CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 32948/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 19/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 19 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Annunziata avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa in data 24 maggio 2021 che aveva revocata la propria ordinanza del 15 aprile 2021 con la quale era stata concessa la liberazione anticipata con riferimento ai due semestri di detenzione maturati dall' 8 marzo 2020 all'8 marzo 2021. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Siracusa, infatti, dopo avere concesso il beneficio in questione lo ha poi revocato sul presupposto della pessima condotta serbata dal condannato nel corso dei semestri in questione quando era ristretto presso il carcere di Salerno, in quanto avrebbe preso parte alla rivolta avvenuta nel marzo del 2020 presso tale istituto. Di tali fatti il Magist-ato di sorveglianza era venuto a conoscenza soltanto dopo la concessione della riduzione della pena in quanto il decreto applicativo del regime della sorveglianza speciale nei confronti del Dell'Annunziata non era allegato al fascicolo della liberazione anticipata. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo del detenuto, ha osservato che la revoca non era stata disposta ai sensi dell'art.54, comma 3, Ord. pen., ma sulla base del principio generale di revocabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza quando, successivamente alla loro adozione, risulti 4 -!U una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento. Di conseguenza il Magistrato di sorveglianza - avendo preso atto che i periodi per i quali aveva concesso la liberazione anticipata coincidevano in gran parte con quelli durante i quali era avvenuta la rivolta - ha legittimamente revocato il beneficio. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Annunziata, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.54, commi 1 e 3, e 69-bis Ord. pen. In particolare osserva che la circostanza che egli fosse stata raggiunto da un provvedimento di sorveglianza speciale ex art.14-bis Ori. pen. risultava pacificamente nel fascicolo a disposizione del Magistrato di sorveglianza prima della concessione della liberazione anticipata, poiché di tale provvedimento si fa cenno nelle relazioni comportamentali del 22 ottobre 2020 e del 18 marzo 2021 (pervenute all'Ufficio di sorveglianza, rispettivamente il 15 gennaio 2021 e l' 1 aprile 2021) di talché non corrisponde al vero che il Magistrato di sorveglianza ne fosse venuto a conoscenza soltanto dopo la concessione della liberazione anticipata con la conseguente non applicabilità del sopra citato principio generale di revocabilità dei provvedimenti. 2.2. Inoltre il detenuto rileva che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere che le condotte illecite contestate riguardassero gran parte dei due semestri in valutazione, considerato che in realtà l'ultima contestazione disciplinare risale al 7 marzo 2020 ed è quindi anteriore al sopra indicato periodo. A quanto sopra deve aggiungersi, secondo il ricorrente, che l'asserzione del Tribunale di sorveglianza - secondo cui la revoca della liberazione anticipata non era stata disposta ai sensi dell'art.54, comma 3, Ord. pen. - è apodittica non essendo previste dalla legge altre ipotesi di revoca della liberazione anticipata e non essendo intervenuta alcuna condanna in via definitiva nei confronti del Dell'Annunziata per reati commessi nel corso dei due semestri in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni d seguito indicate. 2. Anzitutto si rileva che la lamentata violazione dell'art.54, comma 3, Ord. pen. risulta inconferente poiché, nella fattispecie, la revoc:a della liberazione anticipata non è stata disposta per la commissione di un reato successivamente alla concessione del beneficio in parola. 2.1. Ciò posto deve osservarsi che, secondo un orientamento consolidato di questa Corte, anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali, quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa; cosicché, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso quando si alleghi la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai primi giudici, la cui decisione, qualora l'assunto risulti dimostrato, non può comportare alcuna preclusione (Sez. 1, n. 3870 del 03/06/1996, Rv. 205589). 2.2. Inoltre, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (nel rispetto del principio di autosufficienza del medesimo), nelle due relazioni comportamentali contenute nel fascicolo della liberazione anticipata era stato dato atto della sottoposizione del detenuto al regime di sorveglianza particolare per la sua partecipazione alla rivolta del 7 marzo 2020, di talché il Tribunale di sorveglianza ha errato nel sostenere che il Magistrato di sorveglianza fosse venuto a conoscenza di tale circostanza solo successivamente alla concessione della liberazione anticipata e che, quindi, la revoca doveva intendersi come espressione del principio generale di revocabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che, nella fattispecie, però non è applicabile. 3. Deve pertanto disporsi l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al