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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25655/2026

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e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A RL rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 1544/2021 depositata il 15/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026La società [OSCURATO:PERSONA] Ambiente e Servizi([OSCURATO:SOCIETA]), quale concessionaria del Comune di Chioggia (VE) per ilservizio accertamento e riscossione TARI, notificò alla Società ImpreportC.L.P.

Coop a r.l., quale impresa svolgente attività d’impresa portuale inforza di un contratto di locazione con l’[OSCURATO:PERSONA] per il porto diChioggia, un avviso di pagamento per TARI 2017 (€ 19.278,12).

LaCooperativa propose ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 843/18, respinse il ricorso.

Su appellodella Cooperativa e sull’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], la CommissioneTributaria Regionale del Veneto, mediante la sentenza indicata in epigrafe,ha accolto il gravame principale rigettando l’incidentale.Secondo il giudice d’appello:- l’eccezione di carenza della potestà impositiva in capo al Comune e afavore dell’[OSCURATO:PERSONA], pur formulata solo in appello, non potevadirsi inammissibile avendo la Cooperativa chiarito sin dal primo grado ipropri rapporti contrattuali con la predetta Autorità di sistema Portuale ein tal sede depositato la legge istitutiva dell’Autorità medesima, come daallegato A alla legge 169/16;- tale istituzione, che il giudice di primo grado non aveva ritenuto essereintervenuta, determina l’esclusione del Comune dal servizio di gestionerifiuti delle aree interessate con conseguente venir meno della potestàimpositiva TARI dell’ente locale e, conseguentemente, della [OSCURATO:SOCIETA] spache ne svolge i servizi d’accertamento e riscossione;- la richiamata ordinanza di questa Corte 31058/18, intervenuta traVeritas spa e altro fruitore di superfici nella medesima area portuale, hadeciso per la competenza dell’ente locale (e quindi di [OSCURATO:SOCIETA]) in quantoriguardante la tassa per l’anno 2013, quando ancora l’Autorità di sistemaportuale non era stata istituita e permaneva la competenza comunale;Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026- l’area in questione era delimitata dalla cinta doganale, controllata daagenti della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, interdetta aterzi non autorizzati (quali i mezzi di [OSCURATO:SOCIETA] n.d.r.);- la Cooperativa aveva provato documentalmente di avere smaltitoautonomamente i propri rifiuti tramite imprese specializzate;- doveva respingersi l’appello incidentale in merito all’inammissibilità delricorso originario per l’asserita estraneità all’elenco di cui all’art. 19 d.lgs.546/92, richiamando l’insegnamento di Cass.

SSUU 16428/07.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di otto motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch’esso integrato damemoria.Il Procuratore Generale ha depositato una memoria chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione di inammissibilità della memoriaintegrativa di parte ricorrente, come eccepita nell’analoga memoria[OSCURATO:DATA_NASCITA] di parte controricorrente, in relazione alla prospettazione di fattinuovi.

L’eccezione è infatti generica non indicando quali fatti oprospettazioni dovrebbero ritenersi nuovi mentre la memoria censuratacostituisce in realtà una mera rielaborazione normativa delle medesimetematiche già oggetto del ricorso.

Essa non comporta pertanto nuovi temid’indagine benché la stessa, rilevando l’ultrattività della potestà impositivacomunale anche in epoca successiva, si collochi al di fuori dell’ambito delprocedimento non apparendo rilevante in questa sede che un successivoprovvedimento della medesima [OSCURATO:PERSONA] statuisca in ordine allapermanenza della succitata potestà e financo con effetti retroattivi, attesoche la potestà impositiva può derivare solo dalla legge.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20261.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione all’art. 57 del d.lgs. 546/1992 e agli artt. 183 e 345 in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. sulla mancata rilevazione dellanullità per tardività della sollevata eccezione riguardante il venir meno deldiritto impositivo essendo stata istituita l’[OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che siabbia mutatio libelli, inammissibile, e non mera emendatio libelli, qualoranell’atto d’appello, oltre che nei casi di domande nuove, si prospetti lacausa petendi come formata su ragioni giuridiche diverse da quelleprecedentemente prospettate, quali fatti costituitivi radicalmente differentiproponendo pertanto al Giudice un nuovo tema d’indagine.

