CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato di un motoveicolo e, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti alle circostanze aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio con riferimento al mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici, in particolare laddove reclamano il riconoscimento di un benefi- cio, quale le circostanze attenuanti generiche, che risultano invero essere state riconosciute, sebbene con giudizio di equivalenza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 - Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]