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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 10296/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3752/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2193/2021 depositata il 09/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Che in data 14.6.2024 è stato depositato nella causa di cui al RG 3752/2022 in epigrafe, atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione del 07.02.2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], contestualmente accettata dal legale della controricorrenteDoValue Spa nella sua qualità di procuratrice della società Fino 1 [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.;

2. C he in data 23 gennaio 2025 , con decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della sezione terza civile di questa Corte, è stata rigettata l’istanza di anticipazione dell’udienza presentata dal legale dei ricorrenti perché già fissata l’ adunanza camerale, all’esito della quale si sarebbe potuto prendere atto dell’intervenuta rinuncia e contestuale accettazione;

3. Che, preso atto di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del procedimento per cassazione, senza dover pronunziare in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3752/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2193/2021 depositata il 09/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e in diritto 1. Che in data 14.6.2024 è stato depositato nella causa di cui al RG 3752/2022 in epigrafe, atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione del 07.02.2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], contestualmente accettata dal legale della controricorrenteDoValue Spa nella sua qualità di procuratrice della società Fino 1 [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.; 2. C he in data 23 gennaio 2025 , con decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della sezione terza civile di questa Corte, è stata rigettata l’istanza di anticipazione dell’udienza presentata dal legale dei ricorrenti perché già fissata l’ adunanza camerale, all’esito della quale si sarebbe potuto prendere atto dell’intervenuta rinuncia e contestuale accettazione; 3. Che, preso atto di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del procedimento per cassazione, senza dover pronunziare in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione
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