Sostiene che,nel giudizio di primo grado, la Cooperativa ha ripetutamente sostenuto lapotestà impositiva dell’azienda speciale ASPO, che svolgerebbeeffettivamente l’attività di raccolta e trasporto rifiuti, tesi respinta daVeritas con argomenti condivisi dalla [OSCURATO:PERSONA] einerenti alla mancata istituzione di un’[OSCURATO:PERSONA] (art. 2, comma 2,l. 84/1994).

Solo con l’appello fu sollevata la questione inerenteall’istituzione dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del Mare AdriaticoSettentrionale, con d.lgs. 169/16, che avrebbe in essa incluso il Porto diChioggia, proponendo pertanto una ragione giuridica diversa nonchéintroducendo un nuovo tema d’indagine estraneo al contraddittorio diprimo grado.

Tale novità non risulta giustificata dalla succitata modificanormativa, entrata in vigore ben prima della proposizione del ricorsooriginario, avendo peraltro la Cooperativa in esso escluso espressamenteche, al momento della sua proposizione, vi fosse un’[OSCURATO:PERSONA] ma solo l’[OSCURATO:PERSONA].1.1 Il motivo è infondato.1.2 Sebbene il Giudice di primo grado sia incorso in un’imprecisione, nontenendo conto della modifica legislativa intervenuta nel 2016, la CorteRegionale ha tenuto conto del fatto che la Cooperativa aveva prodotto nelNumero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026corso del giudizio la relativa legge istitutiva al fine di evidenziare ilpassaggio del potere impositivo dall’ente locale all’[OSCURATO:PERSONA].

Nonmuta i presupposti del giudizio il fatto che in primo grado la ricorrente sifosse limitata a ribadire come l’Azienda speciale di Chioggia (ASPO)effettuasse la raccolta e il trasporto dei rifiuti sostenendo l’inesistenza diuna specifica [OSCURATO:PERSONA] poiché alla base dell’eccezione è comunquela carenza di titolarità del potere impositivo in capo all’ente concedente (ilComune).2.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione agli art. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma secondo, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Censura la motivazione in quanto apparente, illogica, contraddittoria einintelligibile in ordine all’eccezione d’inammissibilità del motivo d’appellorelativo all’esclusione dalla tassazione in relazione alla presunta naturaspeciale dei rifiuti prodotti.

Nel ricorso originario la Cooperativa avevainfatti svolto una domanda subordinata volta alla riduzione del tributo inrelazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti, definiti in tal sede come“assimilati” e in applicazione dell’art. 25 del regolamento comunale,sostenendo poi invece in memoria trattarsi di rifiuti “speciali” esenti aisensi dell’art. 1, comma 649, l. 147/13 e art. 10 del regolamentocomunale.

Nell’appello era ribadita tale ultima prospettazione incontrandol’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla novità della questione, ma la CorteRegionale non ha provveduto sull’eccezione medesima, limitandosi asostenere come la natura e quantificazione dei rifiuti speciali fosse stataprovata.2.1 Il motivo è infondato, oltre che irrilevante.2.2 Da una parte, non può valorizzarsi la circostanza, rilevata con ilcontroricorso, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì tardivamente nelgiudizio di merito, sicché le censure in ordine alla natura dei rifiuti,formulate con la memoria integrativa, sarebbero tempestivamenteNumero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026sollevate.

È principio generale del procedimento quello secondo cui imotivi vanno comunque indicati nel ricorso originario, ai sensi dell’art. 18d.lgs. 546/92 e nei termini di cui all’art. 21 dello stesso decreto.L’integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo nei limiti di cui all’art.24, commi 2 e ss, dello stesso decreto, che non ricorrono nel casospecifico.2.3 Nel merito però la censura è ininfluente sul merito della controversiaCorte di merito a sostegno dell’accoglimento dell’appello e la suaeventuale fondatezza risulterebbe irrilevante ove fossero respinte le altrecensure, posto che le rationes decidendi autonome sarebbero di per sésufficienti a sostenere la decisione (vv. i motivi successivi).2.4 Il motivo appare comunque infondato in quanto volto a censurare insostanza l’insufficienza della motivazione, operazione non consentita aquesta Corte dopo le modifiche intervenute sull’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c. a seguito dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge7 agosto 2012, n. 134 (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv.629830 - 01).3.

Con il terzo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

Sostiene come la Cortedi merito non avrebbe potuto pronunciarsi sull’avvenuto smaltimentoautonomo dei rifiuti speciali in assenza di una tempestiva domanda in talsenso.

Ribadisce come la Cooperativa abbia chiesto in primo grado lariduzione, in via subordinata, della tariffa sostenendo la natura assimilatadei rifiuti e, in appello, l’esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 649, leggen. 147/2013, ribadendo la precedente domanda in via ulteriormentesubordinata.

Evidenzia come nel ricorso di primo grado, la natura specialedei rifiuti e l’autonomo avvio allo smaltimento non fosse né dedotto néprovato, privandosi quindi il giudice del potere di statuire in tal senso.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20263.1 Il motivo è una sostanziale riproduzione del precedente e va respintoper analoghi motivi.4.

Con il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, commi 641 e 649 della legge n. 147/2013 e 10 del regolamento Tari delComune di Chioggia in materia di rifiuti speciali, in relazione all’art. 360,comma primo n. 3 c.p.c.

Evidenzia come abbia errato la Corte di meritonel ravvisare i presupposti per l’invocata esenzione pur non avendo lacontribuente adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa disettore succitata né provato concretamente la natura speciale dei rifiutiprodotti.

Evidenzia la necessità, per ottenere tale esenzione, di provarel’effettiva superficie sulla quale vengono prodotti i rifiuti speciali nonchéche tale produzione avvenga in via continuativa e prevalente.

Evidenziacome la contribuente non abbia fornito le dichiarazioni iniziali e indicazioniannuali previste dall’art. 10 del citato regolamento comunale a penad’esclusione dall’invocata esenzione, tutte circostanze già evidenziate nellecontrodeduzioni in appello.

Nel merito contesta che la documentazionedepositata fornisca la prova richiesta a tal fine, con particolare riferimentoalla natura speciale dei rifiuti e alla loro indicazione generica qualiimballaggi in assenza di prova del loro avvio al “riciclo” ai sensi del citatocomma 649.

Dalla documentazione risulterebbe infatti il loro mero avvio al“recupero” né vi è attestazione dell’impresa che avrebbe effettuato talericiclo/recupero.4.1 Il motivo è infondato per ciò che si andrà a dire in merito agli altrimotivi riguardanti la traslazione della potestà impositiva dall’ente localeall’Autorità di Sistema e all’accesso dei mezzi [OSCURATO:SOCIETA] all’area portuale,ma presenta altresì profili d’inammissibilità atteso che si spinge asollecitare una nuova valutazione delle prove, quali i documenti presentatidalla controricorrente, operazione non consentita in sede di legittimità.5.

Con il quinto motivo prospetta la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/92,132, comma secondo, n. 4 e 118Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026disp.

Att. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

Evidenzia lanullità per difetto di motivazione sulle ragioni per cui la Corte di meritonon ha ritenuto rilevante l’eccepito mancato adempimento degli obblighidichiarativi e di comunicazione previsti dall’art. 10 del regolamentocomunale, omettendo altresì di verificare gli ulteriori requisiti richiestidalla norma.5.1 Il motivo, che è una sostanziale riproposizione del precedente, èinfondato e comunque irrilevante alla luce di quanto si andrà a dire conriferimento alla potestà impositiva sulle aree in questione.6.

Con il sesto motivo prospetta la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. essendo omessa la valutazionedegli elementi documentali prodotti da [OSCURATO:SOCIETA], in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c.

Sostiene che, ove la Corte di meritoesclude la potestà impositiva in capo al Comune in ragione dell’avvenutaistituzione dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del Mare AdriaticoSettentrionale, erra affermando l’infondatezza dell’eccezione secondo cuitale Autorità non ricomprendeva le aree in questione site nel porto diChioggia, ritenendo ininfluente che solo con un verbale successivo si fosseespressamente. [OSCURATO:SOCIETA] aveva infatti tempestivamente eccepito che lamera istituzione dell’Autorità con competenza sul porto non potessedeterminare l’automatica esclusione della potestà impositiva del Comunein assenza di una precisa delimitazione di tali aree, non ancora intervenutacon riferimento all’annata impositiva in questione (2017).

La ricorrenteaveva evidenziato come la mera istituzione dell’Autorità non consentissel’esenzione né la successiva delimitazione, avvenuta nel novembre 2019, aseguito del decreto del Ministero dei Trasporti in GU 13/10/2018, come daverbale 8/2/2019 e decreto 16 del 23/5/19 d’approvazione di tale verbale,poteva avere effetto retroattivo.6.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20266.2 Questa Corte ha già in più occasioni affermato che l'attività di gestionedei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenzedell'Autorità portuale.

