 33 della sua impugnazione.
28
Sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci (cause da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), punto 47: «Infatti, dal momento che il requisito relativo all’incidenza diretta richiede che l’atto contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente, il giudice dell’Unione è tenuto a verificare se quest’ultimo
abbia illustrato in modo pertinente
le ragioni per cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] può porlo in una situazione di svantaggio concorrenziale e, quindi, produrre effetti sulla sua situazione giuridica». Il corsivo è mio.
29
Punto 74 dell’ordinanza impugnata.
30
Punto 78 dell’ordinanza impugnata.
31
V., per tutte, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), punti 43 e 44, e giurisprudenza ivi citata.
32
Punti 80 e 82 dell’ordinanza impugnata.
33
Punto 83 dell’ordinanza impugnata.
34
Sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), punto 98, e giurisprudenza ivi citata.
35
Punto 13 dell’ordinanza impugnata.
36
All’udienza si è svolta un’ampia discussione su tale questione che, a mio avviso, rientra nel giudizio concreto in merito alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] e non nella valutazione della ricevibilità del ricorso.
37
Quand’anche il Tribunale abbia escluso l’esistenza di un’incidenza diretta, la sua decisione di rigettare il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere motivata, in ultima analisi, in base ad altri presupposti di diritto; in particolare, qualora non fosse soddisfatto il requisito dell’incidenza individuale. V., per tutte, sentenze del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci (cause da C 622/16 P a C 624/16 P, EU:C:2018:873), punto 48, e giurisprudenza ivi citata, e del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su di uno Stato terzo) (C‑872/19 P, EU:C:2021:507), punti 86 e 87.
38
Parere del [OSCURATO:PERSONA] dell’8 marzo 2021 sulla proposta di modifica del regolamento [OSCURATO:PERSONA], disponibile all’indirizzo https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edps-opinion-proposal-amendment-europol-regulation_en.
39
Disponibile all’indirizzo
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5370-2022-INIT/fr/pdf
.
40
Punto 11 dell’ordinanza impugnata.
41
Regolamento (UE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
42
Articolo 52, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725.
43
Punto 68,
in fine
, dell’impugnazione.