CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 03734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 10476 / 202 5 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in SANREMO , [OSCURATO:PERSONA] 176, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente,giusta procura in atti; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in SANREMO , [OSCURATO:PERSONA] N. 6 , presso lo studio de ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, giusta procura in atti; –controricorrente– avverso la sentenza n.531/2025 del la CORTE APPELLO GENOVA , depositata in data24/04/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 18/02/2026dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ev ocò [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Imperia, domandando l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di mantenere a distanza inferiore a quella legale i manufatti realizzati al secondo piano dell’immobile di sua proprietà, sito in Sanremo. In esito all’istruttoria, il giudice adito accolse la domanda. La soccombente impugnò innanzi alla Corte d’appello di Genova la sentenza del Tribunale, a cui resistette controparte. Il giudice di secondo gradoaccolse il gravame, rilevando – per quel che ancora interessa –che, diversamente dalle conclusioni del primo giudice, dovesse essere dato rilievo al fatto che la Gramegna, in altro giudizio avente ad oggetto la stessa proprietà dell’immobile, non avesse sollevato tempestivamente l’eccezione o la domanda riconvenzionale di usucapione, sicché il giudicato così formatosi avrebbe reso inammissibile la proposizione di una nuova domanda in via autonoma. Infatti, a giudizio della Corte d’appello, la pronunzia in rito di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non aveva esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, avrebbe precluso la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre [OSCURATO:PERSONA] scorta di un unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] L’unicacensura del ricorso è così rubricata: “ Nullità della sentenza, per violazione o falsa applicazione degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e degli art. 118 disp. attuazione e potenziale violazione del diritto di azione e difesa, previsto dall’art. 24 Costituzione”. La ricorrente muove dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la pronunzia in rito dà luogo solo al giudicato formale, producendo un effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emessa. Conseguentemente, le pronunzie di tal fatta non conterrebbero un accertamento sul diritto sostanziale controverso, limitandosi a statuire in ordine all’impossibilità di pervenire ad una decisione nel merito per ragioni attinenti al processo. L’impedimento alla riproposizione della domanda a seguito di una pronuncia meramente processuale si tradurrebbe, inoltre, in una ingiustificata compressione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e del principio di effettività della tutelamedesima. Da ciò deriverebbe la violazione dell’art. 2909 c.c., che la Corte territoriale avrebbeapplicato erroneamente, estendendone la portata – ossia l'efficacia di giudicato sostanziale "a ogni effetto" tra le parti – a una situazione esclusa per costante interpretazione giurisprudenziale e per la sua stessa ratio. Il precedente citato dalla sentenza impugnata avrebbe riguardato, pur fra le stesse parti, una fattispecie diversa per petitume causa petendi. Il motivonon è fondato. I giudici di secondo grado hanno ricordato che la Gramegna - nell’ambitodel giudizio R.G. n. 1875/04, instaurato dalla Tallone per rimuovere le opere di sopraelevazione abusivamente compiute ex adversonel 2003 - era stata condannata alla demolizione delle opere realizzate a monte del fabbricato in Sanremo, [OSCURATO:PERSONA] 452, ovvero all’arretramento a distanza di 10 mt.dalla costruzione di cui era proprietaria l’attrice.Solo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Genova la Gramegna aveva eccepito di aver usucapito il relativo dirittoa mantenere la sua costruzione a distanza inferiore a quella di legge, sicché la Corte di cassazione ne aveva dichiarato l’inammissibilità. La domanda dalla Gramegna avanti il Tribunale di Imperia ed oggetto del presente giudizio è volta ad ottenere –in via di azione autonoma – quanto non aveva potuto conseguire in via di eccezione riconvenzionale nel precedente giudizio e cioè il diritto di mantenere il suo manufatto a distanza inferiore a quella legale. Diversamente da quanto afferma la ricorrente, l’eccezione riconvenzionale della Gramegna è speculare all’azione autonoma intrapresa successivamente, sicché consisterebbe in un vano esercizio retorico assumere la diversità di petitum e causa petendi , a fronte della pretesa ad un bene della vita che è identico. Va quindi condiviso il richiamo della Corte d’appello al principio in virtù del quale il giudicato che copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi della res iudicata , il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscano precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Sez. 3, n. 1259 dell’ 11 gennaio 2024). L’assunto della Gramegna è dunque fallace, perché si riferisce a domande diverse per petitume causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio pregresso. D’altronde, il precedente costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 18439 del 28 giugno 2023 non è stato citato a caso dalla Corte d’appello. La pronunzia in oggetto ha infatti affermato “il cd. giudicato per implicazione discendente, ipostatizzato nell’affermazione per cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile”, si estende non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass., n. 13218/2021). Nello stesso senso può leggersi Cass. n. 31797/2022, in seno alla quale vengono citati numerosi conformi precedenti di legittimità. La circostanza che la domanda d’usucapione, afferente all’occupazione senza titolo di una parte dei fondi (che alla base della domanda di restituzione vi fosse la prospettazione della detenzione senza titolo risulta dalla sentenza n. 19785/2013 di questa Corte che definì il giudizio) venne giudicata inammissibile per tardività perciò solo non rimette in gioco la parte che ha malamente consumato il suo diritto di far valere in quella sede, e non in altra e successiva, un proprio diritto contrastante con l’avversa pretesa. In altri termini, la pronuncia, in rito, d’inammissibilità val quanto dire che in quella sede (l’unica nella quale far valere il deducibile) la parte non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo”. A conforto della tesi opposta, il ricorso cita l’ordinanza di questa Suprema Corte, Sez. 3 n. 20636 del 24 luglio 2024, la quale peraltro, dopo aver ribadito il consolidato orientamento, secondo cui la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis, Sez. 3, 16dicembre 2014, n. 26377; S ez. lav., 16 aprile 2019, n. 10641; Sez. 1, 22ottobre 2020, n. 23130; Sez. 3, 19 maggio 2021, n. 13603; Sez. Un., 17 novembre 2021, n. 35110) afferma: “ [OSCURATO:PERSONA] non ignora che, a fronte di tale tradizionale orientamento, si è posta in senso difforme una pronuncia della Sezione seconda, la quale ha statuito che la pronuncia “in rito” di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio. Al riguardo, può tuttavia osservarsi che tale isolata pronuncia non scalfisce la situazione di “diritto processuale vivente” determinatasi sulla base dell’orientamento precedente e non si pone con esso in contrasto, dal momento che si riferisce ad una fattispecie peculiare (domanda di usucapione, già dichiarata inammissibile - in quanto tardivamente avanzata - in un altro giudizio, tra le stesse parti, avente ad oggetto la pretesa attorea di restituzione di fondi, alla quale era stata contrapposta l'intervenuta usucapione), in cui veniva in gioco l’esercizio del potere processuale di far valere un diritto contrastante coll’avversa pretesa, il quale, in quanto malamente esercitato nella specifica sede in cui tale pretesa era stata azionata, avrebbe potuto reputarsi consumato e non più successivamente esercitabile alla stregua del cd. giudicato per implicazione discendente, il quale si estende a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, le quali non possono dunque essere fatte valere in un successivo giudizio. Poiché una consimile ipotesi non si integra nel casoin esame, non vi sono ragioni per escludere, nella fattispecie, l’applicabilità del tradizionale principio di diritto che esclude ogni effetto preclusivo al giudicato formale determinato dalla pronuncia di mero rito”. Anche nella presente fattispecie si trattava di una eccezione tardiva di usucapione, reiterata successivamente con una nuova domanda dello stesso tenore. Conseguentemente, considerata la peculiarità del caso concreto rispetto alle ipotesi generali e, d’altra parte, la coincidenza della situazione già esaminata da questa stessa sezione, il Collegio ritiene di dare continuità al principio fissato dalla sentenza n. 18439 del 28 giugno 2023 (“L'ambito oggettivo del giudicato si estende non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, le quali, sebbene non esaminate nel merito, costituiscono presupposti logici, essenziali e necessari, della decisione”). In conclusione, il ricorso va rigettato. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale essendo stata delibata una questione dirimente non apparentemente pacifica, le spese di lite possono essere compensate fra le parti. La Corte dà atto che sussistonoi presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite del grado. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di c