CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma allaVia dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38M20 B435O), residente in Mazzè (TO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, edelettivamente domiciliato in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lostudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende in forza di procura incalce al ricorso;Numero registro generale 17758/2020Numero sezionale 6737/2022Numero di raccolta generale 23126/2022Data pubblicazione 25/07/2022- controricorrente – ricorrente incidentale –-avverso la sentenza n. 1127/06/2019 emessa dalla CTR Piemonte il23/10/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fatto1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Torino avverso l’avviso di accertamento con cui,per l’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle Entrate gli aveva contestato unmaggior reddito per la quota del 33% derivante dagli utili extracontabili incapo alla società a ristretto numero di soci “I [OSCURATO:SOCIETA].”.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria RegionalePiemonte accoglieva il gravame, evidenziando che la presunzione(semplice) di distribuzione degli utili ai soci non poteva, con riferimento aduna s.r.l., tradursi in un automatismo accertativo, che la detta presunzionenon poteva trovare applicazione nei casi in cui la rettifica dell’utile societarioscaturiva (anziché da maggiori ricavi) da minori costi deducibili e chel’Ufficio aveva applicato la stessa sulla sola base della ristretta compaginesociale, senza allegare ulteriori “fatti indice” o elementi indiziari relativi alsocio.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentalefondato su due motivi.5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 biscod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Ritenuto in diritto1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 bis dPR n. 600/1973 e 2697, 2727 e 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTRconsiderato che, anche alla luce della definitività dell’accertamento dimaggior reddito a carico della società a ristretta base sociale, era sorta unaNumero registro generale 17758/2020Numero sezionale 6737/2022Numero di raccolta generale 23126/2022Data pubblicazione 25/07/2022presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti della società, a frontedella quale il contribuente non aveva fornito una adeguata prova contraria.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo costituitodall’avviso di accertamento emanato nei confronti della “I [OSCURATO:SOCIETA].” efondante quello diretto nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA].3. Il primo motivo è fondato.In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli dicapitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima lapresunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale nonviola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non ècostituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati neiconfronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolodi solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmentecaratterizza la gestione sociale. Affinché, però, tale presunzione possaoperare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare- cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto dispecifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamentoa carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisceil presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi(Sez. 5, Sentenza n. 9519 del 22/04/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 29605del 29/12/2011).Non è revocabile in dubbio (ed è comunque documentalmente provato) che,nel caso di specie, la “I [OSCURATO:SOCIETA].” presentasse nella propria compaginesociale solo tre soci e che l’accertamento a carico della società sia diventatodefinitivo.L’affermazione della CTR secondo cui la presunzione, sia pure semplice, didistribuzione degli utili al socio non potrebbe trovare applicazione nel casoin cui la rettifica dell’utile societario scaturisca (anziché da maggiori ricavi)da minori costi deducibili, oltre che essere priva di fondamento (atteso chel'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio, da parte di una societàdi capitali a ristretta base partecipativa, di costi fittizi è di per sé sufficienteNumero registro generale 17758/2020Numero sezionale 6737/2022Numero di raccolta generale 23126/2022Data pubblicazione 25/07/2022a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pariai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità perl'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito sianoderivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, peril contribuente, di fornire la prova contraria; cfr., in tal senso, Sez. 5,Ordinanza n. 10679 del 04/04/2022), si pone in palese contrasto con ilcontenuto degli avvisi di accertamento (nei confronti della società e delsocio) debitamente trascritti dall’Agenzia delle Entrate, dai quali si evinceche i ricavi non dichiarati sono stati desunti da un contratto dicompravendita di fabbricato, con tale [OSCURATO:PERSONA] e per l’importo di euro309.978,00, stipulato nell’anno d’imposta 2011.Avuto riguardo all’asserita lesione del diritto di difesa, è sufficiente rilevareche l’accertamento si riferisce, come detto, all’anno d’imposta 2011(essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il relativo avviso gli siastato notificato il 30.7.2016), sicchè risultano irrilevanti le vicendeverificatesi successivamente, quali le dimissioni da amministratore delegatorassegnate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel giugno del 2012 e la cessione delle proprie quoteoperata dal medesimo nell’aprile del 2014.D’altra parte, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, èlegittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utiliextracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente diprovare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati oreinvestiti dalla società, nonché di dimostrare (prova che non risulta esserestata fornita nel presente giudizio) la propria estraneità alla gestione econduzione societaria (cfr., fra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18042 del09/07/2018).Va, infine, evidenziato che, nel caso di società di capitali a ristretta basepartecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci deglieventuali utili extracontabili accertati, non essendo comunque a tal finesufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia conclusocon perdite contabili (Sez. 5, Sentenza n. 27778 del 22/11/2017) nè ildefinitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che nonNumero registro generale 17758/2020Numero sezionale 6737/2022Numero di raccolta generale 23126/2022Data pubblicazione 25/07/2022esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati néinvestiti, siano stati distribuiti ai soci (Sez. 5, Sentenza n. 18640 del08/07/2008; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17928 del 18/10/2012).Peraltro, i debiti indicati dal contribuente a pagina 7 del controricorso sonotutti successivi all’anno di imposta oggetto dell’accertamento.In definitiva, la CTR ha violato il principio consolidato secondo cui, a frontedi presunzioni gravi, precise e concordanti (pur essendosi al cospetto di unapresunzione iuris tantum), rappresenta preciso onere del contribuentefornire la prova contraria.4. Il secondo motivo resta assorbito nell’assorbimento del precedente.5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il contribuente denuncia laviolazione degli artt. 23, 24 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver considerato che l’accertamento nei suoi confrontiera illegittimo, essendo stato operato senza aver portato preventivamentea sua conoscenza l’atto presupposto (vale a dire, l’accertamento operato acarico della società).6. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale si duole della violazionedegli artt. 39 dPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che egli aveva provato lasua estraneità alle vicende societarie, avendo comunicato nel giugno del2012 le proprie dimissioni da amministratore ed avendo in data 31.3.2014ceduto le proprie quote societarie.7. Mentre il secondo motivo è infondato alla luce di quanto dettonell’analizzare il primo motivo del ricorso principale, il primo èinammissibile.Invero, premesso che l’avviso di accertamento nei confronti della società èstato emesso allorquando l’[OSCURATO:PERSONA] aveva, per sua stessa ammissione, cedutoper intero le quote di appartenenza alla compagine sociale, trovaapplicazione il principio secondo cui, in tema di accertamento nei confrontidel socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'annod'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione allasocietà dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, èNumero registro generale 17758/2020Numero sezionale 6737/2022Numero di raccolta generale 23126/2022Data pubblicazione 25/07/2022nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi dicapitale presuntivamente distribuiti, «quando esso, rinviando perrelationem alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato allasocietà, manchi dell'allegazione della documentazione citata o dellariproduzione dei suoi contenuti essenziali» (Sez. 5, Ordinanza n. 4239 del10/02/2022).Tuttavia, il ricorrente incidentale, in violazione del principio diautosufficienza, ha omesso di trascrivere nel ricorso o di allegarvi l’avvisodi accertamento al medesimo notificato, al fine di porre questo Collegionelle condizioni di verificare se lo stesso riportasse il contenuto essenzialedell’avviso di accertamento societario.D’altra parte, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitalied al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnatol'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instauratodalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione didistribuzione di maggiori utili, ma anche la validità dell'accertamento, acarico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati (Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 19013 del 27/09/2016).8. Il ricorso principale merita pertanto di essere accolto con riferimento alprimo motivo. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata e la causarinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Piemonte indiversa composizione. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo,rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimentoal motivo accolto del ricorso principale e rinvia la causa, anche per le spesedel presente grado di giudizio, alla Commissione tributaria regionale delPiemonte, in diversa composizione.Cosi deciso in Roma, il 22 giugno 2022.Il PresidenteDott. Lucio LuciottiNumero registro generale 17758/2020Numero sezionale 6737/2022Numero di raccolta generale 23126/2022Data pubblicazione 25/07/2022