Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0117_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] (Tax and [OSCURATO:PERSONA]) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell’imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un’esenzione con rimborso dell’imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l’aeroporto — Se, ai fini dell’IVA, l’operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte.
[OSCURATO:PERSONA] sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.