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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 654/2025

ECLI:EU:C:2025:416
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 5 giugno 2025 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]811/23 P

[OSCURATO:PERSONA] europea contro

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA] GmbH [Impugnazione — Politica commerciale comune — Regolamento (UE) n. 654/2014 — Misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio e acciaio — Misure di «riequilibrio» sotto forma di dazi addizionali ad valorem applicati a determinate categorie di prodotti — Diritto di essere ascoltato]

I. Introduzione

1. «Per me, la parola più bella nel dizionario è tariffa doganale, ed è la mia parola preferita», ha dichiarato di recente il presidente degli [OSCURATO:PERSONA] J. [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ).

2. Il fascino del presidente [OSCURATO:PERSONA] per le tariffe doganali risale almeno al suo primo mandato presidenziale, se non a prima.

Nel 2018, su sua istruzione, gli [OSCURATO:PERSONA] avevano imposto dazi ad valorem su varie tipologie di prodotti di acciaio di diversa origine, compresi quelli provenienti dall’Unione europea.

In risposta, l'Unione europea ha adottato misure di riequilibrio sotto forma di dazi addizionali ad valorem su determinate linee tariffarie della nomenclatura combinata ( 3 ) (in prosieguo: la «NC»).

3. Una delle categorie di prodotti finite nel mirino di tale confronto geopolitico era quella corrispondente al codice NC 9613 80 00 (in prosieguo: «altri accendini e accenditori»), su cui il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento contestato») ha imposto un dazio addizionale ad valorem del 25%.

4. L'accendino «[OSCURATO:PERSONA]», prodotto americano per eccellenza, rientra in tale categoria di prodotti.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 5 ) hanno impugnato il regolamento contestato dinanzi al Tribunale.

Uno dei loro argomenti era che avrebbero dovuto essere ascoltati prima dell'imposizione di tali dazi.

5. Nella sentenza del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑402/20, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:640), il Tribunale ha accolto tale argomento.

6. [OSCURATO:PERSONA] europea ha impugnato tale sentenza sostenendo, tra l’altro, che il diritto di essere ascoltati, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non è applicabile nel caso di specie.

Concordo con tale parere.

II. Fatti all’origine della controversia A. Il procedimento amministrativo

7. I fatti all’origine della controversia in esame sono esposti ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata.

È opportuno ribadire quanto segue.

8. In data 2 marzo 2018, il presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato sul suo account Twitter, oltre ad altri argomenti, quanto segue: «Dobbiamo proteggere il nostro paese e i nostri lavoratori.

La nostra industria siderurgica versa in una situazione critica. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]!» ( 6 ).

9. L'8 marzo 2018, gli [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato misure sotto forma di un dazio ad valorem del 25% sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, tra cui prodotti provenienti, tra l’altro, dall’Unione europea, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata ( 7 ).

10. Il 16 maggio 2018, in risposta a tali misure, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 ( 8 ) per applicare, gradualmente, dazi doganali addizionali a determinati prodotti provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA].

La gamma selezionata di prodotti coperti dai codici NC che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento comprende mais dolce, mirtilli rossi, tabacco non lavorato, prodotti per il trucco, abbigliamento, prodotti in acciaio, bourbon whiskey, carta, calzature, articoli per uso domestico, lavatrici, batterie, veicoli a motore, motocicli, navi da pesca e motonavi.

11. Il 18 maggio 2018, l'Unione europea ha notificato al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) la proposta di sospensione delle concessioni e di altri obblighi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, con riferimento ai codici NC elencati nel regolamento di esecuzione 2018/724 ( 9 ).

12. Il 24 gennaio 2020, gli [OSCURATO:PERSONA] hanno esteso i dazi ad alcuni prodotti derivati dall’acciaio e dell’alluminio, applicabili a decorrere da tale data, sempre con durata illimitata ( 10 ).

13. Il 6 marzo 2020, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») ( 11 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il parere delle parti interessate, attraverso una comunicazione pubblicata sul sito Internet della direzione generale (DG) del Commercio della [OSCURATO:PERSONA] ( 12 ).

La raccolta di informazioni richiesta dalla DG Trade riguardava già allora, tra l'altro, il codice NC 9613 80 00 ( 13 ).

14. [OSCURATO:PERSONA] non si è avvalsa di tale possibilità.

15. Il 7 aprile 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato il regolamento contestato.

16. In detto regolamento, essa spiega che «malgrado gli [OSCURATO:PERSONA] abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia» ( 14 ).

Di conseguenza, e poiché le consultazioni con gli [OSCURATO:PERSONA] non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente, l'Unione europea ha esercitato il proprio diritto di sospensione e il diritto di riequilibrare le concessioni, conformemente all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di applicazione ( 15 ).

17. I provvedimenti appropriati al riguardo hanno assunto la forma di misure di politica commerciale consistenti nella sospensione delle concessioni tariffarie e nell’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati ( 16 ).

18. Per i prodotti che rientrano nell’ambito del codice NC 9613 80 00 [«altri accendini» e che si collocano nella categoria «accendini ed accenditori, esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini»], ciò ha comportato l'imposizione di un dazio addizionale ad valorem del 20%. ( 17 ) Secondo il regolamento contestato, «[n]ell’elaborare e selezionare tali misure, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del» regolamento di applicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato criteri oggettivi ( 18 ).

19. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare misure di politica commerciale ad un livello «sostanzialmente equivalente al livello delle concessioni o degli altri obblighi interessati dalla misura di salvaguardia, conformemente alle condizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia».

20. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, le misure di politica commerciale di cui trattasi sono determinate in base ai seguenti criteri: «a) efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali»; «b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi»; «c) disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione»; «d) assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure»; e «e) eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti nell'ambito di accordi commerciali internazionali in relazione ai casi di cui all'articolo 3» del regolamento di applicazione.

21. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, secondo una nota del 26 marzo 2020 della DG Commercio, nell’ambito della procedura di raccolta delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento di applicazione, «la valutazione delle varie osservazioni presentate dalle parti interessate ha rispecchiato i criteri pertinenti conformemente al regolamento di applicazione, segnatamente le lettere b) e c) di cui sopra.

Tali criteri hanno guidato in primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] nella selezione dei prodotti.

Dal momento che le misure previste sono tariffe doganali applicate alla frontiera, la condizione di cui alla lettera d) è soddisfatta.

Il criterio di cui alla lettera e) non si applica poiché l'accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia non stabilisce ulteriori criteri specifici al di là dell'equivalenza sostanziale.

Il criterio a) non è applicabile alla situazione in quanto riguarda altre ipotesi previste dal regolamento di applicazione» ( 19 ).

22. Il regolamento contestato è entrato in vigore il 6 aprile 2020 ( 20 ).

23. Il 7 aprile 2020, l'Unione europea ha notificato al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC le misure imposte dal regolamento contestato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia ( 21 ).

24. Dopo che gli [OSCURATO:PERSONA] hanno annunciato, il 31 ottobre 2021, la sospensione delle loro misure per un periodo fino al 31 dicembre 2023, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso le misure imposte dal regolamento contestato fino al 31 dicembre 2023 ( 22 ).

B. La sentenza impugnata

25. Gli accendini «antivento» meccanici in metallo fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA]. negli [OSCURATO:PERSONA] sono importati nell'Unione europea dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH con il codice NC 9613 80 00 (in prosieguo: il «prodotto in questione»).

Tale codice NC rientra nell’ambito di applicazione del regolamento contestato.

26. Il 30 giugno 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento del regolamento contestato.

27. Il 18 ottobre 2023, il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata, con la quale ha annullato il regolamento contestato nella parte in cui riguarda prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di essere ascoltata nel corso della procedura che ha portato all’adozione di tale regolamento.

28. In sostanza, tale sentenza è strutturata come segue.

29. Per quanto riguarda la questione della ricevibilità, il Tribunale ha preso in considerazione unicamente la situazione della [OSCURATO:PERSONA]. ( 23 ).

30. Innanzitutto, tale giudice ha spiegato che la [OSCURATO:PERSONA]. era individualmente interessata dal regolamento contestato in ragione di «un complesso di elementi di fatto e di diritto costitutivi di una situazione particolare che [la] caratterizza rispetto a qualsiasi altro operatore economico» ( 24 ).

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che il regolamento contestato riguardasse direttamente la [OSCURATO:PERSONA]., tra l’altro, perché tale regolamento incideva sul diritto di accesso di tale società al mercato dell'Unione. ( 25 ) In terzo luogo, tale giudice ha ritenuto che detta società conservasse un interesse ad agire, malgrado la sospensione del regolamento contestato, per evitare che le illegittimità contestate si ripetessero in futuro ( 26 ).

31. Per quanto riguarda il merito del ricorso, il Tribunale ha immediatamente esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere una violazione del principio di buona amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ).

32. In primo luogo, il Tribunale ha valutato il motivo della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del regolamento di applicazione.

Esso ha rilevato che in applicazione di tale disposizione la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad informare le parti interessate della procedura di raccolta delle informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , ma che era sufficiente un annuncio di tale procedura tramite notifica pubblicata sul sito web della DG Commercio ( 28 ).

33. In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto autonomo di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

Al riguardo, esso si è basato sull’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta ( 29 ).

Secondo tale giudice, le misure di riequilibrio imposte in forza dell'articolo 4 del regolamento di applicazione sono «destinate (…) ad avere ripercussioni economiche negative sull’attività delle imprese degli [OSCURATO:PERSONA] che esportano verso l’Unione i prodotti a cui si applicano tali misure» ( 30 ).

Di conseguenza, una siffatta misura, «anche se non viene adottata all’esito di una procedura individuale nei confronti delle imprese esportatrici dei prodotti da essa interessati, può costituire una misura tale da incidere in modo negativo sugli interessi di dette imprese», per cui «non si può escludere» che tali imprese possano avvalersi del diritto di essere ascoltate» ( 31 ).

34. Al contempo, il Tribunale ha ritenuto che l'articolo 9 del regolamento di applicazione non costituisse un'attuazione del diritto di essere ascoltati, nella misura in cui prevede l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di chiedere informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per merci o servizi specifici e non informazioni sugli interessi particolari delle imprese lese dalle misure dell'Unione proposte ( 32 ).

35. Alla luce di tali premesse, e poiché la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere lesa dalle misure introdotte dal regolamento contestato, il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere a tale parte la possibilità di essere ascoltata nel corso della procedura di adozione del regolamento contestato ( 33 ).

36. Infine, il Tribunale ha ritenuto che la violazione del diritto di essere ascoltati avrebbe potuto incidere sull'esito della procedura.

Esso ha ritenuto che se alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato concesso il diritto di essere ascoltata, «non si può escludere che il regolamento [contestato] avrebbe avuto un contenuto diverso» ( 34 ).

37. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha accolto il quinto motivo di ricorso e ha annullato il regolamento contestato senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

C. Procedimento dinanzi alla Corte

38. Con impugnazione depositata il 26 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, respingere il quinto motivo relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

39. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

40. Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno esercitato il loro diritto di replica e di controreplica.

Non si è tenuta alcuna udienza.

III. Analisi

41. La Corte ha chiesto che la mia analisi sia incentrata sul primo motivo di impugnazione.

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che aveva violato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di essere ascoltata, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta ( 35 ).

42. Il motivo d’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre punti di argomentazione.

Nel primo punto si sostiene che il Tribunale ha ignorato il fatto che l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta non si applica agli atti di portata generale.

Nel secondo punto si afferma poi che il regolamento contestato non costituiva un «provvedimento individuale».

Infine, nel terzo punto si sostiene che anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto il diritto di essere ascoltata con riferimento all'adozione del regolamento contestato, tale diritto sarebbe stato rispettato attraverso la procedura di raccolta delle informazioni svolta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione.

43. Seguirò la struttura della [OSCURATO:PERSONA] e tratterò in successione gli argomenti relativi ai tre punti (sezione A).

Pur proponendo alla Corte di accoglierli tutti e tre, concluderò che lo stato del procedimento non consente di statuire definitivamente sulla controversia e che, di conseguenza, la causa deve essere rinviata al Tribunale (sezione B).

A. Primo motivo di impugnazione

1. Primo punto: l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta non si applica agli atti di portata generale

44. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sebbene il Tribunale abbia correttamente rilevato che l'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta è limitato ai provvedimenti individuali ( 36 ), esso non ha applicato tale requisito alla procedura che ha portato all'adozione del regolamento contestato, dal momento che tale atto di diritto dell'Unione non costituisce un provvedimento individuale ai sensi di tale disposizione ( 37 ).

45. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha disatteso il requisito relativo al provvedimento individuale, risultante dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, e che la sentenza impugnata non afferma il contrario.

46. Pur concordando con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la sentenza impugnata non lo affermi espressamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione nel sostenere che il Tribunale sembra interpretare e applicare l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, come se il requisito del «provvedimento individuale» ivi previsto non esistesse, con la conseguenza che tale giudice sembra ritenere che un effetto lesivo per una persona sia sufficiente a far scattare il diritto ad essere ascoltato ( 38 ).

47. Tale approccio è manifestamente errato.

48. Già dalla formulazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e dalla giurisprudenza pertinente ( 39 ) risulta che il diritto di essere ascoltato ai sensi di tale disposizione si applica in presenza di due condizioni, in primo luogo, che il provvedimento sia individuale e adottato nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso nei confronti di una persona e, in secondo luogo, che il provvedimento da adottare possa essere lesivo per tale persona.

49. È sulla base di tale logica che la Corte ha dichiarato che il diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, si applica unicamente in un procedimento in cui l'amministrazione adotta un provvedimento individuale nei confronti di una persona e non in una procedura che conduce all’adozione di un atto di portata generale ( 40 ).

50. Vi sono importanti ragioni di ordine politico a giustificazione di tale limitazione.

La maggior parte degli atti di applicazione generale, se non tutti, è suscettibile di essere lesivo per almeno una persona fisica o giuridica, sia essa identificabile in anticipo o meno.

Sebbene, come sostenuto anche dalla [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto dell'impatto che tali misure possono avere sulle persone fisiche o giuridiche, esse non sono tuttavia tenute a prendere in considerazione le circostanze particolari di tali persone.

51. Di conseguenza, l’incidenza generale su una persona di un tale provvedimento non può essere sufficiente per far scattare il diritto di essere ascoltato, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

52. Come giustamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il contrario, vale a dire concedere il diritto di essere ascoltato a ogni persona che potrebbe essere interessata da un atto di portata generale, sarebbe inattuabile nella pratica.

53. Tuttavia, anche ammettendo di trovare un modo per condurre tale accertamento, sarebbe comunque impossibile identificare e informare tutte le persone interessate da un atto di portata generale, al fine di ascoltarle.

54. In materia di politica commerciale comune, ciò è dovuto al fatto che, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti rivolti alle parti dal Tribunale, essa non dispone neppure di un elenco di importatori di un determinato prodotto.

Né ha accesso ai dati individuali, che consentirebbe l'identificazione delle persone potenzialmente interessate.

55. Ne consegue che per motivi sia giuridici che pratici, il diritto «individuale» di essere ascoltato, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, può sorgere solo in relazione a singoli provvedimenti ( 41 ).

56. Occorre pertanto accogliere il primo punto del primo motivo di impugnazione.

2. Secondo punto: il regolamento contestato non costituisce un «provvedimento individuale»

57. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che il regolamento contestato costituisce, per la [OSCURATO:PERSONA], un «provvedimento individuale», ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

58. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA].

59. In primo luogo, il provvedimento contestato è un regolamento, un atto che, in virtù dell'articolo 288, secondo comma, TFUE, ha portata generale per tutti i soggetti di diritto dell'Unione.

60. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione nel sostenere, in sostanza, che la sola forma non è decisiva per escludere la possibilità che il regolamento contestato possa contenere decisioni individuali nei confronti di persone specifiche, tali da rendere applicabile il diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta ( 42 ).

61. È questo il caso, ad esempio, nei settori dell’antidumping e delle misure restrittive, in cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Unione europea adottano regolamenti volti ad imporre determinate misure a persone fisiche o giuridiche ad nominem .

Tali misure, anche se generalmente adottate sotto forma di regolamento, presentano per alcune persone fisiche e giuridiche le caratteristiche proprie di una decisione, in quanto riflettono la posizione finale assunta dalle istituzioni dell'Unione europea a seguito di un procedimento amministrativo riguardante la loro situazione particolare ( 43 ).

62. Per questa ragione, tali persone fisiche e giuridiche possono far valere il diritto di essere ascoltate come se il regolamento fosse destinato a loro, anche se il diritto derivato dell'Unione non prevede tale possibilità ( 44 ).

63. Il regolamento contestato, tuttavia, è diverso.

64. Esso determina oggettivamente delle situazioni e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in termini generali ed astratti ( 45 ).

65. Nel caso di specie, esso si applica a tutte le importazioni dagli [OSCURATO:PERSONA] che rientrano nel codice NC 9613 80 00.

66. A tal fine, il regolamento contestato non utilizza le informazioni riguardanti le attività commerciali delle persone fisiche e giuridiche cui esso si applica.

67. Né è diretto contro la condotta di un’impresa specifica ( 46 ) o rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] ( 47 ).

68. Piuttosto, come ha chiarito lo stesso Tribunale, il regolamento contestato mira, in via generale, a esercitare pressione sugli [OSCURATO:PERSONA] affinché modifichino le loro pratiche ( 48 ).

69. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere che il regolamento contestato è un provvedimento individuale ad essa indirizzato e che quindi essa avrebbe dovuto avere il diritto di essere ascoltata prima della sua adozione.

70. Nessuna giurisprudenza richiamata dal Tribunale fornisce una base per giungere ad una conclusione opposta ( 49 ).

71. Il fatto che lo svolgimento della procedura di adozione del regolamento contestato abbia portato la [OSCURATO:PERSONA] a individuare una persona i cui interessi potrebbero essere lesi ( 50 ) o che tale istituzione fosse a conoscenza del fatto che il prodotto in questione rientrava nelle categorie di prodotti oggetto di tale atto ( 51 ), peraltro identificate di propria iniziativa ( 52 ), non significa che il regolamento contestato sia stato adottato nell'ambito di un procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] o ad essa riferito.

72. Tali fatti da soli non rendono il regolamento contestato un provvedimento individuale nel senso richiesto per l'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

73. Sarebbe infatti preoccupante se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza della situazione e dei principali operatori del mercato statunitense nel settore in cui tale istituzione ha deciso di imporre misure di riequilibrio, per il semplice motivo che, conformemente al regolamento di applicazione, tali misure devono, tra l'altro, essere selezionate e concepite per indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali applicabili ( 53 ).

74. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione nel sostenere che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che il regolamento contestato costituisce, per la [OSCURATO:PERSONA], un «provvedimento individuale», ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

75. Tale conclusione non è inficiata dall'argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe contraddittorio riconoscere la ricevibilità della presente impugnazione, da un lato, ma contestare l'applicabilità del diritto di essere ascoltato, dall'altro.

76. Al riguardo, è sufficiente osservare che la Corte ha già avuto occasione di spiegare che il fatto che una parte sia direttamente e individualmente interessata da un atto di portata generale non significa che a tale parte debba essere stata data la possibilità di essere ascoltata nell’ambito della procedura alla base della sua adozione ( 54 ).

77. Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], per beneficiare del diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, non è sufficiente che una persona sia individualmente interessata da un provvedimento.

La procedura in questione deve altresì condurre a un «provvedimento individuale».

78. Ciò si spiega con le diverse finalità delle condizioni di legittimazione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e delle condizioni per il riconoscimento del diritto (individuale) di essere ascoltati ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

Da un lato, il riconoscimento della legittimazione ad agire di una persona fisica o giuridica dinanzi ai giudici dell'Unione ha lo scopo di consentire alla persona lesa da un provvedimento di contestarne la validità giuridica.

Dall’altro, il diritto di essere ascoltato ha lo scopo di consentire a una persona di evitare l'adozione di una decisione nei suoi confronti, qualora tale decisione possa ledere la sua situazione personale ( 55 ).

79. Pertanto, per ottenere l'accesso ai giudici dell'Unione, è sufficiente che un provvedimento individualizzi la persona interessata, anche se non è stato adottato tenendo conto di tale persona.

80. Al contrario, per beneficiare del diritto di essere ascoltato in una procedura amministrativa, tale procedura deve essere svolta con l’obiettivo di rispondere alla situazione individuale della persona interessata e concludersi con un atto che potrebbe essere lesivo nei suoi confronti.

81. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente sostenuto che la conclusione secondo cui una persona fisica o giuridica è individualmente interessata da un atto di portata generale non significa necessariamente che il provvedimento in questione costituisca un «provvedimento individuale» ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

82. Occorre pertanto accogliere anche il secondo punto del primo motivo di impugnazione.

3. Terzo punto: il diritto di essere ascoltati è stato rispettato attraverso la procedura svolta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione

83. Nel terzo punto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma sostanzialmente che, anche qualora il diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta fosse applicabile alla situazione in esame, tale diritto sarebbe stato rispettato attraverso la procedura di raccolta delle informazioni svolta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione. a) Ricevibilità

84. Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la ricevibilità di tale argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa ritiene che il motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] relativo a tale argomento non abbia individuato con sufficiente precisione i punti pertinenti della sentenza impugnata.

L’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto non soddisfa pertanto i requisiti previsti dall'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Tale disposizione stabilisce che «i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione».

85. Non concordo.

86. Come spiega la [OSCURATO:PERSONA], tale requisito procedurale non dovrebbe essere inteso in modo eccessivamente formalistico, al punto da richiedere, in ogni caso, il riferimento preciso ai punti della sentenza impugnata.

87. La logica soggiacente all'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura è quello di consentire alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità su un atto di diritto dell'Unione ( 56 ).

88. Pertanto, tale disposizione costituisce un'espressione dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i quali richiedono che, nell'esercizio del suo mandato nell'ambito di un'impugnazione, la Corte sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia.

89. Tale requisito è soddisfatto quando il ricorso di impugnazione indica, attraverso i motivi e gli argomenti dedotti, gli elementi della sentenza impugnata di cui si chiede l'annullamento ( 57 ).

90. Come riconosciuto dalla Corte, ciò può avvenire o identificando espressamente i motivi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, «o mediante citazione o riproduzione degli elementi che vi figurano, consentendo pertanto di identificarl[i]» ( 58 ).

91. Nella causa in esame, con il terzo punto del primo motivo di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] non si limita a contestare, in sostanza, la conclusione del Tribunale secondo cui l'articolo 9 del regolamento di esecuzione non darebbe attuazione al diritto di essere ascoltato, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, ma identifica altresì con precisione i punti della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento ( 59 ).

92. Ne consegue che l'impugnazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura e l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’irricevibilità deve quindi essere respinto. b) Merito

93. Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che «qualora un’impresa, i cui interessi possano essere lesi dalle misure previste da un atto di esecuzione adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento di applicazione], non abbia partecipato a una tale raccolta di informazioni, non si può ritenere che il suo diritto di essere ascoltata, quale garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, non sia stato violato per il solo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto al suo obbligo di organizzare detta raccolta, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento» ( 60 ).

94. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale lettura dell'articolo 9 del regolamento di applicazione, ritenendo che l'interpretazione di tale disposizione da parte del Tribunale possa incoraggiare le parti interessate a non partecipare alle procedure di raccolta delle informazioni quali quelle svolte nel caso di specie, al solo scopo di contestare successivamente la validità dell'atto di diritto dell'Unione che ne risulta, invocando una violazione dei diritti della difesa.

95. Come ho già spiegato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, il diritto di essere ascoltato nell’ambito di una procedura che conduce all'adozione di atti di portata generale, come nel caso del regolamento contestato, non può essere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

96. Ciò premesso, in un sistema basato sul principio della democrazia partecipativa ( 61 ), in cui le persone che potrebbero essere interessate da atti di portata generale adottati dall'amministrazione devono avere la possibilità di esprimere i propri interessi e spiegare le proprie preoccupazioni ( 62 ), tale possibilità può essere offerta attraverso una qualche sorta di procedura di raccolta delle informazioni prima dell'adozione di tali atti, come quella prevista nell'articolo 9 del regolamento di applicazione.

97. Nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha riscontrato alcun problema con riferimento alla trasparenza e all’apertura di tale procedura, nella misura in cui essa è stata organizzata in relazione all'adozione del regolamento contestato ( 63 ).

98. Né la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale conclusione mediante un ricorso incidentale.

99. Si può quindi concludere che, nel caso di specie, il diritto di essere ascoltati nelle procedure che conducono all'adozione di atti di portata generale è stato rispettato, nella misura in cui tale diritto possa ritenersi esistente ai sensi del diritto dell'Unione, indipendentemente dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

100. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato a tale procedura di raccolta delle informazioni, pur essendo stata informata della sua esistenza tramite una notifica pubblicata sul sito Internet della DG Commercio, non incide su tale conclusione.

101. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a tale procedura, avrebbe potuto far valere le argomentazioni che sostiene avrebbero potuto incidere sul contenuto del regolamento contestato, segnatamente che «al momento dell’adozione del regolamento [contestato], le misure di riequilibrio previste nei confronti dei loro prodotti costituivano la forma più severa delle misure di riequilibrio previste, in termini sia di ampiezza che di importo, comparate a quelle che riguardavano altre industrie degli [OSCURATO:PERSONA]», che «il carattere particolarmente severo di una misura che riguarda una sola impresa e fa gravare interamente su di essa le conseguenze delle misure di riequilibrio di cui trattasi o, ancora, il fatto che i loro prodotti non hanno alcun nesso con quelli oggetto delle misure di salvaguardia adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America, sicché le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono, quindi, idonee a compensare gli effetti di dette misure di salvaguardia», e che «mirandole specificamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una misura discriminatoria, mentre aveva la possibilità di scegliere altri prodotti che avrebbero riguardato più imprese e di ripartire più equamente le misure di riequilibrio in questione» ( 64 ).

102. Pertanto, anche qualora fosse vero che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di una sorta di diritto «generale» di essere ascoltata prima dell'adozione di un atto di portata generale da parte della [OSCURATO:PERSONA], al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, tale diritto non sarebbe stato violato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze del caso di specie.

103. Di conseguenza, propongo alla Corte di accogliere anche il terzo punto dell'argomentazione e, con esso, il primo motivo di impugnazione nel suo complesso.

B. Conseguenze

104. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

105. Nel caso di specie, tale condizione non è soddisfatta.

106. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato soltanto il quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].

107. Per le ragioni che precedono, considero tale motivo infondato.

Occorre quindi respingerlo.

108. Tuttavia, poiché il Tribunale non ha esaminato i primi quattro motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso, che riguardano la fondatezza del regolamento contestato e, in parte, un esame che implica una valutazione di fatto complessa ( 65 ) la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari per statuire in via definitiva ( 66 ).

109. Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui restanti motivi e argomenti dedotti dinanzi allo stesso, riservando le spese.

IV. Conclusioni

110. Alla luce di quanto sopra esposto suggerisco che la Corte di giustizia voglia: – annullare la sentenza del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(T‑402/20, EU:T:2023:640);

– respingere il quinto motivo come infondato; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sui restanti motivi e argomenti dedotti dinanzi allo stesso e – riservare le spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2

V. Leonard, J., «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] is “the [OSCURATO:PERSONA]”» , https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-10-15/ in-trump-s-economic-plan-tariff-is-the-most-beautiful-word, 15 ottobre 2024. 3 Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1). 4 Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] del 6 aprile 2020 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America (GU 2020, L 109, pag. 10). 5 Nella sua comparsa di risposta alla presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] indica che la [OSCURATO:SOCIETA] ha cessato di esistere. 6 V.

[OSCURATO:PERSONA]

, tweet del 2 marzo 2018, disponibili all'indirizzo: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/tweets-march-2-2018. 7

V. Registro federale degli [OSCURATO:PERSONA], proclamazione n. 9705 dell’8 marzo 2018, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2018-05478.

Tali tariffe doganali sono state successivamente rinviate al 1º maggio 2018 e quindi al 1º giugno 2018; v.

Registro federale degli [OSCURATO:PERSONA], proclamazione n. 9711 del 22 marzo 2018, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2018 06425, e proclamazione n. 9740 del 30 aprile 2018, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2018-09841. 8 Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America (GU 2018, L 122, pag. 14).

Con riferimento ai motocicli, tali dazi sono stati oggetto di un procedimento che si è concluso con la sentenza del 21 novembre 2024, HarleyDavidson [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(C‑297/23 P, EU:C:2024:971).

9

V. OMC, Comitato per le misure di salvaguardia, Immediate notification under Article 12.5 of the Agreement on Safeguards to the Council for Trade in Goods of proposed suspension of concessions and other obligations referred to in paragraph 2 of the Article 8 of the Agreement on Safeguards [Notifica immediata al Consiglio ai sensi dell'articolo 12.5 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia per il commercio dei beni della proposta di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell’Accordo sulle misure di salvaguardia], G/SG/N/12/EU/1, pag.

1. 10

V. Registro federale degli [OSCURATO:PERSONA], proclamazione n. 9980 del 24 gennaio 2020, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2020‑01806. 11 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU 2014, L 189, pag. 50). 12

V. sentenza impugnata, punto

7. 13 Al punto 7 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che «tra le misure ipotizzate al termine di detta raccolta [di informazioni]» la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato la possibilità di applicare dazi addizionali ad valorem ai prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80

00. Tuttavia, dal fascicolo del Tribunale mi risulta che il questionario pubblicato sul sito Internet della DG Trade già indicasse la possibilità di aumentare i dazi doganali per i prodotti rientranti in tale codice NC. 14

V. considerando 2 del regolamento contestato. 15

V. considerando 8 e 9 del regolamento contestato. 16

V. considerando 9 del regolamento contestato. 17

V. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento contestato. 18

V. considerando 10 del regolamento contestato. 19 Tale documento è registrato con il riferimento Ares(2020)1798978 ed è stato allegato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla replica a livello del Tribunale. 20

V. articolo 3 del regolamento contestato. 21

V. OMC, Comitato per le misure di salvaguardia, Immediate notification under Article 12.5 of the Agreement on Safeguards to the Council for Trade in Goods of proposed suspension of concessions and other obligations referred to in paragraph 2 of the Article 8 of the Agreement on Safeguards [Notifica immediata al Consiglio ai sensi dell'articolo 12.5 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia per il commercio dei beni della proposta di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell’dell'Accordo sulle misure di salvaguardia], G/SG/N/12/EU/1, pag.

1. 22 Articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della [OSCURATO:PERSONA], del 26 novembre 2021, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU 2021, L 426, pag. 41). 23

V. sentenza impugnata, punti 44 e 45. 24 Sentenza impugnata, punti 30 e 31. 25 Sentenza impugnata, punto 41. 26

V. sentenza impugnata, punto

47. 27 Il Tribunale non si è pronunciato sugli altri quattro motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, in primo luogo, la violazione del principio di proporzionalità; in secondo luogo, la violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento; in terzo luogo, un errore manifesto di valutazione di diritto e di fatto per non avere fornito una motivazione adeguata in ordine alla selezione del prodotto in questione e, in quarto luogo, un errore manifesto di valutazione di diritto relativo agli obblighi dell'Unione europea derivanti dall’accordo OMC. 28 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 53 a

58. 29 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 59 a

63. 30 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 67 a

71. 31

V. sentenza impugnata, punti da 72 a

73. 32 V., in tal senso, sentenza impugnata, punto

67. 33 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 74 a

77. 34 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 87 a

90. 35 All'inizio del suo primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sembra sostenere che il quinto motivo della [OSCURATO:PERSONA] non riguardasse effettivamente il diritto di essere ascoltato, dal momento che tale motivo critica la procedura di raccolta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione sotto il profilo del principio di buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta.

Tuttavia, essa non critica esplicitamente il Tribunale per avere statuito ultra petita rispetto al quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, una lettura ampia di tale motivo consente di interpretare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] come volti a sollevare una violazione del diritto di essere ascoltati, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informarle individualmente, in quanto le misure di cui trattasi erano ad esse destinate. 36

V. sentenza impugnata, punto 61. 37 Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 63, 65, 73 e 91 della sentenza impugnata per sostenere tale argomento. 38

V. punti 63, 65, 67 e da 72 a 74 della sentenza impugnata. 39

V. le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali in relazione all'articolo 41, che fanno riferimento, tra l’altro alle sentenze del 21 novembre 1991,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14) e del 6 dicembre 1994, Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑450/93, EU:T:1994:290, punto 42) (confermata in sede di impugnazione con sentenza del 24 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a. (C‑32/95 P, EU:C:1996:402, punto 21 e segg.). 40

V. sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑211/09, EU:C:2011:153, punto 49) (che nega l'applicazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41 della Carta con riferimento ad atti di applicazione generale nell'ambito della politica comune della pesca).

V., anche, sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punti 49 e 50) e, per analogia, per quanto riguarda gli atti normativi, sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea (C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punti da 35 a 38). 41 Ciò non impedisce tuttavia al legislatore dell'Unione, o perfino alla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dei poteri delegati, di scegliere di riconoscere alle persone interessate da un atto di portata generale il diritto di essere ascoltate; v., al riguardo, sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 51).

Per esempio, nell’ambito della politica commerciale comune, v. articolo 5, paragrafo 10, articolo 6, paragrafo 5, articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21) e articoli 4 e 15 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e all'adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU 2013, L 293, pag. 16). 42 V., per analogia, sentenza del 17 luglio 2008,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti da 42 a 44) (in cui si spiega che, in linea di principio, è irrilevante in ordine alla qualifica di un atto il fatto che soddisfi talune esigenze formali, ma che occorre tener conto della sostanza stessa dell'atto impugnato e dell'intenzione del suo autore). 43 V., in particolare, nel settore dell’antidumping, sentenza del 29 marzo 1979, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (113/77, EU:C:1979:91, punto 8) (in cui si spiega che un regolamento antidumping è «individualizzato» per quei produttori esportatori del prodotto in questione i cui dati sono stati utilizzati nel corso dell'indagine).

V., anche, sentenza del 21 febbraio 1984, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cause riunite 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 11 e 12) (in cui si spiega, al punto 12, che «gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preliminari»).

Nell’ambito delle misure restrittive, v., in particolare, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 241 a 244) e del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 56) (in cui si spiega che «si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e degli enti i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed enti»). 44 V., ad esempio, sentenza del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑49/88, EU:C:1991:276, punto 17) (nella quale si riconosce la necessità di garantire il diritto di essere ascoltato anche in una situazione in cui la normativa dell'Unione applicabile non prevedeva tale possibilità). 45 V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 1982, Alusuisse Italia/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (307/81, EU:C: 1982:337, punto 9) (in cui si spiega che un regolamento antidumping si applica generalmente a tutte le esportazioni di prodotti originari di un determinato paese, fatte salve alcune esenzioni per quanto riguarda tutte le persone che non sono specificate nominativamente nello stesso come soggette a un dazio specifico). 46

V. sentenza impugnata, punto 69 (in cui si spiega che le misure di riequilibrio di cui trattasi non sono dirette contro la [OSCURATO:PERSONA]) e punto 72 (in cui si afferma che tali misure «non [vengono adottate] all’esito di una procedura individuale nei confronti delle imprese esportatrici dei prodotti da essa interessati»). 47 V., ex multis , sentenza del 1º ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware/Consiglio (C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punto 83 e giurisprudenza ivi citata) (in cui si spiega che il diritto di essere ascoltato impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista). 48

V. sentenza impugnata, punto

29. 49 Come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], tutti i casi citati dal Tribunale ai punti da 61 a 65 della sentenza impugnata riguardavano circostanze in cui erano in discussione procedure individuali.

Di conseguenza, nessuna di tali sentenze avalla la tesi secondo cui la semplice esistenza di effetti pregiudizievoli sarebbe sufficiente per far scattare il diritto di essere ascoltato.

Così, la sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336) riguardava una procedura individuale per il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno era irregolare; la sentenza del 4 giugno 2020,

EEAS/[OSCURATO:PERSONA]

(C‑187/19 P, EU:C:2020:444) concerneva una decisione individuale relativa al trasferimento nell'interesse del servizio di un agente temporaneo del Servizio europeo per l'azione esterna; la sentenza del 21 dicembre 2021, Algebris ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑934/19 P, EU:C:2021:1042) riguardava una decisione relativa alla risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], ed era quindi verosimilmente rivolta a tale persona giuridica, che è stata impugnata da un terzo che pertanto non aveva il diritto di essere ascoltato; e, infine, la sentenza del 18 giugno 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (T‑260/11, EU:T:2014:555) riguardava una decisione indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. 50

V. sentenza impugnata, punto 74. 51

V. sentenza impugnata, punto 75. 52

V. sentenza impugnata, punto 76. 53

V. considerando 8 del regolamento di applicazione. 54

V. sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea (C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punti 34 e 35).

V. anche conclusioni dell'avvocato generale Mischo nella causa Atlanta/Comunità europea (C‑104/97 P, EU:C:1999:234, paragrafi da 57 a 70) (in cui si spiega che la situazione di un soggetto direttamente e individualmente interessato da un atto è diversa rispetto a quella che dà origine ai diritti della difesa, poiché, in quest'ultimo caso, il nesso con l’atto è concreto e riguarda unicamente la situazione individuale della persona in questione) e sentenze dell'11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑13/99, EU:T:2002:209, punto 487) e del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio (T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 55 V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020,

SEAE/[OSCURATO:PERSONA]

(C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 69 e giurisprudenza ivi citata) (in cui si spiega che tale diritto «ha (...) l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro»). 56 V., ex multis , sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (C 48/22 P, EU:C:2024:726, punto 63). 57 V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 58

V. sentenza del 21 dicembre 2021,

[OSCURATO:PERSONA]/SRB

(C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, punto 51). 59

V. punti 73 e 74 dell'impugnazione, che censurano i punti 67, 85 e 86 della sentenza impugnata. V. anche pag. 3 della replica, in cui si ritiene che le contestazioni dirette ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata siano implicite nell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]. 60

V. sentenza impugnata, punto 67. 61

V. articolo 11, paragrafo 1, TUE, il quale stabilisce che «le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione». 62 V., al riguardo, il documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

[Orientamenti per legiferare meglio], SWD(2021) 305 final, punto 1 del Capo 2, in cui la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, ai sensi dell'articolo 11, TUE, «al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la [OSCURATO:PERSONA] europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

La consultazione delle parti interessate uno strumento importante per raccogliere elementi probatori a sostegno del processo decisionale».

V., anche, Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] una cultura di maggiore consultazione e dialogo - Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della [OSCURATO:PERSONA], COM(2002) 704 fin., pagg. 15 e 16, che stabilisce requisiti minimi per la consultazione se «la [OSCURATO:PERSONA] desidera che le parti interessate all'esterno contribuiscano all'elaborazione delle proprie politiche prima che intervenga qualsiasi decisione della [OSCURATO:PERSONA]». 63

V. sentenza impugnata, punti da 53 a 58. 64

V. sentenza impugnata, punto

88. 65 V., ad esempio, il primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nel selezionare il prodotto in questione.

Tale motivo richiede una valutazione circa il fatto che le misure fossero appropriate, necessarie e non eccedessero quanto necessario per raggiungere l'obiettivo da esse perseguito. 66 V., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 154 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 5 giugno 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]811/23 P [OSCURATO:PERSONA] europea contro [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] GmbH [Impugnazione — Politica commerciale comune — Regolamento (UE) n. 654/2014 — Misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio e acciaio — Misure di «riequilibrio» sotto forma di dazi addizionali ad valorem applicati a determinate categorie di prodotti — Diritto di essere ascoltato] I. Introduzione 1. «Per me, la parola più bella nel dizionario è tariffa doganale, ed è la mia parola preferita», ha dichiarato di recente il presidente degli [OSCURATO:PERSONA] J. [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ). 2. Il fascino del presidente [OSCURATO:PERSONA] per le tariffe doganali risale almeno al suo primo mandato presidenziale, se non a prima. Nel 2018, su sua istruzione, gli [OSCURATO:PERSONA] avevano imposto dazi ad valorem su varie tipologie di prodotti di acciaio di diversa origine, compresi quelli provenienti dall’Unione europea. In risposta, l'Unione europea ha adottato misure di riequilibrio sotto forma di dazi addizionali ad valorem su determinate linee tariffarie della nomenclatura combinata ( 3 ) (in prosieguo: la «NC»). 3. Una delle categorie di prodotti finite nel mirino di tale confronto geopolitico era quella corrispondente al codice NC 9613 80 00 (in prosieguo: «altri accendini e accenditori»), su cui il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento contestato») ha imposto un dazio addizionale ad valorem del 25%. 4. L'accendino «[OSCURATO:PERSONA]», prodotto americano per eccellenza, rientra in tale categoria di prodotti. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 5 ) hanno impugnato il regolamento contestato dinanzi al Tribunale. Uno dei loro argomenti era che avrebbero dovuto essere ascoltati prima dell'imposizione di tali dazi. 5. Nella sentenza del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑402/20, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:640), il Tribunale ha accolto tale argomento. 6. [OSCURATO:PERSONA] europea ha impugnato tale sentenza sostenendo, tra l’altro, che il diritto di essere ascoltati, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non è applicabile nel caso di specie. Concordo con tale parere. II. Fatti all’origine della controversia A. Il procedimento amministrativo 7. I fatti all’origine della controversia in esame sono esposti ai punti da 2 a 13 della sentenza impugnata. È opportuno ribadire quanto segue. 8. In data 2 marzo 2018, il presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato sul suo account Twitter, oltre ad altri argomenti, quanto segue: «Dobbiamo proteggere il nostro paese e i nostri lavoratori. La nostra industria siderurgica versa in una situazione critica. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]!» ( 6 ). 9. L'8 marzo 2018, gli [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato misure sotto forma di un dazio ad valorem del 25% sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, tra cui prodotti provenienti, tra l’altro, dall’Unione europea, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata ( 7 ). 10. Il 16 maggio 2018, in risposta a tali misure, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 ( 8 ) per applicare, gradualmente, dazi doganali addizionali a determinati prodotti provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA]. La gamma selezionata di prodotti coperti dai codici NC che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento comprende mais dolce, mirtilli rossi, tabacco non lavorato, prodotti per il trucco, abbigliamento, prodotti in acciaio, bourbon whiskey, carta, calzature, articoli per uso domestico, lavatrici, batterie, veicoli a motore, motocicli, navi da pesca e motonavi. 11. Il 18 maggio 2018, l'Unione europea ha notificato al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) la proposta di sospensione delle concessioni e di altri obblighi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, con riferimento ai codici NC elencati nel regolamento di esecuzione 2018/724 ( 9 ). 12. Il 24 gennaio 2020, gli [OSCURATO:PERSONA] hanno esteso i dazi ad alcuni prodotti derivati dall’acciaio e dell’alluminio, applicabili a decorrere da tale data, sempre con durata illimitata ( 10 ). 13. Il 6 marzo 2020, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») ( 11 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il parere delle parti interessate, attraverso una comunicazione pubblicata sul sito Internet della direzione generale (DG) del Commercio della [OSCURATO:PERSONA] ( 12 ). La raccolta di informazioni richiesta dalla DG Trade riguardava già allora, tra l'altro, il codice NC 9613 80 00 ( 13 ). 14. [OSCURATO:PERSONA] non si è avvalsa di tale possibilità. 15. Il 7 aprile 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato il regolamento contestato. 16. In detto regolamento, essa spiega che «malgrado gli [OSCURATO:PERSONA] abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia» ( 14 ). Di conseguenza, e poiché le consultazioni con gli [OSCURATO:PERSONA] non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente, l'Unione europea ha esercitato il proprio diritto di sospensione e il diritto di riequilibrare le concessioni, conformemente all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di applicazione ( 15 ). 17. I provvedimenti appropriati al riguardo hanno assunto la forma di misure di politica commerciale consistenti nella sospensione delle concessioni tariffarie e nell’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati ( 16 ). 18. Per i prodotti che rientrano nell’ambito del codice NC 9613 80 00 [«altri accendini» e che si collocano nella categoria «accendini ed accenditori, esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini»], ciò ha comportato l'imposizione di un dazio addizionale ad valorem del 20%. ( 17 ) Secondo il regolamento contestato, «[n]ell’elaborare e selezionare tali misure, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del» regolamento di applicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato criteri oggettivi ( 18 ). 19. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare misure di politica commerciale ad un livello «sostanzialmente equivalente al livello delle concessioni o degli altri obblighi interessati dalla misura di salvaguardia, conformemente alle condizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia». 20. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, le misure di politica commerciale di cui trattasi sono determinate in base ai seguenti criteri: «a) efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali»; «b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi»; «c) disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione»; «d) assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure»; e «e) eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti nell'ambito di accordi commerciali internazionali in relazione ai casi di cui all'articolo 3» del regolamento di applicazione. 21. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, secondo una nota del 26 marzo 2020 della DG Commercio, nell’ambito della procedura di raccolta delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento di applicazione, «la valutazione delle varie osservazioni presentate dalle parti interessate ha rispecchiato i criteri pertinenti conformemente al regolamento di applicazione, segnatamente le lettere b) e c) di cui sopra. Tali criteri hanno guidato in primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] nella selezione dei prodotti. Dal momento che le misure previste sono tariffe doganali applicate alla frontiera, la condizione di cui alla lettera d) è soddisfatta. Il criterio di cui alla lettera e) non si applica poiché l'accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia non stabilisce ulteriori criteri specifici al di là dell'equivalenza sostanziale. Il criterio a) non è applicabile alla situazione in quanto riguarda altre ipotesi previste dal regolamento di applicazione» ( 19 ). 22. Il regolamento contestato è entrato in vigore il 6 aprile 2020 ( 20 ). 23. Il 7 aprile 2020, l'Unione europea ha notificato al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC le misure imposte dal regolamento contestato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia ( 21 ). 24. Dopo che gli [OSCURATO:PERSONA] hanno annunciato, il 31 ottobre 2021, la sospensione delle loro misure per un periodo fino al 31 dicembre 2023, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso le misure imposte dal regolamento contestato fino al 31 dicembre 2023 ( 22 ). B. La sentenza impugnata 25. Gli accendini «antivento» meccanici in metallo fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA]. negli [OSCURATO:PERSONA] sono importati nell'Unione europea dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH con il codice NC 9613 80 00 (in prosieguo: il «prodotto in questione»). Tale codice NC rientra nell’ambito di applicazione del regolamento contestato. 26. Il 30 giugno 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento del regolamento contestato. 27. Il 18 ottobre 2023, il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata, con la quale ha annullato il regolamento contestato nella parte in cui riguarda prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di essere ascoltata nel corso della procedura che ha portato all’adozione di tale regolamento. 28. In sostanza, tale sentenza è strutturata come segue. 29. Per quanto riguarda la questione della ricevibilità, il Tribunale ha preso in considerazione unicamente la situazione della [OSCURATO:PERSONA]. ( 23 ). 30. Innanzitutto, tale giudice ha spiegato che la [OSCURATO:PERSONA]. era individualmente interessata dal regolamento contestato in ragione di «un complesso di elementi di fatto e di diritto costitutivi di una situazione particolare che [la] caratterizza rispetto a qualsiasi altro operatore economico» ( 24 ). In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che il regolamento contestato riguardasse direttamente la [OSCURATO:PERSONA]., tra l’altro, perché tale regolamento incideva sul diritto di accesso di tale società al mercato dell'Unione. ( 25 ) In terzo luogo, tale giudice ha ritenuto che detta società conservasse un interesse ad agire, malgrado la sospensione del regolamento contestato, per evitare che le illegittimità contestate si ripetessero in futuro ( 26 ). 31. Per quanto riguarda il merito del ricorso, il Tribunale ha immediatamente esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere una violazione del principio di buona amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ). 32. In primo luogo, il Tribunale ha valutato il motivo della [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del regolamento di applicazione. Esso ha rilevato che in applicazione di tale disposizione la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad informare le parti interessate della procedura di raccolta delle informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , ma che era sufficiente un annuncio di tale procedura tramite notifica pubblicata sul sito web della DG Commercio ( 28 ). 33. In secondo luogo, il Tribunale ha osservato che il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto autonomo di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Al riguardo, esso si è basato sull’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta ( 29 ). Secondo tale giudice, le misure di riequilibrio imposte in forza dell'articolo 4 del regolamento di applicazione sono «destinate (…) ad avere ripercussioni economiche negative sull’attività delle imprese degli [OSCURATO:PERSONA] che esportano verso l’Unione i prodotti a cui si applicano tali misure» ( 30 ). Di conseguenza, una siffatta misura, «anche se non viene adottata all’esito di una procedura individuale nei confronti delle imprese esportatrici dei prodotti da essa interessati, può costituire una misura tale da incidere in modo negativo sugli interessi di dette imprese», per cui «non si può escludere» che tali imprese possano avvalersi del diritto di essere ascoltate» ( 31 ). 34. Al contempo, il Tribunale ha ritenuto che l'articolo 9 del regolamento di applicazione non costituisse un'attuazione del diritto di essere ascoltati, nella misura in cui prevede l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di chiedere informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per merci o servizi specifici e non informazioni sugli interessi particolari delle imprese lese dalle misure dell'Unione proposte ( 32 ). 35. Alla luce di tali premesse, e poiché la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere lesa dalle misure introdotte dal regolamento contestato, il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere a tale parte la possibilità di essere ascoltata nel corso della procedura di adozione del regolamento contestato ( 33 ). 36. Infine, il Tribunale ha ritenuto che la violazione del diritto di essere ascoltati avrebbe potuto incidere sull'esito della procedura. Esso ha ritenuto che se alla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato concesso il diritto di essere ascoltata, «non si può escludere che il regolamento [contestato] avrebbe avuto un contenuto diverso» ( 34 ). 37. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha accolto il quinto motivo di ricorso e ha annullato il regolamento contestato senza esaminare gli altri motivi di ricorso. C. Procedimento dinanzi alla Corte 38. Con impugnazione depositata il 26 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, respingere il quinto motivo relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 39. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 40. Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno esercitato il loro diritto di replica e di controreplica. Non si è tenuta alcuna udienza. III. Analisi 41. La Corte ha chiesto che la mia analisi sia incentrata sul primo motivo di impugnazione. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che aveva violato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di essere ascoltata, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta ( 35 ). 42. Il motivo d’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre punti di argomentazione. Nel primo punto si sostiene che il Tribunale ha ignorato il fatto che l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta non si applica agli atti di portata generale. Nel secondo punto si afferma poi che il regolamento contestato non costituiva un «provvedimento individuale». Infine, nel terzo punto si sostiene che anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto il diritto di essere ascoltata con riferimento all'adozione del regolamento contestato, tale diritto sarebbe stato rispettato attraverso la procedura di raccolta delle informazioni svolta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione. 43. Seguirò la struttura della [OSCURATO:PERSONA] e tratterò in successione gli argomenti relativi ai tre punti (sezione A). Pur proponendo alla Corte di accoglierli tutti e tre, concluderò che lo stato del procedimento non consente di statuire definitivamente sulla controversia e che, di conseguenza, la causa deve essere rinviata al Tribunale (sezione B). A. Primo motivo di impugnazione 1. Primo punto: l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta non si applica agli atti di portata generale 44. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sebbene il Tribunale abbia correttamente rilevato che l'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta è limitato ai provvedimenti individuali ( 36 ), esso non ha applicato tale requisito alla procedura che ha portato all'adozione del regolamento contestato, dal momento che tale atto di diritto dell'Unione non costituisce un provvedimento individuale ai sensi di tale disposizione ( 37 ). 45. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha disatteso il requisito relativo al provvedimento individuale, risultante dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, e che la sentenza impugnata non afferma il contrario. 46. Pur concordando con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la sentenza impugnata non lo affermi espressamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione nel sostenere che il Tribunale sembra interpretare e applicare l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, come se il requisito del «provvedimento individuale» ivi previsto non esistesse, con la conseguenza che tale giudice sembra ritenere che un effetto lesivo per una persona sia sufficiente a far scattare il diritto ad essere ascoltato ( 38 ). 47. Tale approccio è manifestamente errato. 48. Già dalla formulazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e dalla giurisprudenza pertinente ( 39 ) risulta che il diritto di essere ascoltato ai sensi di tale disposizione si applica in presenza di due condizioni, in primo luogo, che il provvedimento sia individuale e adottato nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso nei confronti di una persona e, in secondo luogo, che il provvedimento da adottare possa essere lesivo per tale persona. 49. È sulla base di tale logica che la Corte ha dichiarato che il diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, si applica unicamente in un procedimento in cui l'amministrazione adotta un provvedimento individuale nei confronti di una persona e non in una procedura che conduce all’adozione di un atto di portata generale ( 40 ). 50. Vi sono importanti ragioni di ordine politico a giustificazione di tale limitazione. La maggior parte degli atti di applicazione generale, se non tutti, è suscettibile di essere lesivo per almeno una persona fisica o giuridica, sia essa identificabile in anticipo o meno. Sebbene, come sostenuto anche dalla [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto dell'impatto che tali misure possono avere sulle persone fisiche o giuridiche, esse non sono tuttavia tenute a prendere in considerazione le circostanze particolari di tali persone. 51. Di conseguenza, l’incidenza generale su una persona di un tale provvedimento non può essere sufficiente per far scattare il diritto di essere ascoltato, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. 52. Come giustamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il contrario, vale a dire concedere il diritto di essere ascoltato a ogni persona che potrebbe essere interessata da un atto di portata generale, sarebbe inattuabile nella pratica. 53. Tuttavia, anche ammettendo di trovare un modo per condurre tale accertamento, sarebbe comunque impossibile identificare e informare tutte le persone interessate da un atto di portata generale, al fine di ascoltarle. 54. In materia di politica commerciale comune, ciò è dovuto al fatto che, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti rivolti alle parti dal Tribunale, essa non dispone neppure di un elenco di importatori di un determinato prodotto. Né ha accesso ai dati individuali, che consentirebbe l'identificazione delle persone potenzialmente interessate. 55. Ne consegue che per motivi sia giuridici che pratici, il diritto «individuale» di essere ascoltato, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, può sorgere solo in relazione a singoli provvedimenti ( 41 ). 56. Occorre pertanto accogliere il primo punto del primo motivo di impugnazione. 2. Secondo punto: il regolamento contestato non costituisce un «provvedimento individuale» 57. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che il regolamento contestato costituisce, per la [OSCURATO:PERSONA], un «provvedimento individuale», ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. 58. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA]. 59. In primo luogo, il provvedimento contestato è un regolamento, un atto che, in virtù dell'articolo 288, secondo comma, TFUE, ha portata generale per tutti i soggetti di diritto dell'Unione. 60. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione nel sostenere, in sostanza, che la sola forma non è decisiva per escludere la possibilità che il regolamento contestato possa contenere decisioni individuali nei confronti di persone specifiche, tali da rendere applicabile il diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta ( 42 ). 61. È questo il caso, ad esempio, nei settori dell’antidumping e delle misure restrittive, in cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Unione europea adottano regolamenti volti ad imporre determinate misure a persone fisiche o giuridiche ad nominem . Tali misure, anche se generalmente adottate sotto forma di regolamento, presentano per alcune persone fisiche e giuridiche le caratteristiche proprie di una decisione, in quanto riflettono la posizione finale assunta dalle istituzioni dell'Unione europea a seguito di un procedimento amministrativo riguardante la loro situazione particolare ( 43 ). 62. Per questa ragione, tali persone fisiche e giuridiche possono far valere il diritto di essere ascoltate come se il regolamento fosse destinato a loro, anche se il diritto derivato dell'Unione non prevede tale possibilità ( 44 ). 63. Il regolamento contestato, tuttavia, è diverso. 64. Esso determina oggettivamente delle situazioni e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in termini generali ed astratti ( 45 ). 65. Nel caso di specie, esso si applica a tutte le importazioni dagli [OSCURATO:PERSONA] che rientrano nel codice NC 9613 80 00. 66. A tal fine, il regolamento contestato non utilizza le informazioni riguardanti le attività commerciali delle persone fisiche e giuridiche cui esso si applica. 67. Né è diretto contro la condotta di un’impresa specifica ( 46 ) o rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] ( 47 ). 68. Piuttosto, come ha chiarito lo stesso Tribunale, il regolamento contestato mira, in via generale, a esercitare pressione sugli [OSCURATO:PERSONA] affinché modifichino le loro pratiche ( 48 ). 69. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere che il regolamento contestato è un provvedimento individuale ad essa indirizzato e che quindi essa avrebbe dovuto avere il diritto di essere ascoltata prima della sua adozione. 70. Nessuna giurisprudenza richiamata dal Tribunale fornisce una base per giungere ad una conclusione opposta ( 49 ). 71. Il fatto che lo svolgimento della procedura di adozione del regolamento contestato abbia portato la [OSCURATO:PERSONA] a individuare una persona i cui interessi potrebbero essere lesi ( 50 ) o che tale istituzione fosse a conoscenza del fatto che il prodotto in questione rientrava nelle categorie di prodotti oggetto di tale atto ( 51 ), peraltro identificate di propria iniziativa ( 52 ), non significa che il regolamento contestato sia stato adottato nell'ambito di un procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] o ad essa riferito. 72. Tali fatti da soli non rendono il regolamento contestato un provvedimento individuale nel senso richiesto per l'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. 73. Sarebbe infatti preoccupante se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza della situazione e dei principali operatori del mercato statunitense nel settore in cui tale istituzione ha deciso di imporre misure di riequilibrio, per il semplice motivo che, conformemente al regolamento di applicazione, tali misure devono, tra l'altro, essere selezionate e concepite per indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali applicabili ( 53 ). 74. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione nel sostenere che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che il regolamento contestato costituisce, per la [OSCURATO:PERSONA], un «provvedimento individuale», ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. 75. Tale conclusione non è inficiata dall'argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe contraddittorio riconoscere la ricevibilità della presente impugnazione, da un lato, ma contestare l'applicabilità del diritto di essere ascoltato, dall'altro. 76. Al riguardo, è sufficiente osservare che la Corte ha già avuto occasione di spiegare che il fatto che una parte sia direttamente e individualmente interessata da un atto di portata generale non significa che a tale parte debba essere stata data la possibilità di essere ascoltata nell’ambito della procedura alla base della sua adozione ( 54 ). 77. Come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], per beneficiare del diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, non è sufficiente che una persona sia individualmente interessata da un provvedimento. La procedura in questione deve altresì condurre a un «provvedimento individuale». 78. Ciò si spiega con le diverse finalità delle condizioni di legittimazione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e delle condizioni per il riconoscimento del diritto (individuale) di essere ascoltati ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Da un lato, il riconoscimento della legittimazione ad agire di una persona fisica o giuridica dinanzi ai giudici dell'Unione ha lo scopo di consentire alla persona lesa da un provvedimento di contestarne la validità giuridica. Dall’altro, il diritto di essere ascoltato ha lo scopo di consentire a una persona di evitare l'adozione di una decisione nei suoi confronti, qualora tale decisione possa ledere la sua situazione personale ( 55 ). 79. Pertanto, per ottenere l'accesso ai giudici dell'Unione, è sufficiente che un provvedimento individualizzi la persona interessata, anche se non è stato adottato tenendo conto di tale persona. 80. Al contrario, per beneficiare del diritto di essere ascoltato in una procedura amministrativa, tale procedura deve essere svolta con l’obiettivo di rispondere alla situazione individuale della persona interessata e concludersi con un atto che potrebbe essere lesivo nei suoi confronti. 81. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente sostenuto che la conclusione secondo cui una persona fisica o giuridica è individualmente interessata da un atto di portata generale non significa necessariamente che il provvedimento in questione costituisca un «provvedimento individuale» ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. 82. Occorre pertanto accogliere anche il secondo punto del primo motivo di impugnazione. 3. Terzo punto: il diritto di essere ascoltati è stato rispettato attraverso la procedura svolta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione 83. Nel terzo punto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma sostanzialmente che, anche qualora il diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta fosse applicabile alla situazione in esame, tale diritto sarebbe stato rispettato attraverso la procedura di raccolta delle informazioni svolta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione. a) Ricevibilità 84. Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la ricevibilità di tale argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene che il motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] relativo a tale argomento non abbia individuato con sufficiente precisione i punti pertinenti della sentenza impugnata. L’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto non soddisfa pertanto i requisiti previsti dall'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Tale disposizione stabilisce che «i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione». 85. Non concordo. 86. Come spiega la [OSCURATO:PERSONA], tale requisito procedurale non dovrebbe essere inteso in modo eccessivamente formalistico, al punto da richiedere, in ogni caso, il riferimento preciso ai punti della sentenza impugnata. 87. La logica soggiacente all'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura è quello di consentire alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità su un atto di diritto dell'Unione ( 56 ). 88. Pertanto, tale disposizione costituisce un'espressione dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i quali richiedono che, nell'esercizio del suo mandato nell'ambito di un'impugnazione, la Corte sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia. 89. Tale requisito è soddisfatto quando il ricorso di impugnazione indica, attraverso i motivi e gli argomenti dedotti, gli elementi della sentenza impugnata di cui si chiede l'annullamento ( 57 ). 90. Come riconosciuto dalla Corte, ciò può avvenire o identificando espressamente i motivi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, «o mediante citazione o riproduzione degli elementi che vi figurano, consentendo pertanto di identificarl[i]» ( 58 ). 91. Nella causa in esame, con il terzo punto del primo motivo di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] non si limita a contestare, in sostanza, la conclusione del Tribunale secondo cui l'articolo 9 del regolamento di esecuzione non darebbe attuazione al diritto di essere ascoltato, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, ma identifica altresì con precisione i punti della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento ( 59 ). 92. Ne consegue che l'impugnazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura e l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’irricevibilità deve quindi essere respinto. b) Merito 93. Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che «qualora un’impresa, i cui interessi possano essere lesi dalle misure previste da un atto di esecuzione adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento di applicazione], non abbia partecipato a una tale raccolta di informazioni, non si può ritenere che il suo diritto di essere ascoltata, quale garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, non sia stato violato per il solo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto al suo obbligo di organizzare detta raccolta, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento» ( 60 ). 94. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale lettura dell'articolo 9 del regolamento di applicazione, ritenendo che l'interpretazione di tale disposizione da parte del Tribunale possa incoraggiare le parti interessate a non partecipare alle procedure di raccolta delle informazioni quali quelle svolte nel caso di specie, al solo scopo di contestare successivamente la validità dell'atto di diritto dell'Unione che ne risulta, invocando una violazione dei diritti della difesa. 95. Come ho già spiegato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, il diritto di essere ascoltato nell’ambito di una procedura che conduce all'adozione di atti di portata generale, come nel caso del regolamento contestato, non può essere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. 96. Ciò premesso, in un sistema basato sul principio della democrazia partecipativa ( 61 ), in cui le persone che potrebbero essere interessate da atti di portata generale adottati dall'amministrazione devono avere la possibilità di esprimere i propri interessi e spiegare le proprie preoccupazioni ( 62 ), tale possibilità può essere offerta attraverso una qualche sorta di procedura di raccolta delle informazioni prima dell'adozione di tali atti, come quella prevista nell'articolo 9 del regolamento di applicazione. 97. Nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha riscontrato alcun problema con riferimento alla trasparenza e all’apertura di tale procedura, nella misura in cui essa è stata organizzata in relazione all'adozione del regolamento contestato ( 63 ). 98. Né la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale conclusione mediante un ricorso incidentale. 99. Si può quindi concludere che, nel caso di specie, il diritto di essere ascoltati nelle procedure che conducono all'adozione di atti di portata generale è stato rispettato, nella misura in cui tale diritto possa ritenersi esistente ai sensi del diritto dell'Unione, indipendentemente dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. 100. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato a tale procedura di raccolta delle informazioni, pur essendo stata informata della sua esistenza tramite una notifica pubblicata sul sito Internet della DG Commercio, non incide su tale conclusione. 101. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a tale procedura, avrebbe potuto far valere le argomentazioni che sostiene avrebbero potuto incidere sul contenuto del regolamento contestato, segnatamente che «al momento dell’adozione del regolamento [contestato], le misure di riequilibrio previste nei confronti dei loro prodotti costituivano la forma più severa delle misure di riequilibrio previste, in termini sia di ampiezza che di importo, comparate a quelle che riguardavano altre industrie degli [OSCURATO:PERSONA]», che «il carattere particolarmente severo di una misura che riguarda una sola impresa e fa gravare interamente su di essa le conseguenze delle misure di riequilibrio di cui trattasi o, ancora, il fatto che i loro prodotti non hanno alcun nesso con quelli oggetto delle misure di salvaguardia adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America, sicché le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono, quindi, idonee a compensare gli effetti di dette misure di salvaguardia», e che «mirandole specificamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una misura discriminatoria, mentre aveva la possibilità di scegliere altri prodotti che avrebbero riguardato più imprese e di ripartire più equamente le misure di riequilibrio in questione» ( 64 ). 102. Pertanto, anche qualora fosse vero che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di una sorta di diritto «generale» di essere ascoltata prima dell'adozione di un atto di portata generale da parte della [OSCURATO:PERSONA], al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, tale diritto non sarebbe stato violato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze del caso di specie. 103. Di conseguenza, propongo alla Corte di accogliere anche il terzo punto dell'argomentazione e, con esso, il primo motivo di impugnazione nel suo complesso. B. Conseguenze 104. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 105. Nel caso di specie, tale condizione non è soddisfatta. 106. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato soltanto il quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 107. Per le ragioni che precedono, considero tale motivo infondato. Occorre quindi respingerlo. 108. Tuttavia, poiché il Tribunale non ha esaminato i primi quattro motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso, che riguardano la fondatezza del regolamento contestato e, in parte, un esame che implica una valutazione di fatto complessa ( 65 ) la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari per statuire in via definitiva ( 66 ). 109. Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui restanti motivi e argomenti dedotti dinanzi allo stesso, riservando le spese. IV. Conclusioni 110. Alla luce di quanto sopra esposto suggerisco che la Corte di giustizia voglia: –        annullare la sentenza del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑402/20, EU:T:2023:640); –        respingere il quinto motivo come infondato; –        rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sui restanti motivi e argomenti dedotti dinanzi allo stesso e –        riservare le spese. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 V. Leonard, J., «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] is “the [OSCURATO:PERSONA]”» , https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-10-15/ in-trump-s-economic-plan-tariff-is-the-most-beautiful-word, 15 ottobre 2024. 3 Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1). 4 Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] del 6 aprile 2020 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America (GU 2020, L 109, pag. 10). 5 Nella sua comparsa di risposta alla presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] indica che la [OSCURATO:SOCIETA] ha cessato di esistere. 6 V. [OSCURATO:PERSONA] , tweet del 2 marzo 2018, disponibili all'indirizzo: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/tweets-march-2-2018. 7 V. Registro federale degli [OSCURATO:PERSONA], proclamazione n. 9705 dell’8 marzo 2018, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2018-05478. Tali tariffe doganali sono state successivamente rinviate al 1º maggio 2018 e quindi al 1º giugno 2018; v. Registro federale degli [OSCURATO:PERSONA], proclamazione n. 9711 del 22 marzo 2018, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2018 06425, e proclamazione n. 9740 del 30 aprile 2018, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2018-09841. 8 Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America (GU 2018, L 122, pag. 14). Con riferimento ai motocicli, tali dazi sono stati oggetto di un procedimento che si è concluso con la sentenza del 21 novembre 2024, HarleyDavidson [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑297/23 P, EU:C:2024:971). 9 V. OMC, Comitato per le misure di salvaguardia, Immediate notification under Article 12.5 of the Agreement on Safeguards to the Council for Trade in Goods of proposed suspension of concessions and other obligations referred to in paragraph 2 of the Article 8 of the Agreement on Safeguards [Notifica immediata al Consiglio ai sensi dell'articolo 12.5 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia per il commercio dei beni della proposta di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell’Accordo sulle misure di salvaguardia], G/SG/N/12/EU/1, pag. 1. 10 V. Registro federale degli [OSCURATO:PERSONA], proclamazione n. 9980 del 24 gennaio 2020, ( [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA]) , FR Doc. 2020‑01806. 11 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU 2014, L 189, pag. 50). 12 V. sentenza impugnata, punto 7. 13 Al punto 7 della sentenza impugnata, il Tribunale spiega che «tra le misure ipotizzate al termine di detta raccolta [di informazioni]» la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato la possibilità di applicare dazi addizionali ad valorem ai prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00. Tuttavia, dal fascicolo del Tribunale mi risulta che il questionario pubblicato sul sito Internet della DG Trade già indicasse la possibilità di aumentare i dazi doganali per i prodotti rientranti in tale codice NC. 14 V. considerando 2 del regolamento contestato. 15 V. considerando 8 e 9 del regolamento contestato. 16 V. considerando 9 del regolamento contestato. 17 V. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento contestato. 18 V. considerando 10 del regolamento contestato. 19 Tale documento è registrato con il riferimento Ares(2020)1798978 ed è stato allegato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla replica a livello del Tribunale. 20 V. articolo 3 del regolamento contestato. 21 V. OMC, Comitato per le misure di salvaguardia, Immediate notification under Article 12.5 of the Agreement on Safeguards to the Council for Trade in Goods of proposed suspension of concessions and other obligations referred to in paragraph 2 of the Article 8 of the Agreement on Safeguards [Notifica immediata al Consiglio ai sensi dell'articolo 12.5 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia per il commercio dei beni della proposta di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell’dell'Accordo sulle misure di salvaguardia], G/SG/N/12/EU/1, pag. 1. 22 Articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della [OSCURATO:PERSONA], del 26 novembre 2021, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli [OSCURATO:PERSONA] d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU 2021, L 426, pag. 41). 23 V. sentenza impugnata, punti 44 e 45. 24 Sentenza impugnata, punti 30 e 31. 25 Sentenza impugnata, punto 41. 26 V. sentenza impugnata, punto 47. 27 Il Tribunale non si è pronunciato sugli altri quattro motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, in primo luogo, la violazione del principio di proporzionalità; in secondo luogo, la violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento; in terzo luogo, un errore manifesto di valutazione di diritto e di fatto per non avere fornito una motivazione adeguata in ordine alla selezione del prodotto in questione e, in quarto luogo, un errore manifesto di valutazione di diritto relativo agli obblighi dell'Unione europea derivanti dall’accordo OMC. 28 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 53 a 58. 29 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 59 a 63. 30 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 67 a 71. 31 V. sentenza impugnata, punti da 72 a 73. 32 V., in tal senso, sentenza impugnata, punto 67. 33 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 74 a 77. 34 V., in tal senso, sentenza impugnata, punti da 87 a 90. 35 All'inizio del suo primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sembra sostenere che il quinto motivo della [OSCURATO:PERSONA] non riguardasse effettivamente il diritto di essere ascoltato, dal momento che tale motivo critica la procedura di raccolta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di applicazione sotto il profilo del principio di buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta. Tuttavia, essa non critica esplicitamente il Tribunale per avere statuito ultra petita rispetto al quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, una lettura ampia di tale motivo consente di interpretare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] come volti a sollevare una violazione del diritto di essere ascoltati, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informarle individualmente, in quanto le misure di cui trattasi erano ad esse destinate. 36 V. sentenza impugnata, punto 61. 37 Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti 63, 65, 73 e 91 della sentenza impugnata per sostenere tale argomento. 38 V. punti 63, 65, 67 e da 72 a 74 della sentenza impugnata. 39 V. le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali in relazione all'articolo 41, che fanno riferimento, tra l’altro alle sentenze del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] (C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14) e del 6  dicembre 1994, Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑450/93, EU:T:1994:290, punto 42) (confermata in sede di impugnazione con sentenza del 24 ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a. (C‑32/95 P, EU:C:1996:402, punto 21 e segg.). 40 V. sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑211/09, EU:C:2011:153, punto 49) (che nega l'applicazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41 della Carta con riferimento ad atti di applicazione generale nell'ambito della politica comune della pesca). V., anche, sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punti 49 e 50) e, per analogia, per quanto riguarda gli atti normativi, sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea (C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punti da 35 a 38). 41 Ciò non impedisce tuttavia al legislatore dell'Unione, o perfino alla [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dei poteri delegati, di scegliere di riconoscere alle persone interessate da un atto di portata generale il diritto di essere ascoltate; v., al riguardo, sentenza del 22 giugno 2023, Arysta LifeScience [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑259/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:513, punto 51). Per esempio, nell’ambito della politica commerciale comune, v. articolo 5, paragrafo 10, articolo 6, paragrafo 5, articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21) e articoli 4 e 15 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e all'adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU 2013, L 293, pag. 16). 42 V., per analogia, sentenza del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti da 42 a 44) (in cui si spiega che, in linea di principio, è irrilevante in ordine alla qualifica di un atto il fatto che soddisfi talune esigenze formali, ma che occorre tener conto della sostanza stessa dell'atto impugnato e dell'intenzione del suo autore). 43 V., in particolare, nel settore dell’antidumping, sentenza del 29 marzo 1979, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (113/77, EU:C:1979:91, punto 8) (in cui si spiega che un regolamento antidumping è «individualizzato» per quei produttori esportatori del prodotto in questione i cui dati sono stati utilizzati nel corso dell'indagine). V., anche, sentenza del 21 febbraio 1984, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cause riunite 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 11 e 12) (in cui si spiega, al punto 12, che «gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preliminari»). Nell’ambito delle misure restrittive, v., in particolare, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 241 a 244) e del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punto 56) (in cui si spiega che «si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e degli enti i cui nomi si trovano negli elenchi contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed enti»). 44 V., ad esempio, sentenza del 27 giugno 1991, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑49/88, EU:C:1991:276, punto 17) (nella quale si riconosce la necessità di garantire il diritto di essere ascoltato anche in una situazione in cui la normativa dell'Unione applicabile non prevedeva tale possibilità). 45 V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 1982, Alusuisse Italia/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (307/81, EU:C: 1982:337, punto 9) (in cui si spiega che un regolamento antidumping si applica generalmente a tutte le esportazioni di prodotti originari di un determinato paese, fatte salve alcune esenzioni per quanto riguarda tutte le persone che non sono specificate nominativamente nello stesso come soggette a un dazio specifico). 46 V. sentenza impugnata, punto 69 (in cui si spiega che le misure di riequilibrio di cui trattasi non sono dirette contro la [OSCURATO:PERSONA]) e punto 72 (in cui si afferma che tali misure «non [vengono adottate] all’esito di una procedura individuale nei confronti delle imprese esportatrici dei prodotti da essa interessati»). 47 V., ex multis , sentenza del 1º ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & Hardware/Consiglio (C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punto 83 e giurisprudenza ivi citata) (in cui si spiega che il diritto di essere ascoltato impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista). 48 V. sentenza impugnata, punto 29. 49 Come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], tutti i casi citati dal Tribunale ai punti da 61 a 65 della sentenza impugnata riguardavano circostanze in cui erano in discussione procedure individuali. Di conseguenza, nessuna di tali sentenze avalla la tesi secondo cui la semplice esistenza di effetti pregiudizievoli sarebbe sufficiente per far scattare il diritto di essere ascoltato. Così, la sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336) riguardava una procedura individuale per il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno era irregolare; la sentenza del 4 giugno 2020, EEAS/[OSCURATO:PERSONA] (C‑187/19 P, EU:C:2020:444) concerneva una decisione individuale relativa al trasferimento nell'interesse del servizio di un agente temporaneo del Servizio europeo per l'azione esterna; la sentenza del 21 dicembre 2021, Algebris ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑934/19 P, EU:C:2021:1042) riguardava una decisione relativa alla risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], ed era quindi verosimilmente rivolta a tale persona giuridica, che è stata impugnata da un terzo che pertanto non aveva il diritto di essere ascoltato; e, infine, la sentenza del 18 giugno 2014, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (T‑260/11, EU:T:2014:555) riguardava una decisione indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. 50 V. sentenza impugnata, punto 74. 51 V. sentenza impugnata, punto 75. 52 V. sentenza impugnata, punto 76. 53 V. considerando 8 del regolamento di applicazione. 54 V. sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea (C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punti 34 e 35). V. anche conclusioni dell'avvocato generale Mischo nella causa Atlanta/Comunità europea (C‑104/97 P, EU:C:1999:234, paragrafi da 57 a 70) (in cui si spiega che la situazione di un soggetto direttamente e individualmente interessato da un atto è diversa rispetto a quella che dà origine ai diritti della difesa, poiché, in quest'ultimo caso, il nesso con l’atto è concreto e riguarda unicamente la situazione individuale della persona in questione) e sentenze dell'11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑13/99, EU:T:2002:209, punto 487) e del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio (T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 55 V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, SEAE/[OSCURATO:PERSONA] (C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 69 e giurisprudenza ivi citata) (in cui si spiega che tale diritto «ha (...) l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro»). 56 V., ex multis , sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (C 48/22 P, EU:C:2024:726, punto 63). 57 V., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 58 V. sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, punto 51). 59 V. punti 73 e 74 dell'impugnazione, che censurano i punti  67, 85 e 86 della sentenza impugnata. V. anche pag. 3 della replica, in cui si ritiene che le contestazioni dirette ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata siano implicite nell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]. 60 V. sentenza impugnata, punto 67. 61 V. articolo 11, paragrafo 1, TUE, il quale stabilisce che «le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione». 62 V., al riguardo, il documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [Orientamenti per legiferare meglio], SWD(2021) 305 final, punto 1 del Capo 2, in cui la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, ai sensi dell'articolo 11, TUE, «al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la [OSCURATO:PERSONA] europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. La consultazione delle parti interessate uno strumento importante per raccogliere elementi probatori a sostegno del processo decisionale». V., anche, Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] una cultura di maggiore consultazione e dialogo - Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della [OSCURATO:PERSONA], COM(2002) 704 fin., pagg. 15 e 16, che stabilisce requisiti minimi per la consultazione se «la [OSCURATO:PERSONA] desidera che le parti interessate all'esterno contribuiscano all'elaborazione delle proprie politiche prima che intervenga qualsiasi decisione della [OSCURATO:PERSONA]». 63 V. sentenza impugnata, punti da 53 a 58. 64 V. sentenza impugnata, punto 88. 65 V., ad esempio, il primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nel selezionare il prodotto in questione. Tale motivo richiede una valutazione circa il fatto che le misure fossero appropriate, necessarie e non eccedessero quanto necessario per raggiungere l'obiettivo da esse perseguito. 66 V., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 154 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 654/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris