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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36495/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che, con motivazione congrua e logicamente argomentata, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con la sentenza del G.I.P. di Roma del 31/03/2021 (partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico negli anni 2017 e 2018) e il delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui alla condanna emessa dal G.I.P. di Roma il 12/09/2018, in considerazione della "assoluta estemporaneità" dell'azione delittuosa compiuta il 10/11/2017, scaturita da "eccessive proteste del Valenzano costretto sulla piazza di spaccio ad un'attesa eccessiva per la ricezione della dose richiesta".

Osservato che il motivo proposto è inammissibile in quanto generico, versato in fatto e aspecifico, meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, che si è attenuto al principio di diritto per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che, con motivazione congrua e logicamente argomentata, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con la sentenza del G.I.P. di Roma del 31/03/2021 (partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico negli anni 2017 e 2018) e il delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui alla condanna emessa dal G.I.P. di Roma il 12/09/2018, in considerazione della "assoluta estemporaneità" dell'azione delittuosa compiuta il 10/11/2017, scaturita da "eccessive proteste del Valenzano costretto sulla piazza di spaccio ad un'attesa eccessiva per la ricezione della dose richiesta". Osservato che il motivo proposto è inammissibile in quanto generico, versato in fatto e aspecifico, meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, che si è attenuto al principio di diritto per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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