CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura specialeallegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Bologna, al viale XII Giugnon. 7.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegatain atti, dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e LuanaIzzo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia inRoma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 33.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1112/2025depositata il 20/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24022/2025Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 14169/2026Data pubblicazione 14/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 12 maggio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese