CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 28 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28032 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28032del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L25 D938H ) già rappresentato e difeso, giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoSaverio Cosi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L02 B842C ) , con successiva costituzione di nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non dichiarato), sulla base di atto di costituzione e procura depositati nel fascicolo telematico -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1477/2022, pubblicatain data 24 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato alcune cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e i sottostanti ruoli, relativi Ric. n. 28032/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 a crediti per sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Voghera. Il Tribunale di Paviaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Forza, sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), non avendo noti- ficato tempestivamente alcun controricorso, ha depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « omess o , insuf- ficiente o contraddittoriomotivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo agli artt. 112 e 615 c.p.c.». Con il secondo motivosi denunzia «omesso, insufficiente o con- traddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizioex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo all’ art. 2948 c.c.». Con il terzo motivo(rubricato anch’esso come “I.”) si denunzia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c.con riguardo alla l. 215/2021 e all’ art. 100 c.p.c.». L’esposizione dei motivi di ricorso risulta tutt’altro che chiara e sintetica e non è, pertanto, agevole intendere l’effettivo senso delle censure formulate dal ricorrente. Ric. n. 28032/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 In ogni caso, per quello che è possibile comprendere per la Corte, con le censure di cui ai primi tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi –il ricor- rente lamenta, nella sostanza, l’omessa decisione sulla eccepita prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamentoim- pugnate, di cui nega l’avvenuta regolare notificazione. A suo dire, taledecisione non avrebbe dovuto ritenersi impedita dalla norma di cui all’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata. Si tratta di censure infondate. Risultano, in proposito, assorbenti le considerazioni che se- guono. 1.1Con l’art. 3 bis del decreto - legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la car- tella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». Ric. n. 28032/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che «in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n.1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). 1.2Nella specie, la decisione dei giudici di merito (sia di primo che di secondo grado) risulta del tutto conforme ai principi di diritto appena esposti. Per quanto è possibile comprendere dalla pur confusa esposi- zione dei fatti contenuta nel ricorso e da quanto emerge dalla sentenza impugnata, infatti,il ricorrente ha effettivamente im- pugnatouna serie di cartelle di pagamento e i sottostanti ruoli, a distanza di anni dalla emissione delle cartelle ein mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione, sostenendo, tra l’altro, che le predette cartelle non gli sarebbero mai state validamente no- tificate. Egli ha, in altri termini, proposto esattamente la domanda in relazione al cui oggetto la disposizione normativa sopra richia- mata ha conformato e delimitato l’interesse ad agire richiesto ai fini della sua ammissibilità, senza attribuire alcun rilievo alle ragioni poste a base della stessa, il che esclude che possa aver rilievo, sotto il profilo in esame, anche il momento in cui si sono Ric. n. 28032/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 verificati gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi al- legati dall’attore. 1.3 È, poi, appena il caso di precisare che, nella specie, non risultaregolarmente allegata e, tanto meno, dimostrata la sus- sistenza dello specifico interesse qualificato richiesto dalla di- sposizione appena richiamata che , secondo quanto accertato nella decisione impugnata (senza che sul punto risulti avanzata una specifica censura), era entrata in vigore anteriormente all’instaurazione del presente giudizioe che, in ogni caso, per quanto sin qui esposto, è senz’altro applicabile nel presente giudizio. La sussistenza di tale specifico interesse qualificato deve rite- nersi, quanto meno implicitamente, esclusa dai giudici del me- rito (sebbene fosse stata dedotta dall’attore, almeno in secondo grado, per quanto emerge dall’esposizione del fatto processuale contenuto nel ricorso) e, nei motivi di ricorso avanzati nella presente sede, non vi è alcuna specifica censura diretta a con- testare la decisione impugnata sotto tale profilo. 1.4Va, quindi , confermata la decisione di merito impugnata, di rilievo deldifetto di interesse ad agire della parte attrice , come conformato dalla disciplina normativa sopravvenuta, in rela- zione all’oggetto delle domande proposte. 1.5Solo a fini di completezza di esposizione, va, infine, sotto- lineato che, in ogni caso, secondo l’indirizzo di questa Corte, l’interesse ad agire, in generale, non può ravvisarsi nella for- mulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la notificazione della cartella opposta, allorquando nes- suna iniziativa esecutiva sia stata successivamente intrapresa dall’amministrazione, non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo,in difetto di una situazione di obiettiva incertezza (cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2799 del30/01/2024, che richiama, in motivazione, le pre- cedentiCass., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 , Rv. Ric. n. 28032/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 664474 - 01 ; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22925 del 13/09/2019 , Rv. 654864 – 0 1; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5443 del 25/02/2019, Rv. 652925 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975 -01). 2. Con il quarto motivo (rubricato anch’esso come “II.”) si de- nunzia «violazione e falsa applicazione delle norme di dirittoex art. 360 numero 3 c.p.c.con riguardo all’art. 91 c.c.». Il motivo è manifestamente infondato. La corte d’appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art 91 c.p.c., nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, dal momento che le domande da lui proposte sono state integralmente disattese, sia in primo che in secondo grado. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente svolto effettiva attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis