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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1983

Cassazione n. 07242/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1983 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Torino, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata rapina impropria, aggravata dalla recidiva specifica infra quinquennale.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria poiché nel caso di specie non sussiste un'azione violenta posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente infatti reitera le censure già sollevate con i motivi di appello, ai quali la corte ha fornito esaustiva e congrua risposta, corretta in punto di fatto e di diritto, sottolineando come nel caso in esame l'imputato, dopo essersi impossessato di alcune bottiglie, aveva esercitato un'apprezzabile energia fisica per divincolarsi e sottrarsi alla vigilanza dell'addetto, al fine di garantirsi la fuga prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] A BORSELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1983 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Torino, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentata rapina impropria, aggravata dalla recidiva specifica infra quinquennale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria poiché nel caso di specie non sussiste un'azione violenta posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente infatti reitera le censure già sollevate con i motivi di appello, ai quali la corte ha fornito esaustiva e congrua risposta, corretta in punto di fatto e di diritto, sottolineando come nel caso in esame l'imputato, dopo essersi impossessato di alcune bottiglie, aveva esercitato un'apprezzabile energia fisica per divincolarsi e sottrarsi alla vigilanza dell'addetto, al fine di garantirsi la fuga prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] A BORSELLI
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