Ne consegue che, in relazione a tale attività, deveescludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo deglistessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, daun lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio(giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamentenella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività difatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativacompetenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che sipretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, siatuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali edalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore disistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84del 1994 (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34251, Rv. 663234 – 01; Cass.,Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583;Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 26gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass. 13 giugno 2026, n.19684).6.3 Quanto al problema della successiva individuazione delle aree, questaCorte ha già chiarito come la stessa non determini il procrastinare dellapotestà impositiva comunale atteso che, come evidenziato nell’ordinanzadi questa Sezione n. 2058/2024 (punto 12.5), non è possibile far derivarela condizione d’operatività della legge dalla pretesa mancata conclusionedel procedimento di delimitazione delle aree demaniali, atteso che la leggeche ha istituito l’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] è entrata immediatamente inNumero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026vigore e non vi sono, dunque, ragioni giuridiche per sostenere undifferimento dell’operatività normativa.

Deve pertanto concludersi che lamancata delimitazione di tali aree, nell’annata impositiva in oggetto, nonprovi che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell’AutoritàPortuale.7.

Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/92, 132, comma secondo, n. 4,118 disp.

Att. con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Evidenzia il difetto di motivazione in ordine alla presunta sussistenza deirequisiti previsti dall’art. 25 del citato regolamento comunale in merito allaprova dello smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti nell’area portuale.

Lamotivazione non dà conto della domanda subordinata di riduzione dellatariffa, in violazione del citato art. 1, comma 649, della legge 147/13 e delcitato art. 25, né delle ragioni per cui si è ritenuta provata la produzione invia prevalente e continuativa di rifiuti speciali nell’area in questione, inrelazione alle già prospettate questioni relative alla delimitazione dellearee, alla prova del riciclo, all’attestazione dell’impresa che vi avrebbeprovveduto, alla prova della natura speciale dei rifiuti con particolareriferimento agli imballaggi genericamente indicati, alla dichiarazione e allecomunicazioni annuali.7.1 Anche questo motivo è destinato all’inammissibilità in considerazionedi quanto enunciato in relazione al precedente.7.2 La traslazione della potestà impositiva in capo all’[OSCURATO:PERSONA],contestualmente alla sua istituzione, rende irrilevante la circostanzarelativa al diritto alla riduzione corrispondente ai rifiuti specialiautonomamente avviati al riciclo e alle correlative incombenzedichiarative, atteso che le stesse presuppongono comunque che lapredetta potestà permanga in capo all’ente locale.8.

Con l’ottavo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 19 del d. lgs. 546/92, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026comma primo, n. 3 c.p.c.

Sostiene abbia errato la Corte di merito,nell’esame del proprio appello incidentale, nel respingere la prospettazionedi [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui l’avviso bonario oggetto del giudizio non eraautonomamente impugnabile.

Contesta che possa estendersi l’elencazionedegli atti impugnabili ai sensi del citato art. 19 anche all’avviso dipagamento, non ivi indicato, attesa la previsione del comma 3 secondo cuigli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente,derivandone una moltiplicazione d’impugnazioni avverso la medesimapretesa tributaria da ritenersi osteggiata dal legislatore.

Sostiene altresìche l'avviso di pagamento non conterrebbe alcun accertamento dellapretesa impositiva ma la mera liquidazione del tributo, non determinandoalcuna lesione attuale ed effettiva per la società contribuente, in attesadell’eventuale notifica d’un avviso d’accertamento autonomamenteimpugnabile.8.1 Il motivo è infondato.8.2 Non sono infatti indicati elementi tali da far riconsiderare il costanteorientamento di questa Corte secondo cui, in tema di contenziosotributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabilicontenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuentela facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragionifattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesatributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la nonimpugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in unodegli atti tipici previsti dal citato art. 19 (vv.

Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n.15941, Rv. 675176 – 01, Cass. Sez. 6, 15/02/2018, n. 3775, Rv. 647116– 01, Cass. Sez.

U., 18/02/2014, n. 3773, Rv. 629606 - 01).

