CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 40161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché l'azione non doveva essere proseguita per mancanza di querela in relazione al delitto contestato di cui all'art. 624 e 625 n. 2 e 7 cod.pen, perché al fine di procurarsi un profitto e soddisfare il fabbisogno elettrico si impossessava di energia elettrica per un valore di euro 5.121,71 sottraendola alla società fornitrice [OSCURATO:PERSONA] mediante la manomissione del sigillo di base dei tenoni posteriore del contatore elettrico collocato presso la sua abitazione spa escludendo del tutto la registrazione dei consumi. Commesso in Bagheria fino al 14.09.2018. 1.1. Il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod.pen. sia pure contestata e riferita alla destinazione a pubblico servizio in quanto non è apprezzabile nell'attività dell'agente una condotta che incide sulla generale destinazione dell'energia elettrica alla pubblica utilità ma si limita ad ottenere con l'uso della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo l'illecito fine di usufruire di detta energia senza pagarne il prezzo. Non vi sarebbe pregiudizio per il servizio pubblico cui la risorsa è destinata ma la condotta incide solo sul rapporto contrattuale tra utente e società distributrice della fornitura. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge. Deduce e argomenta la sussistenza dell'aggravante in quanto l'allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata ha inciso sulla destinazione della cosa al pubblico servizio perché volta ad essere fruita dal pubblico e dalla generalità dei consociati 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l' annullamento senza rinvio della decisione impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Ha rilevato che nel caso in esame nemmeno sembra porsi un problema di contestazione in fatto dell'aggravante in esame, stante la descrizione compiuta della condotta di sottrazione illegittima dell'energia elettrica, con esplicita indicazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio: donde la configurabilità della sola questione della qualificazione giuridica.[OSCURATO:PERSONA] /Al ricorso è fondato stante la dedotta violazione dell'art. 625 n. 7 c.p., perchè risulta pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ad una fattispecie di reato da ritenersi, invece, procedibile di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento recentemente riaffermato da varie pronunce di questa Corte (Sez 5 n. 14890 del 14.03.2024 Rv. 286291; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023 Ud. (dep. 19/01/2024 ) Rv. 285844 - 01 Sez. 4 - , n. 48529 del 07/11/2023 Ud. (dep. 06/12/2023) Rv. 285422 - 01). Nel caso concreto, il capo di imputazione era stato ab origine formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi, che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa anche in relazione alla circostanza aggravatrice dell'essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio. Si è indicato nell'imputazione la condotta consistita nella manomissione dei sigilli di base e dei tenoni posteriori del contatore, cosicché deve ritenersi adeguatamente contestata una condotta di furto mediante manomissione degli strumenti di allaccio alla rete di distribuzione dell'ente gestore, che garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza. Donde la correttezza della contestazione in fatto oltre che l'indicazione specifica normativa dell'aggravante che continua a rendere perseguibile di ufficio il furto ai danni dell'ENEL. Con riferimento al furto aggravato ex art. 625 n. 7 (per le ipotesi diverse da quelle dell'aggravante della destinazione a pubblica fede), assieme ad alcune altre ipotesi indicate nello stesso art. 624, infatti, è pacifico - atteso l'inequivoco dato letterale dell'art. 624, comma terzo, c.p. - che sia sopravvissuta la procedibilità di ufficio, anche dopo la modifica, operata dall' art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, della procedibilità relativa alla generalità dei reati di furto aggravato nel senso della sopravvenuta perseguibilità di questi soltanto su querela di parte. Regime più favorevole, applicabile anche ai reati oggetto di processi in corso, in virtù del disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen. La destinazione del bene-energia, oggetto di furto, a pubblico servizio, fa si che sia più severamente punita l'azione ablativa dell'agente in quanto pertinente ad un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per la qualità ad essa inerente, serve ad un uso di pubblico vantaggio. La nozione più generale di "destinazione a pubblico servizio" che non è data dalla constatazione della 3 ,LA fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali, e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). Va infine considerato che la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzione, è stata il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare positivamente tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale. Si pensi alla L. n. 146 del 1990, che qualifica l'approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici, come servizi pubblici essenziali, alla direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, alla legge istitutiva della Autorità amministrativa per l'energia e il gas ex I. 14 novembre 1995 n. 481 . Anche tale produzione normativa è stata il frutto di un prolungato dibattito interpretativo essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento "soggettivo" dell'attributo "pubblico" riferito al servizio, ad una lettura invece in senso "oggettivo" che riconosce rilevanza alle prestazioni dei servizi pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura quanto delle caratteristiche oggettive delle prestazioni erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. Pure l'art. 625 n. 7 bis c.p. che conforma l'effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico - tale qualificando espressamente quello di erogazione della energia - attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessione pubblica. Tuttavia consentono anche di concludere per la idoneità, accanto alla contestazione formale della aggravante, di un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. E tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante manomissione dei terminali del contatore elettrico capace di incidere sulla distribuzione del servizio. Il giudice a quo, nel presente processo, in cui il capo di imputazione presentava la indicazione appena ricordata, ha fatto un uso errato della regola di giudizio posta dal combinato disposto dell'art. 627 n. 7 in relazione all'art. 624 comma 3 4 c.p.: infatti, pur in presenza di contestata aggravante atta a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece ritenuto rilevante la inconferente circostanza della mancanza di querela della PO e non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen ha pronunciato sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza delle condizioni di procedibilità 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], altro giudice, per l'ulteriore corso P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugn