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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 41099/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 9 novembre 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa I'll giugno 2021 dal Tribunale di Rieti che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di danneggiamento aggravato del citofono del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di norme processuali e in particolare dell'art. 601 commi 3 e 5 cod.proc.pen. stabilite a pena di nullità per non avere l'imputato e il difensore ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello nei termini di legge.

Deduce il ricorrente che l'art. 34 del decreto legislativo 150/2022 ha modificato il disposto dell'art. 601 cod.proc.pen. ampliando da 20 giorni a 40 giorni il termine minimo intercorrente tra la data di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e l'udienza.

La decorrenza di questa normativa veniva differita al 30 dicembre 2022 che ha posticipato per gli atti di impugnazione depositati entro il 30 giugno 2023 l'entrata in vigore prima fissata al 30 dicembre del 2022 del nuovo rito cartolare e non anche le previsioni del novellato art. 601 cod.proc.pen..

Pertanto per i decreti di citazione in appello successivi al 30 dicembre 2022 ma relativi a gravame depositato in data antecedente al 30 giugno 2023 deve ritenersi applicabile la previsione del testo come novellato dell'articolo 601 cod.proc.pen., come emerge dal palese tenore letterale del combinato disposto dell'articolo 94, comma due, d.

Igs. 152.022 e dei richiamati articoli 23 e 23 bis.

La violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 codice procedura e cioè prima della deliberazione della sentenza di appello/ come appunto è avvenuto nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

La questione dedotta con il ricorso è stata oggetto di contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.

La quinta sezione di questa Corte ha stabilito cheta nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che vi è stretta correlazione tra la cessazione dell'efficacia del c.d. rito pandemico e l'entrata in vigore delle previsioni che disciplinano l'introduzione e lo svolgimento del giudizio di appello). (Sez. 5 - , Sentenza n. 5347 del 02/02/2024 Ud. (dep. 06/02/2024 ) Rv. 285912 - 01) Di questo avviso anche la seconda Sezione, secondo cui la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, dl. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni ennergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni). (Sez. 2 - , Sentenza n. 7990 del 31/01/2024 Ud. (dep. 22/02/2024 ) Rv. 286003 - 01) Di contrario avviso però era altro orientamento secondo cui la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd.

"rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2023). (Sez. 2 - , Sentenza n. 49644 del 02/11/2023 Ud. (dep. 13/12/2023 ) Rv. 285674 - 01 Le Sezioni unite di questa Corte di cassazione, chiamate a dirimere detto contrasto , con pronunzia del 27 giugno 2024, di cui, al momento, è nota solo l'informazione provvisoria / hanno stabilito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024.

In forza di questa decisione si impone il rigetto del ricorso poiché i termini per comparire erano all'epoca del giudizio di appello pari a venti giorni liberi, sicchè la Corte di appello ha correttamente respinto l'eccezione processuale sollevata dalla difesa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 9 novembre 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa I'll giugno 2021 dal Tribunale di Rieti che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di danneggiamento aggravato del citofono del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di norme processuali e in particolare dell'art. 601 commi 3 e 5 cod.proc.pen. stabilite a pena di nullità per non avere l'imputato e il difensore ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello nei termini di legge. Deduce il ricorrente che l'art. 34 del decreto legislativo 150/2022 ha modificato il disposto dell'art. 601 cod.proc.pen. ampliando da 20 giorni a 40 giorni il termine minimo intercorrente tra la data di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e l'udienza. La decorrenza di questa normativa veniva differita al 30 dicembre 2022 che ha posticipato per gli atti di impugnazione depositati entro il 30 giugno 2023 l'entrata in vigore prima fissata al 30 dicembre del 2022 del nuovo rito cartolare e non anche le previsioni del novellato art. 601 cod.proc.pen.. Pertanto per i decreti di citazione in appello successivi al 30 dicembre 2022 ma relativi a gravame depositato in data antecedente al 30 giugno 2023 deve ritenersi applicabile la previsione del testo come novellato dell'articolo 601 cod.proc.pen., come emerge dal palese tenore letterale del combinato disposto dell'articolo 94, comma due, d. Igs. 152.022 e dei richiamati articoli 23 e 23 bis. La violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 codice procedura e cioè prima della deliberazione della sentenza di appello/ come appunto è avvenuto nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. La questione dedotta con il ricorso è stata oggetto di contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. La quinta sezione di questa Corte ha stabilito cheta nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che vi è stretta correlazione tra la cessazione dell'efficacia del c.d. rito pandemico e l'entrata in vigore delle previsioni che disciplinano l'introduzione e lo svolgimento del giudizio di appello). (Sez. 5 - , Sentenza n. 5347 del 02/02/2024 Ud. (dep. 06/02/2024 ) Rv. 285912 - 01) Di questo avviso anche la seconda Sezione, secondo cui la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, dl. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni ennergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni). (Sez. 2 - , Sentenza n. 7990 del 31/01/2024 Ud. (dep. 22/02/2024 ) Rv. 286003 - 01) Di contrario avviso però era altro orientamento secondo cui la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2023). (Sez. 2 - , Sentenza n. 49644 del 02/11/2023 Ud. (dep. 13/12/2023 ) Rv. 285674 - 01 Le Sezioni unite di questa Corte di cassazione, chiamate a dirimere detto contrasto , con pronunzia del 27 giugno 2024, di cui, al momento, è nota solo l'informazione provvisoria / hanno stabilito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. In forza di questa decisione si impone il rigetto del ricorso poiché i termini per comparire erano all'epoca del giudizio di appello pari a venti giorni liberi, sicchè la Corte di appello ha correttamente respinto l'eccezione processuale sollevata dalla difesa. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT
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