Non parerevocabile in dubbio che l’avviso di pagamento impugnato rivesta talicaratteristiche idonee a renderlo impugnabile secondo l’insegnamentosuindicato.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20269.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione,a favore della controricorrente, delle spese della fase di legittimità chevanno liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente,delle spese della fase di legittimità che liquida in € 3.082,00 per compensi,oltre a € 200,00 per esborsi, spese generali 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A RL rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 1544/2021 depositata il 15/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026La società [OSCURATO:PERSONA] Ambiente e Servizi([OSCURATO:SOCIETA]), quale concessionaria del Comune di Chioggia (VE) per ilservizio accertamento e riscossione TARI, notificò alla Società ImpreportC.L.P. Coop a r.l., quale impresa svolgente attività d’impresa portuale inforza di un contratto di locazione con l’[OSCURATO:PERSONA] per il porto diChioggia, un avviso di pagamento per TARI 2017 (€ 19.278,12). LaCooperativa propose ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 843/18, respinse il ricorso. Su appellodella Cooperativa e sull’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], la CommissioneTributaria Regionale del Veneto, mediante la sentenza indicata in epigrafe,ha accolto il gravame principale rigettando l’incidentale.Secondo il giudice d’appello:- l’eccezione di carenza della potestà impositiva in capo al Comune e afavore dell’[OSCURATO:PERSONA], pur formulata solo in appello, non potevadirsi inammissibile avendo la Cooperativa chiarito sin dal primo grado ipropri rapporti contrattuali con la predetta Autorità di sistema Portuale ein tal sede depositato la legge istitutiva dell’Autorità medesima, come daallegato A alla legge 169/16;- tale istituzione, che il giudice di primo grado non aveva ritenuto essereintervenuta, determina l’esclusione del Comune dal servizio di gestionerifiuti delle aree interessate con conseguente venir meno della potestàimpositiva TARI dell’ente locale e, conseguentemente, della [OSCURATO:SOCIETA] spache ne svolge i servizi d’accertamento e riscossione;- la richiamata ordinanza di questa Corte 31058/18, intervenuta traVeritas spa e altro fruitore di superfici nella medesima area portuale, hadeciso per la competenza dell’ente locale (e quindi di [OSCURATO:SOCIETA]) in quantoriguardante la tassa per l’anno 2013, quando ancora l’Autorità di sistemaportuale non era stata istituita e permaneva la competenza comunale;Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026- l’area in questione era delimitata dalla cinta doganale, controllata daagenti della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, interdetta aterzi non autorizzati (quali i mezzi di [OSCURATO:SOCIETA] n.d.r.);- la Cooperativa aveva provato documentalmente di avere smaltitoautonomamente i propri rifiuti tramite imprese specializzate;- doveva respingersi l’appello incidentale in merito all’inammissibilità delricorso originario per l’asserita estraneità all’elenco di cui all’art. 19 d.lgs.546/92, richiamando l’insegnamento di Cass. SSUU 16428/07.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di otto motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch’esso integrato damemoria.Il Procuratore Generale ha depositato una memoria chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione di inammissibilità della memoriaintegrativa di parte ricorrente, come eccepita nell’analoga memoria[OSCURATO:DATA_NASCITA] di parte controricorrente, in relazione alla prospettazione di fattinuovi. L’eccezione è infatti generica non indicando quali fatti oprospettazioni dovrebbero ritenersi nuovi mentre la memoria censuratacostituisce in realtà una mera rielaborazione normativa delle medesimetematiche già oggetto del ricorso. Essa non comporta pertanto nuovi temid’indagine benché la stessa, rilevando l’ultrattività della potestà impositivacomunale anche in epoca successiva, si collochi al di fuori dell’ambito delprocedimento non apparendo rilevante in questa sede che un successivoprovvedimento della medesima [OSCURATO:PERSONA] statuisca in ordine allapermanenza della succitata potestà e financo con effetti retroattivi, attesoche la potestà impositiva può derivare solo dalla legge.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione all’art. 57 del d.lgs. 546/1992 e agli artt. 183 e 345 in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. sulla mancata rilevazione dellanullità per tardività della sollevata eccezione riguardante il venir meno deldiritto impositivo essendo stata istituita l’[OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che siabbia mutatio libelli, inammissibile, e non mera emendatio libelli, qualoranell’atto d’appello, oltre che nei casi di domande nuove, si prospetti lacausa petendi come formata su ragioni giuridiche diverse da quelleprecedentemente prospettate, quali fatti costituitivi radicalmente differentiproponendo pertanto al Giudice un nuovo tema d’indagine. Sostiene che,nel giudizio di primo grado, la Cooperativa ha ripetutamente sostenuto lapotestà impositiva dell’azienda speciale ASPO, che svolgerebbeeffettivamente l’attività di raccolta e trasporto rifiuti, tesi respinta daVeritas con argomenti condivisi dalla [OSCURATO:PERSONA] einerenti alla mancata istituzione di un’[OSCURATO:PERSONA] (art. 2, comma 2,l. 84/1994). Solo con l’appello fu sollevata la questione inerenteall’istituzione dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del Mare AdriaticoSettentrionale, con d.lgs. 169/16, che avrebbe in essa incluso il Porto diChioggia, proponendo pertanto una ragione giuridica diversa nonchéintroducendo un nuovo tema d’indagine estraneo al contraddittorio diprimo grado. Tale novità non risulta giustificata dalla succitata modificanormativa, entrata in vigore ben prima della proposizione del ricorsooriginario, avendo peraltro la Cooperativa in esso escluso espressamenteche, al momento della sua proposizione, vi fosse un’[OSCURATO:PERSONA] ma solo l’[OSCURATO:PERSONA].1.1 Il motivo è infondato.1.2 Sebbene il Giudice di primo grado sia incorso in un’imprecisione, nontenendo conto della modifica legislativa intervenuta nel 2016, la CorteRegionale ha tenuto conto del fatto che la Cooperativa aveva prodotto nelNumero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026corso del giudizio la relativa legge istitutiva al fine di evidenziare ilpassaggio del potere impositivo dall’ente locale all’[OSCURATO:PERSONA]. Nonmuta i presupposti del giudizio il fatto che in primo grado la ricorrente sifosse limitata a ribadire come l’Azienda speciale di Chioggia (ASPO)effettuasse la raccolta e il trasporto dei rifiuti sostenendo l’inesistenza diuna specifica [OSCURATO:PERSONA] poiché alla base dell’eccezione è comunquela carenza di titolarità del potere impositivo in capo all’ente concedente (ilComune).2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione agli art. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma secondo, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Censura la motivazione in quanto apparente, illogica, contraddittoria einintelligibile in ordine all’eccezione d’inammissibilità del motivo d’appellorelativo all’esclusione dalla tassazione in relazione alla presunta naturaspeciale dei rifiuti prodotti. Nel ricorso originario la Cooperativa avevainfatti svolto una domanda subordinata volta alla riduzione del tributo inrelazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti, definiti in tal sede come“assimilati” e in applicazione dell’art. 25 del regolamento comunale,sostenendo poi invece in memoria trattarsi di rifiuti “speciali” esenti aisensi dell’art. 1, comma 649, l. 147/13 e art. 10 del regolamentocomunale. Nell’appello era ribadita tale ultima prospettazione incontrandol’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla novità della questione, ma la CorteRegionale non ha provveduto sull’eccezione medesima, limitandosi asostenere come la natura e quantificazione dei rifiuti speciali fosse stataprovata.2.1 Il motivo è infondato, oltre che irrilevante.2.2 Da una parte, non può valorizzarsi la circostanza, rilevata con ilcontroricorso, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì tardivamente nelgiudizio di merito, sicché le censure in ordine alla natura dei rifiuti,formulate con la memoria integrativa, sarebbero tempestivamenteNumero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026sollevate. È principio generale del procedimento quello secondo cui imotivi vanno comunque indicati nel ricorso originario, ai sensi dell’art. 18d.lgs. 546/92 e nei termini di cui all’art. 21 dello stesso decreto.L’integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo nei limiti di cui all’art.24, commi 2 e ss, dello stesso decreto, che non ricorrono nel casospecifico.2.3 Nel merito però la censura è ininfluente sul merito della controversiaCorte di merito a sostegno dell’accoglimento dell’appello e la suaeventuale fondatezza risulterebbe irrilevante ove fossero respinte le altrecensure, posto che le rationes decidendi autonome sarebbero di per sésufficienti a sostenere la decisione (vv. i motivi successivi).2.4 Il motivo appare comunque infondato in quanto volto a censurare insostanza l’insufficienza della motivazione, operazione non consentita aquesta Corte dopo le modifiche intervenute sull’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c. a seguito dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv.629830 - 01).3. Con il terzo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Sostiene come la Cortedi merito non avrebbe potuto pronunciarsi sull’avvenuto smaltimentoautonomo dei rifiuti speciali in assenza di una tempestiva domanda in talsenso. Ribadisce come la Cooperativa abbia chiesto in primo grado lariduzione, in via subordinata, della tariffa sostenendo la natura assimilatadei rifiuti e, in appello, l’esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 649, leggen. 147/2013, ribadendo la precedente domanda in via ulteriormentesubordinata. Evidenzia come nel ricorso di primo grado, la natura specialedei rifiuti e l’autonomo avvio allo smaltimento non fosse né dedotto néprovato, privandosi quindi il giudice del potere di statuire in tal senso.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20263.1 Il motivo è una sostanziale riproduzione del precedente e va respintoper analoghi motivi.4. Con il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, commi 641 e 649 della legge n. 147/2013 e 10 del regolamento Tari delComune di Chioggia in materia di rifiuti speciali, in relazione all’art. 360,comma primo n. 3 c.p.c. Evidenzia come abbia errato la Corte di meritonel ravvisare i presupposti per l’invocata esenzione pur non avendo lacontribuente adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa disettore succitata né provato concretamente la natura speciale dei rifiutiprodotti. Evidenzia la necessità, per ottenere tale esenzione, di provarel’effettiva superficie sulla quale vengono prodotti i rifiuti speciali nonchéche tale produzione avvenga in via continuativa e prevalente. Evidenziacome la contribuente non abbia fornito le dichiarazioni iniziali e indicazioniannuali previste dall’art. 10 del citato regolamento comunale a penad’esclusione dall’invocata esenzione, tutte circostanze già evidenziate nellecontrodeduzioni in appello. Nel merito contesta che la documentazionedepositata fornisca la prova richiesta a tal fine, con particolare riferimentoalla natura speciale dei rifiuti e alla loro indicazione generica qualiimballaggi in assenza di prova del loro avvio al “riciclo” ai sensi del citatocomma 649. Dalla documentazione risulterebbe infatti il loro mero avvio al“recupero” né vi è attestazione dell’impresa che avrebbe effettuato talericiclo/recupero.4.1 Il motivo è infondato per ciò che si andrà a dire in merito agli altrimotivi riguardanti la traslazione della potestà impositiva dall’ente localeall’Autorità di Sistema e all’accesso dei mezzi [OSCURATO:SOCIETA] all’area portuale,ma presenta altresì profili d’inammissibilità atteso che si spinge asollecitare una nuova valutazione delle prove, quali i documenti presentatidalla controricorrente, operazione non consentita in sede di legittimità.5. Con il quinto motivo prospetta la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/92,132, comma secondo, n. 4 e 118Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026disp. Att. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Evidenzia lanullità per difetto di motivazione sulle ragioni per cui la Corte di meritonon ha ritenuto rilevante l’eccepito mancato adempimento degli obblighidichiarativi e di comunicazione previsti dall’art. 10 del regolamentocomunale, omettendo altresì di verificare gli ulteriori requisiti richiestidalla norma.5.1 Il motivo, che è una sostanziale riproposizione del precedente, èinfondato e comunque irrilevante alla luce di quanto si andrà a dire conriferimento alla potestà impositiva sulle aree in questione.6. Con il sesto motivo prospetta la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. essendo omessa la valutazionedegli elementi documentali prodotti da [OSCURATO:SOCIETA], in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c. Sostiene che, ove la Corte di meritoesclude la potestà impositiva in capo al Comune in ragione dell’avvenutaistituzione dell’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del Mare AdriaticoSettentrionale, erra affermando l’infondatezza dell’eccezione secondo cuitale Autorità non ricomprendeva le aree in questione site nel porto diChioggia, ritenendo ininfluente che solo con un verbale successivo si fosseespressamente. [OSCURATO:SOCIETA] aveva infatti tempestivamente eccepito che lamera istituzione dell’Autorità con competenza sul porto non potessedeterminare l’automatica esclusione della potestà impositiva del Comunein assenza di una precisa delimitazione di tali aree, non ancora intervenutacon riferimento all’annata impositiva in questione (2017). La ricorrenteaveva evidenziato come la mera istituzione dell’Autorità non consentissel’esenzione né la successiva delimitazione, avvenuta nel novembre 2019, aseguito del decreto del Ministero dei Trasporti in GU 13/10/2018, come daverbale 8/2/2019 e decreto 16 del 23/5/19 d’approvazione di tale verbale,poteva avere effetto retroattivo.6.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20266.2 Questa Corte ha già in più occasioni affermato che l'attività di gestionedei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenzedell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deveescludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo deglistessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, daun lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio(giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamentenella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività difatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativacompetenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che sipretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, siatuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali edalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore disistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84del 1994 (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34251, Rv. 663234 – 01; Cass.,Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583;Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 26gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass. 13 giugno 2026, n.19684).6.3 Quanto al problema della successiva individuazione delle aree, questaCorte ha già chiarito come la stessa non determini il procrastinare dellapotestà impositiva comunale atteso che, come evidenziato nell’ordinanzadi questa Sezione n. 2058/2024 (punto 12.5), non è possibile far derivarela condizione d’operatività della legge dalla pretesa mancata conclusionedel procedimento di delimitazione delle aree demaniali, atteso che la leggeche ha istituito l’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] è entrata immediatamente inNumero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026vigore e non vi sono, dunque, ragioni giuridiche per sostenere undifferimento dell’operatività normativa. Deve pertanto concludersi che lamancata delimitazione di tali aree, nell’annata impositiva in oggetto, nonprovi che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell’AutoritàPortuale.7. Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/92, 132, comma secondo, n. 4,118 disp. Att. con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.Evidenzia il difetto di motivazione in ordine alla presunta sussistenza deirequisiti previsti dall’art. 25 del citato regolamento comunale in merito allaprova dello smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti nell’area portuale. Lamotivazione non dà conto della domanda subordinata di riduzione dellatariffa, in violazione del citato art. 1, comma 649, della legge 147/13 e delcitato art. 25, né delle ragioni per cui si è ritenuta provata la produzione invia prevalente e continuativa di rifiuti speciali nell’area in questione, inrelazione alle già prospettate questioni relative alla delimitazione dellearee, alla prova del riciclo, all’attestazione dell’impresa che vi avrebbeprovveduto, alla prova della natura speciale dei rifiuti con particolareriferimento agli imballaggi genericamente indicati, alla dichiarazione e allecomunicazioni annuali.7.1 Anche questo motivo è destinato all’inammissibilità in considerazionedi quanto enunciato in relazione al precedente.7.2 La traslazione della potestà impositiva in capo all’[OSCURATO:PERSONA],contestualmente alla sua istituzione, rende irrilevante la circostanzarelativa al diritto alla riduzione corrispondente ai rifiuti specialiautonomamente avviati al riciclo e alle correlative incombenzedichiarative, atteso che le stesse presuppongono comunque che lapredetta potestà permanga in capo all’ente locale.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 19 del d. lgs. 546/92, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/2026comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene abbia errato la Corte di merito,nell’esame del proprio appello incidentale, nel respingere la prospettazionedi [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui l’avviso bonario oggetto del giudizio non eraautonomamente impugnabile. Contesta che possa estendersi l’elencazionedegli atti impugnabili ai sensi del citato art. 19 anche all’avviso dipagamento, non ivi indicato, attesa la previsione del comma 3 secondo cuigli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente,derivandone una moltiplicazione d’impugnazioni avverso la medesimapretesa tributaria da ritenersi osteggiata dal legislatore. Sostiene altresìche l'avviso di pagamento non conterrebbe alcun accertamento dellapretesa impositiva ma la mera liquidazione del tributo, non determinandoalcuna lesione attuale ed effettiva per la società contribuente, in attesadell’eventuale notifica d’un avviso d’accertamento autonomamenteimpugnabile.8.1 Il motivo è infondato.8.2 Non sono infatti indicati elementi tali da far riconsiderare il costanteorientamento di questa Corte secondo cui, in tema di contenziosotributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabilicontenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuentela facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragionifattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesatributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la nonimpugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in unodegli atti tipici previsti dal citato art. 19 (vv. Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n.15941, Rv. 675176 – 01, Cass. Sez. 6, 15/02/2018, n. 3775, Rv. 647116– 01, Cass. Sez. U., 18/02/2014, n. 3773, Rv. 629606 - 01). Non parerevocabile in dubbio che l’avviso di pagamento impugnato rivesta talicaratteristiche idonee a renderlo impugnabile secondo l’insegnamentosuindicato.Numero registro generale 16024/2022Numero sezionale 5755/2026Numero di raccolta generale 25655/2026Data pubblicazione 21/09/20269. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione,a favore della controricorrente, delle spese della fase di legittimità chevanno liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente,delle spese della fase di legittimità che liquida in € 3.082,00 per compensi,oltre a € 200,00 per esborsi, spese generali 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25655/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris