CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 46122/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, annullando l'ordinanza genetica esclusivamente in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 5fi [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato di aver ceduto marijuana, in concorso con il figlio Giovanni e con [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA], associato alla famiglia mafiosa di Leonforte, costituente «articolazione di "[OSCURATO:PERSONA]"», nel periodo compreso tra aprile e novembre 2018 (capo 28). 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Straniero, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 606, comma II, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione al capo 28) dell'ordinanza, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione; b) la violazione dell'art. 606, comma 1., lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalia legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 15 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione al capo 28) dell'ordinanza, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la sussistenza del reato sarebbe dimostrata solo dalle intercettazioni telefoniche e, dunque, da conversazioni concentrate in un periodo di tempo limitato di venti giorni, in assenza di sequestri di sostanza stupefacente o di accertati trasferimenti di danaro. Rileva il ricorrente che, secondo il Tribunale del riesame, tali conversazioni sarebbero indizianti in quanto aventi contenuto ambiguo nei riferimenti e non altrimenti giustificabili.La difesa, tuttavia, aveva rilevato che tali contatti erano dovuti al fatto che il figlio Giovanni aveva avuto un figlio dalla sorella del [OSCURATO:PERSONA], mai riconosciuta, e a un tentativo di rappacificazione posto in essere dall'indagato proprio nel periodo in cui erano state eseguite le intercettazioni; i contatti captati sarebbero, dunque, stati finalizzati a sollecitare questi incontri e non già a negoziare cessioni di sostanza stupefacente. La motivazione del Tribunale del riesame sarebbe, inoltre, illogica in quanto nelle conversazioni non comparirebbe mai alcun riferimento esplicito alla sostanza stupefacente o a somme di danaro. 3. Il motivo è inammissibile in quanto cienerico, prima ancora che infondato, in quanto si limita a ribadire la prospettazione difensiva, senza confrontarsi sul punto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il motivo è, inoltre, volto a sollecitare una nuova motivazione in fatto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, rilevato come l'oggetto della negoziazione tra il Virzì ed il [OSCURATO:PERSONA] sia prima individuato in «limoni», poi in un «scooterone» e da ultimo in un «motorino» e, dunque, sulla base della «decontestualizzazione delle metafore utilizzate» e delle antinomie palesate dal significato letterale delle espressioni utilizzate, ha non certo illogicamente ritenuto incongrua l'ipotesi interpretativa delle conversazioni prospettata dalla difesa. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame, dopo aver escluso la sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., aveva affermato la sussistenza del pericolo di recidiva, fondandosi esclusivamente sui precedenti dell'indagato, che tuttavia sarebbero assai risalenti, essendo l'ultima condanna definitiva del 2009; parimenti i «carichi pendenti» non potrebbero rappresentare un elemento concreto di pericolosità dell'indagato in assenza di pronunce definitive in tal senso. L'attualità del pericolo di reiterazione del reato non sarebbe, dunque, desumibile da alcun dato processuale, atteso che le condotte contestate nel presente procedimento sarebbero inquadrabili tra il 20 aprile e il 14 maggio del 2018 e che negli ultimi tre anni il ricorrente sarebbe stato detenuto, senza che la sua condotta in tale periodo abbia dato luogo a censure. 5. Anche tale censura si rivela inammissibile, in quanto è volta a contestare in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e a sollecitarne un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'ordinanza impugnata, peraltro, ha motivato non certo incongruamente l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari in ragione della gravità delle condotte criminose accertate, dei precedenl:i penali del ricorrente e dei plurimi processi pendenti per fatti analoghi. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. IL ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021. Il Consigliere esten