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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 1978

Cassazione n. 04966/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/01/1978 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva costituita da una perizia calligrafica, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936), la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità con riguardo alla mancata assunzione della prova peritale, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione che, complessivamente considerata, risulta pienamente rispondente alle doglianze difensive dell'appello (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/01/1978 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva costituita da una perizia calligrafica, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936), la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità con riguardo alla mancata assunzione della prova peritale, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione che, complessivamente considerata, risulta pienamente rispondente alle doglianze difensive dell'appello (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob
Sentenza Cassazione n. 04966/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris