Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23118/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

llegata al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difenso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pillon, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026avverso l’ordinanza n. 15988/2019 del Tribunale di Milanodepositata all’esito della camera di consiglio del 05/10/2020 enotificata il 16/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] faceva valere con un primo ricorsomonitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con un secondoricorso monitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) eRoberto Sabatini, in solido, un credito per il mancato pagamentodel compenso professionale, rispettivamente, di euro 18.673,82 edi euro 20.423,01 concernente un’attività giudiziale resa in sedepenale in esecuzione dell'incarico conferitogli, nel primo caso, daRoberto Sabatini, per ricevere assistenza in un procedimentopendente davanti alla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] nel quale era indagato per il reato di calunnia, oltre chein altri sette procedimenti penali nei quali figurava come personaoffesa, e, nel secondo caso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per ricevere assistenza in un procedimento pendente davanti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, che livedeva indagati per concorso in falso e truffa aggravata.Costituendosi, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'inammissibilitàdell'opposizione ai due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivin. 26963/18 e n. 14/2019 del Tribunale di Milano, perché propostadall'ingiunto [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di GiulioSabatini) con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011, anziché contempestivo atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; conriferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 26963/18,2 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026eccepiva anche che, in ogni caso, il deposito del ricorso eraavvenuto oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del decretoingiuntivo.2.

Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’opposizione,evidenziando che: a) non meritava di essere accolta la richiesta deldifensore del Sabatini di beneficiare di un ulteriore termine perprovvedere al deposito della nota autorizzata dal giudice relatoresino a 5 giorni prima dell’udienza a trattazione scritta del16.7.2020, atteso che il decreto ex art. 87.7, lett. h, d.l. n.18/2020 gli era stato comunicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) essendo state leprestazioni professionali per il pagamento delle quali l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] agito in sede monitoria rese in sede penale, l’attività sicollocava al di fuori dell’ambito di applicazione del rito sommariodi cognizione di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, con la conseguenzache il Sabatini non avrebbe potuto proporre l’opposizione conricorso, bensì procedere, nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., conla notifica di un atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c.;c) [OSCURATO:PERSONA], il 6 marzo 2019, ormai a ridosso dello scaderedell termine di cui all'art. 641 c.p.c. (13 marzo 2019), per quantoconcerneva il secondo decreto (n. 14/19) e, nel caso del primo (n.26963/18), oltre il termine (5 marzo 2019), aveva depositatotelematicamente il ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/11; d) ilricorso ex art. 14 d.lgs. 150/11 era stato notificato - unitamenteal decreto ex artt. 14 d.lgs. 150/11 e 702-bis c.p.c.- in data19.4.2019, ormai spirato il termine di 40 giorni per l'opposizione;e) pertanto, anche a prescindere dal profilo afferente alla tardivitàdel deposito del ricorso con riguardo al decreto ingiuntivo n.26963/18 (e considerata assorbita la questione inerente la3 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026prospettazione della fattispecie di cui all'art 650 c.p.c., contenutasoltanto nella memoria depositata dall'opponente il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), inogni caso, l'opposizione ai due decreti ingiuntivi era da consideraretardivamente avanzata senza possibilità di sanatoria, vieppiù se siconsiderava che il mutamento del rito di cui all’ultimo commadell’art. 4 d.lgs. 150/2011 non era applicabile nel caso in cui ilgiudizio è stato erroneamente radicato con uno dei procedimentispeciali al di fuori delle ipotesi in cui questi debbano essereutilizzati.3.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione exart. 111, settimo comma, Cost. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di settemotivi.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Dott.

StefanoPepe ha concluso per iscritto nel senso di accogliere il secondomotivo del ricorso con rinvio della causa al Tribunale di Milano.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errataapplicazione degli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 150/2011, 702-ter c.p.c. e3, 21 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per non aver il Tribunale celebrato l’udienza telematica da remotoin presenza nonostante la richiesta in tal senso avanzata, in talguisa violando i diritti di difesa e di contraddittorio e precludendoglila possibilità di replicare alla memoria avversaria.1.1.

Il motivo è infondato.In base all’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18:4 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026«[…]

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivitàgiudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitariaregionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione,e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misureorganizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari,necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con leRegioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenzadel Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delleprescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'internodell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Per gliuffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procuragenerale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottated'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettividistretti.7.

Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli ufficigiudiziari possono adottare le seguenti misure:a) […]h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono lapresenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante loscambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le soleistanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza delprovvedimento del giudice.[…]»5 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia daCovid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta,nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima,ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il dirittodella parte a discutere la controversia oralmente con quello diassicurare la tempestiva definizione della controversia stessa -espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una talescelta (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 594 del 08/01/2024).Orbene, nel caso di specie, il giudice relatore all’uopo delegato,dopo aver celebrato l’udienza del 28 gennaio 2020 e nel fissarel’udienza del 16 luglio 2020 in modalità di trattazione scritta, ha,con decreto emesso in data 29 maggio 2020 e comunicato il 1°giugno 2020, concesso alle parti termine fino a cinque giorni primadella stessa per il deposito di note difensive.

Tuttavia, il Sabatiniha provveduto a depositarle solo in data 14 luglio 2010 e, quindi,tardivamente, chiedendo con le stesse, oltre che il rigettodell’istanza di rimessione in termini depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](con riferimento alla memoria di replica), la trattazione oraledell’udienza.D’altra parte, premesso che l’eccezione preliminare di erroneità,da parte del Sabatini, nella scelta del rito e del modello formale ditardività dell’opposizione ai decreti ingiuntivi, era stata formulatadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] già con la comparsa di costituzione e rispostadepositata in data 12 settembre 2019 (cfr. inizio pag. 2dell’ordinanza qui impugnata), il Sabatini ha avuto la possibilità (dicui si è avvalso) di depositare una memoria per replicare alleeccezioni preliminari sollevate dalla controparte (cfr. pag. 36 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026dell’ordinanza, secondo cui “L’opponente, in occasione dellamemoria autorizzata, depositata il 27 febbraio 2020, si è difeso inordine alla predetta eccezione” – di inammissibilità dell’opposizioneper tardività -), in tal guisa esercitando appieno il suo diritto didifesa.Del resto, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo puòrilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanzadel termine prescritto dall'art. 641 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 24858 del 24/11/2011; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13594del 21/05/2019).E’ opportuno evidenziare che, sebbene a pagina 6 del ricorso ilricorrente abbia operato un generico cenno alla limitazione delledelega in favore del giudice relatore all’intera trattazione (anzichéalla sola istruzione) della controversia, trattasi di una meraprecisazione cui non ha fatto seguito, nel contesto del motivo,alcuno sviluppo.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ederrata applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 641 ss.c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che all’opposizione avverso ildecreto ingiuntivo riguardante compensi per prestazioni giudizialiin sede penale non si applichi il procedimento sommario dicognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. e, quindi, che la stessapossa essere proposta solo con atto di citazione, e non anche conricorso.2.1.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 hanno affermatoi seguenti due principi di diritto:7 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026a) la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942,introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in viamonitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna delcliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato,resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relativeall'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur;soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio conla proposizione di una domanda (riconvenzionale, dicompensazione o di accertamento pregiudiziale) nonesorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensidell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovràavvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il ritosommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dalprofessionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario acognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale acognizione piena), previa separazione delle domande;qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga,invece, alla competenza del giudice adito, troverannoapplicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmentepossono comportare lo spostamento della competenza sulladomanda, ai sensi dell'art. 14 (conf.

Cass., Sez. 2, Sentenzan. 10864 del 24/04/2023);b) a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta:a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogoad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli8 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensidegli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successivaeventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art.702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplinaspeciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654c.p.c.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azionesia con il rito ordinario di cognizione sia con quello delprocedimento sommario ordinario codicistico disciplinatoesclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (conf.

Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018).Un passaggio argomentativo rilevante ai nostri fini è quellocontenuto alle pagine 10-11 della sentenza, in base al quale «Sitratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e,quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato (olim anche ilprocuratore, quando si differenziavano le due figure) chiede la"liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svoltain un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioniprofessionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza conil mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, inmodo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale ocomplementare di quella propriamente processuale" (ex multis, ingenerale: Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007; per latransazione della lite, Cass. n. 25675 del 2009 e Cass. n. 5566 del2001, per l'estensione anche all'ipotesi in cui la transazione non sisia verificata con conciliazione in sede giudiziale; Cass. n. 2282 del1963 per l'estensione al difensore dell'avversario nella fattispeciedisciplinata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933; Cass. n. 6402del 1980 e n. 106 del 1981 per l'attività professionale relativa al9 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026precetto ed al pignoramento), restando, invece, esclusa l'attivitàprofessionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura,quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'eserciziodell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti agiudici speciali.».Questa Sezione è successivamente intervenuta specificamentesulla questione in esame, affermando che la controversia aventead oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per ladifesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alladisciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n.150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazionigiudiziali in materia civile -, ma a quella del processo ordinarioovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizioneex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizionemonocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento chedefinisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso percassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit.(Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021).In particolare, si è detto che, potendosi in siffatta evenienzal'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta diliquidazione di compensi maturati per la difesa in un processopenale, svolgere nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 ess. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario dicognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale incomposizione monocratica, occorre avere riguardo, ai fini dellaverifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primocaso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso10 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponenteoptare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tuttele controversie di competenza del Tribunale in composizionemonocratica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022;che ha inteso superare quanto affermato in senso contrario daCass., Sez.

L, Sentenza n. 4330 del 13/02/2023).Non è, dunque, revocabile in dubbio che, nel giudizio per ilconseguimento di compensi per prestazioni professionali rese inprocedimenti penali, non è applicabile il rito speciale dellaliquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario dicognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario dicognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale incomposizione monocratica, non rientrando la controversianell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, checontempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942- il procedimento sommario di cognizione per i soli giudiziconcernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudizialirese in materia civile (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del12/07/2024).Non pare, poi, ostativa per l’introduzione del giudizio con ricorsoex art. 702 bis c.p.c. la previsione dell’art. 645 c.p.c., ove prescrivela forma della citazione (nel senso della piena alternatività del ritosommario al giudizio ordinario di cognizione: Corte cost.253/2020, par. 3).

Proprio con riferimento alle controversie per icompensi in materia civile, pur in assenza di una espressa derogaalle forme dell’introduzione della causa, è prescritto, infatti,l’utilizzo del ricorso, a conferma che l’art. 645 c.p.c. non contemplauna modalità vincolante nei casi in cui il giudizio sia destinato a11 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026svolgersi in forme diverse da quelle del processo ordinario dicognizione.

La compatibilità del regime dell’opposizione con il ritosommario speciale è ammessa esplicitamente da Cass. Sez.

Un.4485/2018 cit. e ciò sia per la fase introduttiva che per losvolgimento del processo (ad es., ai fini della concessione o dellasospensione della provvisoria esecutività; art. 648 c.p.c.),considerato che in tali procedimenti non è consentita laconversione al rito ordinario (art. 3, comma primo, d.lgs. 150/2011che, per i giudizi regolati dal successivo art. 14, escludel’applicabilità dell’art. 702 ter, commi secondo e terzo, c.p.c.).Ristretto nei termini esposti il problema, residua da scrutinarecome qualificare, all’interno dell’alternativa che si è posta (benpotendo, come si è detto, l’opponente avvalersi del procedimentosommario ex art. 702 bis c.c., in virtù di una scelta consapevoledell’ingiunto che intenda ottenere una semplificazione dellatrattazione e dell’istruzione della causa di opposizione), l’azioneproposta dall’opponente, al fine di individuare la disciplina inconcreto applicabile.A tal proposito, Cass. n. 34501/2022, cit., ha affermato che,quando l'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto larichiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in unprocesso penale, sia proposta mediante deposito di ricorso,recante l'indicazione sia dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, siadell'art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad unaesatta qualificazione dell'azione in funzione della situazionededotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge,alla stregua del quale deve altresì verificare la tempestivitàdell'opposizione.12 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026A sua volta, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25543 del 31/08/2023 hachiarito che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenutodall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi aprestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme delprocedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (ratione temporisvigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente lacorrispondente volontà nel ricorso introduttivo.

In particolare, sel’opponente abbia chiaramente manifestato nell’atto introduttivo lavolontà di avvalersi del rito sommario di cognizione, è in base aldeposito del ricorso che va valutata la tempestività dell’opposizionein applicazione (non in violazione) delle regole processuali, nonessendovi ragioni per coltivare (o tutelare) aspettative circa ladefinitività del decreto ingiuntivo, potendo l’opposto riconoscere ilpercorso processuale prescelto dall’opponente attraverso l’esamedell’atto introduttivo fatta dall’opponente (per uno spunto in talsenso, cfr.

Corte cost. 152/2000, che ha ritenuto infondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 641 c.p.c., nellaparte non prevede che il decreto ingiuntivo pronunciato nellematerie di cui all'art. 447 bis c.p.c. debba indicare all'ingiunto qualisiano le modalità attraverso le quali proporre opposizione,evocando il principio della legale conoscenza delle norme, essendola parte garantita dall’assistenza del difensore), senza chel’opponente venga a disporre di alcuna decadenza processuale.Non si avalla – in tal modo - neppure un’interpretazione abrogativadell’art. 645 c.p.c. (in tal senso, invece, Cass. 4330/2023),restando ferma la possibilità di introdurre il giudizio di opposizionecon citazione (nel qual caso il processo prosegue nelle formeordinarie): la possibilità di proporre l’opposizione con ricorso ex13 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026702 bis c.p.c. esige pur sempre che tale scelta sia espressioneconsapevole, adeguatamente manifestata nell’atto introduttivo,della volontà di ottenere una semplificazione dello svolgimento delprocesso, ferma altrimenti la generale previsione secondo cuil’opposizione va introdotta con citazione (con tutte le conseguenzein caso di errore sul rito, anche ai sensi dell’art. 156 c.p.c.).Nel caso di specie, il Sabatini, per stessa ammissione del resistente(cfr. pag. 3 del controricorso), ha impugnato i due decreti ingiuntivicon “ricorso sommario di cognizione in opposizione a decretoingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dirittidell’avvocato ex art. 14 D.L.GS. 1/9/2011 n. 150”.In conclusione, avendo il ricorrente chiaramente manifestato lavolontà di introdurre l’opposizione come ricorso sommario, latempestività dell’opposizione andava verificata in relazione alladata di deposito e non di notifica dell’atto introduttivo, depositoche – come ha affermato anche l’ordinanza impugnata – eraintervenuto, sia pure limitatamente al secondo decreto n. 14/2019(laddove per il primo n. 26963/2018 comunque il ricorso risultadepositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decretoingiuntivo), prima della scadenza del termine fissato dall’art. 641c.p.c., con conseguente tempestività dell’opposizione.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 641 ss. c.p.c., pernon aver il Tribunale considerato, con riferimento al secondodecreto ingiuntivo, che, se avesse fissato l’udienzatempestivamente, egli avrebbe senz’altro potuto notificarel’opposizione (id est, il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione14 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026dell’udienza di comparizione) rispettando il termine di 40 giorniprescritto dalla legge.3.1.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 150/2011 e 156, comma 3, e650 c.p.c., per non aver il Tribunale applicato il mutamento del ritodi cui all’art. 4 citato, nonostante egli avesse tempestivamentedepositato gli avvisi e l’allegata copia conforme del ricorso (tramitei quali l’opposto aveva avuto conoscenza o, comunque, legaleconoscibilità dell’opposizione), e per non aver riconosciutol’applicabilità dell’art. 650 c.p.c., nonostante egli avesse dedotto diessere assente dal territorio italiano (conducendo un’impresa inEtiopia).4.1.

Il motivo va analizzato limitatamente al secondo profilo,restando la prima doglianza assorbita nell’accoglimento delsecondo motivo (fermo restando che la disciplina di mutamento delrito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 è applicabile soloquando una controversia viene promossa in forme diverse daquelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto – Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022 – e non anche nel casocontrario, in cui il giudizio sia stato erroneamente radicato con unodei procedimenti speciali al di fuori delle ipotesi in cui questidebbano essere utilizzati), ed è infondato.Anche a voler soprassedere sul rilievo secondo cui laprospettazione della fattispecie di cui all’art. 650 c.p.c. sarebbeemersa, da parte della difesa del Sabatini, solo tardivamente nellamemoria depositata in data 27.2.2020, ai fini dell'opposizionetardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza15 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in unaforza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattereoggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento perforza propria.

Dette circostanze non possono, pertanto, essereinvocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decretodeterminata da assenza dalla propria residenza, configurandosil'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabileall'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere laricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nelperiodo di assenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25737 del24/10/2008; conf.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17922 del04/07/2019).Ragion per cui corretta è l’affermazione del Tribunale a mente dellaquale “nulla, comunque, potrebbe rilevare l’allegata assenzadall’Italia della parte” (cfr. inizio pag. 4 dell’ordinanza).5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 1 c.c., per non aver il Tribunale consideratoche [OSCURATO:PERSONA] era deceduto ancor prima che fosse emesso ildecreto ingiuntivo, con la conseguenza che quest’ultimo dovevaritenersi giuridicamente inesistente, al pari della sua notificazione.Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione ed errataapplicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 25 e 111 Cost., 151 disp.Tribunale considerato che la controparte, richiedendocontestualmente due decreti ingiuntivi iscritti a ruolo presso ilmedesimo ufficio giudiziario in pari data, aveva violato il divieto difrazionamento del credito.16 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026Con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione ed errataapplicazione dell’art. 1 c.c., per non aver esaminato le suededuzioni concernenti l’insussistenza dei crediti vantati dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per la mancata pattuizione di compensi (e, anzi, perl’accordo di gratuità raggiunto), per l’assenza di qualsiasi atto dinomina e per l’essere egli seguito da altri legali di fiducia, nonchéper la duplicazione di determinate voci richieste dal professionista.6.

I motivi dal quinto al settimo dovranno essere analizzati in sededi rinvio, non avendo il Tribunale esaminato le relative doglianzereputandole assorbite nell’accoglimento dell’eccezionepregiudiziale di rito.Tuttavia, nella presente sede, premesso che [OSCURATO:PERSONA] èdeceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (vale a dire, ancor prima che venisseemesso il d.i. n. 14/2019 anche nei suoi confronti) e che il decretoingiuntivo pronunciato a carico del medesimo è stato, come si èvisto nell’analizzare il quarto motivo, opposto tempestivamente,occorrerà tener presente che il decreto ingiuntivo pronunciato neiconfronti di persona defunta al momento della pronuncia ègiuridicamente inesistente e non nullo e, pertanto, non è possibilein base ad esso promuovere un'azione esecutiva, per evitare laquale non è necessaria una opposizione tardiva da parte di dettieredi in applicazione analogica di quanto stabilito dall'art. 650c.p.c., potendo l'inesistenza del titolo esecutivo essere dedotta conl'opposizione all'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9526 del12/08/1992).

Invero, poiché la notificazione della citazioneintroduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una personagià deceduta è giuridicamente inesistente (posto che la capacitàgiuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la17 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026morte) sono insanabilmente nulli (e siffatta nullità è rilevabileanche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) i provvedimentipronunciati nel corso del processo nei confronti del soggettodeceduto prima dell'inizio dello stesso (Cass., Sez. 2, Sentenza n.14360 del 06/06/2013).7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata nei terminidi cui in motivazione, con conseguente rinvio della causa, ancheper le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano, inpersona di diverso magistrato.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di cui inmotivazione, rigetta il primo e il quarto e dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata con riferimento almotivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, al Tribunale di Milano in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.7.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llegata al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difenso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pillon, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026avverso l’ordinanza n. 15988/2019 del Tribunale di Milanodepositata all’esito della camera di consiglio del 05/10/2020 enotificata il 16/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] faceva valere con un primo ricorsomonitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con un secondoricorso monitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) eRoberto Sabatini, in solido, un credito per il mancato pagamentodel compenso professionale, rispettivamente, di euro 18.673,82 edi euro 20.423,01 concernente un’attività giudiziale resa in sedepenale in esecuzione dell'incarico conferitogli, nel primo caso, daRoberto Sabatini, per ricevere assistenza in un procedimentopendente davanti alla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] nel quale era indagato per il reato di calunnia, oltre chein altri sette procedimenti penali nei quali figurava come personaoffesa, e, nel secondo caso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per ricevere assistenza in un procedimento pendente davanti allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, che livedeva indagati per concorso in falso e truffa aggravata.Costituendosi, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'inammissibilitàdell'opposizione ai due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivin. 26963/18 e n. 14/2019 del Tribunale di Milano, perché propostadall'ingiunto [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di GiulioSabatini) con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011, anziché contempestivo atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; conriferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 26963/18,2 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026eccepiva anche che, in ogni caso, il deposito del ricorso eraavvenuto oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del decretoingiuntivo.2. Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’opposizione,evidenziando che: a) non meritava di essere accolta la richiesta deldifensore del Sabatini di beneficiare di un ulteriore termine perprovvedere al deposito della nota autorizzata dal giudice relatoresino a 5 giorni prima dell’udienza a trattazione scritta del16.7.2020, atteso che il decreto ex art. 87.7, lett. h, d.l. n.18/2020 gli era stato comunicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) essendo state leprestazioni professionali per il pagamento delle quali l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] agito in sede monitoria rese in sede penale, l’attività sicollocava al di fuori dell’ambito di applicazione del rito sommariodi cognizione di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, con la conseguenzache il Sabatini non avrebbe potuto proporre l’opposizione conricorso, bensì procedere, nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., conla notifica di un atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c.;c) [OSCURATO:PERSONA], il 6 marzo 2019, ormai a ridosso dello scaderedell termine di cui all'art. 641 c.p.c. (13 marzo 2019), per quantoconcerneva il secondo decreto (n. 14/19) e, nel caso del primo (n.26963/18), oltre il termine (5 marzo 2019), aveva depositatotelematicamente il ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/11; d) ilricorso ex art. 14 d.lgs. 150/11 era stato notificato - unitamenteal decreto ex artt. 14 d.lgs. 150/11 e 702-bis c.p.c.- in data19.4.2019, ormai spirato il termine di 40 giorni per l'opposizione;e) pertanto, anche a prescindere dal profilo afferente alla tardivitàdel deposito del ricorso con riguardo al decreto ingiuntivo n.26963/18 (e considerata assorbita la questione inerente la3 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026prospettazione della fattispecie di cui all'art 650 c.p.c., contenutasoltanto nella memoria depositata dall'opponente il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), inogni caso, l'opposizione ai due decreti ingiuntivi era da consideraretardivamente avanzata senza possibilità di sanatoria, vieppiù se siconsiderava che il mutamento del rito di cui all’ultimo commadell’art. 4 d.lgs. 150/2011 non era applicabile nel caso in cui ilgiudizio è stato erroneamente radicato con uno dei procedimentispeciali al di fuori delle ipotesi in cui questi debbano essereutilizzati.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione exart. 111, settimo comma, Cost. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di settemotivi. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Dott. StefanoPepe ha concluso per iscritto nel senso di accogliere il secondomotivo del ricorso con rinvio della causa al Tribunale di Milano.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errataapplicazione degli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 150/2011, 702-ter c.p.c. e3, 21 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per non aver il Tribunale celebrato l’udienza telematica da remotoin presenza nonostante la richiesta in tal senso avanzata, in talguisa violando i diritti di difesa e di contraddittorio e precludendoglila possibilità di replicare alla memoria avversaria.1.1. Il motivo è infondato.In base all’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18:4 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026«[…] 6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivitàgiudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitariaregionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione,e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misureorganizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari,necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con leRegioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenzadel Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delleprescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'internodell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gliuffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procuragenerale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottated'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettividistretti.7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli ufficigiudiziari possono adottare le seguenti misure:a) […]h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono lapresenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante loscambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le soleistanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza delprovvedimento del giudice.[…]»5 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia daCovid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta,nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima,ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il dirittodella parte a discutere la controversia oralmente con quello diassicurare la tempestiva definizione della controversia stessa -espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una talescelta (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 594 del 08/01/2024).Orbene, nel caso di specie, il giudice relatore all’uopo delegato,dopo aver celebrato l’udienza del 28 gennaio 2020 e nel fissarel’udienza del 16 luglio 2020 in modalità di trattazione scritta, ha,con decreto emesso in data 29 maggio 2020 e comunicato il 1°giugno 2020, concesso alle parti termine fino a cinque giorni primadella stessa per il deposito di note difensive. Tuttavia, il Sabatiniha provveduto a depositarle solo in data 14 luglio 2010 e, quindi,tardivamente, chiedendo con le stesse, oltre che il rigettodell’istanza di rimessione in termini depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](con riferimento alla memoria di replica), la trattazione oraledell’udienza.D’altra parte, premesso che l’eccezione preliminare di erroneità,da parte del Sabatini, nella scelta del rito e del modello formale ditardività dell’opposizione ai decreti ingiuntivi, era stata formulatadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] già con la comparsa di costituzione e rispostadepositata in data 12 settembre 2019 (cfr. inizio pag. 2dell’ordinanza qui impugnata), il Sabatini ha avuto la possibilità (dicui si è avvalso) di depositare una memoria per replicare alleeccezioni preliminari sollevate dalla controparte (cfr. pag. 36 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026dell’ordinanza, secondo cui “L’opponente, in occasione dellamemoria autorizzata, depositata il 27 febbraio 2020, si è difeso inordine alla predetta eccezione” – di inammissibilità dell’opposizioneper tardività -), in tal guisa esercitando appieno il suo diritto didifesa.Del resto, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo puòrilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanzadel termine prescritto dall'art. 641 c.p.c. (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 24858 del 24/11/2011; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13594del 21/05/2019).E’ opportuno evidenziare che, sebbene a pagina 6 del ricorso ilricorrente abbia operato un generico cenno alla limitazione delledelega in favore del giudice relatore all’intera trattazione (anzichéalla sola istruzione) della controversia, trattasi di una meraprecisazione cui non ha fatto seguito, nel contesto del motivo,alcuno sviluppo.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ederrata applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 641 ss.c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che all’opposizione avverso ildecreto ingiuntivo riguardante compensi per prestazioni giudizialiin sede penale non si applichi il procedimento sommario dicognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. e, quindi, che la stessapossa essere proposta solo con atto di citazione, e non anche conricorso.2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.Cass., Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 hanno affermatoi seguenti due principi di diritto:7 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026a) la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942,introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in viamonitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna delcliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato,resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relativeall'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur;soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio conla proposizione di una domanda (riconvenzionale, dicompensazione o di accertamento pregiudiziale) nonesorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensidell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovràavvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il ritosommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dalprofessionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario acognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale acognizione piena), previa separazione delle domande;qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga,invece, alla competenza del giudice adito, troverannoapplicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmentepossono comportare lo spostamento della competenza sulladomanda, ai sensi dell'art. 14 (conf. Cass., Sez. 2, Sentenzan. 10864 del 24/04/2023);b) a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta:a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogoad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli8 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensidegli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successivaeventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art.702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplinaspeciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654c.p.c.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azionesia con il rito ordinario di cognizione sia con quello delprocedimento sommario ordinario codicistico disciplinatoesclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (conf. Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018).Un passaggio argomentativo rilevante ai nostri fini è quellocontenuto alle pagine 10-11 della sentenza, in base al quale «Sitratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e,quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato (olim anche ilprocuratore, quando si differenziavano le due figure) chiede la"liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svoltain un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioniprofessionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza conil mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, inmodo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale ocomplementare di quella propriamente processuale" (ex multis, ingenerale: Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007; per latransazione della lite, Cass. n. 25675 del 2009 e Cass. n. 5566 del2001, per l'estensione anche all'ipotesi in cui la transazione non sisia verificata con conciliazione in sede giudiziale; Cass. n. 2282 del1963 per l'estensione al difensore dell'avversario nella fattispeciedisciplinata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933; Cass. n. 6402del 1980 e n. 106 del 1981 per l'attività professionale relativa al9 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026precetto ed al pignoramento), restando, invece, esclusa l'attivitàprofessionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura,quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'eserciziodell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti agiudici speciali.».Questa Sezione è successivamente intervenuta specificamentesulla questione in esame, affermando che la controversia aventead oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per ladifesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alladisciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n.150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazionigiudiziali in materia civile -, ma a quella del processo ordinarioovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizioneex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizionemonocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento chedefinisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso percassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit.(Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021).In particolare, si è detto che, potendosi in siffatta evenienzal'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta diliquidazione di compensi maturati per la difesa in un processopenale, svolgere nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 ess. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario dicognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale incomposizione monocratica, occorre avere riguardo, ai fini dellaverifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primocaso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso10 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponenteoptare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tuttele controversie di competenza del Tribunale in composizionemonocratica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022;che ha inteso superare quanto affermato in senso contrario daCass., Sez. L, Sentenza n. 4330 del 13/02/2023).Non è, dunque, revocabile in dubbio che, nel giudizio per ilconseguimento di compensi per prestazioni professionali rese inprocedimenti penali, non è applicabile il rito speciale dellaliquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario dicognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario dicognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale incomposizione monocratica, non rientrando la controversianell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, checontempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942- il procedimento sommario di cognizione per i soli giudiziconcernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudizialirese in materia civile (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del12/07/2024).Non pare, poi, ostativa per l’introduzione del giudizio con ricorsoex art. 702 bis c.p.c. la previsione dell’art. 645 c.p.c., ove prescrivela forma della citazione (nel senso della piena alternatività del ritosommario al giudizio ordinario di cognizione: Corte cost.253/2020, par. 3). Proprio con riferimento alle controversie per icompensi in materia civile, pur in assenza di una espressa derogaalle forme dell’introduzione della causa, è prescritto, infatti,l’utilizzo del ricorso, a conferma che l’art. 645 c.p.c. non contemplauna modalità vincolante nei casi in cui il giudizio sia destinato a11 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026svolgersi in forme diverse da quelle del processo ordinario dicognizione. La compatibilità del regime dell’opposizione con il ritosommario speciale è ammessa esplicitamente da Cass. Sez. Un.4485/2018 cit. e ciò sia per la fase introduttiva che per losvolgimento del processo (ad es., ai fini della concessione o dellasospensione della provvisoria esecutività; art. 648 c.p.c.),considerato che in tali procedimenti non è consentita laconversione al rito ordinario (art. 3, comma primo, d.lgs. 150/2011che, per i giudizi regolati dal successivo art. 14, escludel’applicabilità dell’art. 702 ter, commi secondo e terzo, c.p.c.).Ristretto nei termini esposti il problema, residua da scrutinarecome qualificare, all’interno dell’alternativa che si è posta (benpotendo, come si è detto, l’opponente avvalersi del procedimentosommario ex art. 702 bis c.c., in virtù di una scelta consapevoledell’ingiunto che intenda ottenere una semplificazione dellatrattazione e dell’istruzione della causa di opposizione), l’azioneproposta dall’opponente, al fine di individuare la disciplina inconcreto applicabile.A tal proposito, Cass. n. 34501/2022, cit., ha affermato che,quando l'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto larichiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in unprocesso penale, sia proposta mediante deposito di ricorso,recante l'indicazione sia dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, siadell'art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad unaesatta qualificazione dell'azione in funzione della situazionededotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge,alla stregua del quale deve altresì verificare la tempestivitàdell'opposizione.12 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026A sua volta, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25543 del 31/08/2023 hachiarito che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenutodall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi aprestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme delprocedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. (ratione temporisvigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente lacorrispondente volontà nel ricorso introduttivo. In particolare, sel’opponente abbia chiaramente manifestato nell’atto introduttivo lavolontà di avvalersi del rito sommario di cognizione, è in base aldeposito del ricorso che va valutata la tempestività dell’opposizionein applicazione (non in violazione) delle regole processuali, nonessendovi ragioni per coltivare (o tutelare) aspettative circa ladefinitività del decreto ingiuntivo, potendo l’opposto riconoscere ilpercorso processuale prescelto dall’opponente attraverso l’esamedell’atto introduttivo fatta dall’opponente (per uno spunto in talsenso, cfr. Corte cost. 152/2000, che ha ritenuto infondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 641 c.p.c., nellaparte non prevede che il decreto ingiuntivo pronunciato nellematerie di cui all'art. 447 bis c.p.c. debba indicare all'ingiunto qualisiano le modalità attraverso le quali proporre opposizione,evocando il principio della legale conoscenza delle norme, essendola parte garantita dall’assistenza del difensore), senza chel’opponente venga a disporre di alcuna decadenza processuale.Non si avalla – in tal modo - neppure un’interpretazione abrogativadell’art. 645 c.p.c. (in tal senso, invece, Cass. 4330/2023),restando ferma la possibilità di introdurre il giudizio di opposizionecon citazione (nel qual caso il processo prosegue nelle formeordinarie): la possibilità di proporre l’opposizione con ricorso ex13 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026702 bis c.p.c. esige pur sempre che tale scelta sia espressioneconsapevole, adeguatamente manifestata nell’atto introduttivo,della volontà di ottenere una semplificazione dello svolgimento delprocesso, ferma altrimenti la generale previsione secondo cuil’opposizione va introdotta con citazione (con tutte le conseguenzein caso di errore sul rito, anche ai sensi dell’art. 156 c.p.c.).Nel caso di specie, il Sabatini, per stessa ammissione del resistente(cfr. pag. 3 del controricorso), ha impugnato i due decreti ingiuntivicon “ricorso sommario di cognizione in opposizione a decretoingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dirittidell’avvocato ex art. 14 D.L.GS. 1/9/2011 n. 150”.In conclusione, avendo il ricorrente chiaramente manifestato lavolontà di introdurre l’opposizione come ricorso sommario, latempestività dell’opposizione andava verificata in relazione alladata di deposito e non di notifica dell’atto introduttivo, depositoche – come ha affermato anche l’ordinanza impugnata – eraintervenuto, sia pure limitatamente al secondo decreto n. 14/2019(laddove per il primo n. 26963/2018 comunque il ricorso risultadepositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decretoingiuntivo), prima della scadenza del termine fissato dall’art. 641c.p.c., con conseguente tempestività dell’opposizione.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 641 ss. c.p.c., pernon aver il Tribunale considerato, con riferimento al secondodecreto ingiuntivo, che, se avesse fissato l’udienzatempestivamente, egli avrebbe senz’altro potuto notificarel’opposizione (id est, il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione14 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026dell’udienza di comparizione) rispettando il termine di 40 giorniprescritto dalla legge.3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 150/2011 e 156, comma 3, e650 c.p.c., per non aver il Tribunale applicato il mutamento del ritodi cui all’art. 4 citato, nonostante egli avesse tempestivamentedepositato gli avvisi e l’allegata copia conforme del ricorso (tramitei quali l’opposto aveva avuto conoscenza o, comunque, legaleconoscibilità dell’opposizione), e per non aver riconosciutol’applicabilità dell’art. 650 c.p.c., nonostante egli avesse dedotto diessere assente dal territorio italiano (conducendo un’impresa inEtiopia).4.1. Il motivo va analizzato limitatamente al secondo profilo,restando la prima doglianza assorbita nell’accoglimento delsecondo motivo (fermo restando che la disciplina di mutamento delrito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 è applicabile soloquando una controversia viene promossa in forme diverse daquelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto – Cass.,Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022 – e non anche nel casocontrario, in cui il giudizio sia stato erroneamente radicato con unodei procedimenti speciali al di fuori delle ipotesi in cui questidebbano essere utilizzati), ed è infondato.Anche a voler soprassedere sul rilievo secondo cui laprospettazione della fattispecie di cui all’art. 650 c.p.c. sarebbeemersa, da parte della difesa del Sabatini, solo tardivamente nellamemoria depositata in data 27.2.2020, ai fini dell'opposizionetardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza15 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in unaforza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattereoggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento perforza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essereinvocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decretodeterminata da assenza dalla propria residenza, configurandosil'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabileall'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere laricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nelperiodo di assenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25737 del24/10/2008; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17922 del04/07/2019).Ragion per cui corretta è l’affermazione del Tribunale a mente dellaquale “nulla, comunque, potrebbe rilevare l’allegata assenzadall’Italia della parte” (cfr. inizio pag. 4 dell’ordinanza).5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 1 c.c., per non aver il Tribunale consideratoche [OSCURATO:PERSONA] era deceduto ancor prima che fosse emesso ildecreto ingiuntivo, con la conseguenza che quest’ultimo dovevaritenersi giuridicamente inesistente, al pari della sua notificazione.Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione ed errataapplicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 25 e 111 Cost., 151 disp.Tribunale considerato che la controparte, richiedendocontestualmente due decreti ingiuntivi iscritti a ruolo presso ilmedesimo ufficio giudiziario in pari data, aveva violato il divieto difrazionamento del credito.16 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026Con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione ed errataapplicazione dell’art. 1 c.c., per non aver esaminato le suededuzioni concernenti l’insussistenza dei crediti vantati dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per la mancata pattuizione di compensi (e, anzi, perl’accordo di gratuità raggiunto), per l’assenza di qualsiasi atto dinomina e per l’essere egli seguito da altri legali di fiducia, nonchéper la duplicazione di determinate voci richieste dal professionista.6. I motivi dal quinto al settimo dovranno essere analizzati in sededi rinvio, non avendo il Tribunale esaminato le relative doglianzereputandole assorbite nell’accoglimento dell’eccezionepregiudiziale di rito.Tuttavia, nella presente sede, premesso che [OSCURATO:PERSONA] èdeceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (vale a dire, ancor prima che venisseemesso il d.i. n. 14/2019 anche nei suoi confronti) e che il decretoingiuntivo pronunciato a carico del medesimo è stato, come si èvisto nell’analizzare il quarto motivo, opposto tempestivamente,occorrerà tener presente che il decreto ingiuntivo pronunciato neiconfronti di persona defunta al momento della pronuncia ègiuridicamente inesistente e non nullo e, pertanto, non è possibilein base ad esso promuovere un'azione esecutiva, per evitare laquale non è necessaria una opposizione tardiva da parte di dettieredi in applicazione analogica di quanto stabilito dall'art. 650c.p.c., potendo l'inesistenza del titolo esecutivo essere dedotta conl'opposizione all'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9526 del12/08/1992). Invero, poiché la notificazione della citazioneintroduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una personagià deceduta è giuridicamente inesistente (posto che la capacitàgiuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la17 di 18Numero registro generale 32425/2020Numero sezionale 1788/2026Numero di raccolta generale 23118/2026Data pubblicazione 13/07/2026morte) sono insanabilmente nulli (e siffatta nullità è rilevabileanche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) i provvedimentipronunciati nel corso del processo nei confronti del soggettodeceduto prima dell'inizio dello stesso (Cass., Sez. 2, Sentenza n.14360 del 06/06/2013).7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata nei terminidi cui in motivazione, con conseguente rinvio della causa, ancheper le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano, inpersona di diverso magistrato. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso nei limiti di cui inmotivazione, rigetta il primo e il quarto e dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata con riferimento almotivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, al Tribunale di Milano in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.7.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo18 di 18
Sentenza Cassazione n. 23118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris