CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncesco Malatesta, giusta procura in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del controricorso;- controricorrente -r.g. n. 01210/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1210/2022Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 8556/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 608/2021,pubblicata in data 26 ottobre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidatoa tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trieste hariformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede cheaveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui la ricorrente intratteneva un rapporto diconto corrente, in relazione a un bonifico domiciliato di importopari ad € 2.300,00 disposto a favore di [OSCURATO:PERSONA], ma in effettiincassato da ignoti presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.3. Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa,ha ritenuto: a) che il bonifico domiciliato è assimilabile a unadelegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandatosotteso a quello di conto corrente, ma che non consente unacompleta assimilazione con la disciplina dei titoli di creditocontenuta nell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933,n. 1736, come erroneamente ritenuto dal primo giudice; b) che,pertanto, nella specie la responsabilità contrattuale dellamandataria andava esclusa, essendosi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggettobeneficiario del pagamento, nonché nel rispetto delle condizionigenerali di contratto (avendo acquisito in copia e annotato nellaquietanza la patente di guida e certificato di attribuzione del codicefiscale del soggetto presentatosi all’incasso, su cui non risultavanor.g. n. 01210/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1210/2022Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 8556/2026Data pubblicazione 06/04/2026anomalie; verificato la concordanza dei dati anagrafici contenutinella disposizione telematica con quelli riportati sul documento diriconoscimento presentato; acquisito dal beneficiario del codicefiscale, la password e verificato la sua coincidenza con i datipresenti nel flusso del mandato elettronico, in assenza di altrielementi identificativi forniti dal disponente il bonifico).4. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «1. Violazione e falsa applicazione dell'art.43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (LeggeAssegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensidell’art. 360, I comma n. 1. c.p.c.» deducendo la pienasussumibilità del c.d. “bonifico domiciliato” nell’alveo della LeggeAssegni.b. Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione di normedi diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176,II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma n. 3 cod. proc. civ., intema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra leparti e in tema di regime della prova liberatoriadell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al gradodi diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilitàdella prestazione», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].p.a., assumendo che la sua condotta sarebbe stata diligente.c. Terzo motivo: «Omesso esame, a’ sensi dell’art. 360, Icomma, n. 5 cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio(la mancata produzione, da parte della Banca negoziatrice, dir.g. n. 01210/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1210/2022Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 8556/2026Data pubblicazione 06/04/2026una copia del documento di identità presentato dal falsoprenditore al momento della riscossione) che è stato oggetto didiscussione tra le parti. Nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione dedotta dalla parte, a’ sensi dell’art.360, I comma, n. 4 c.p.c.».Il ricorso va respinto, dovendo darsi continuità alla condivisibile econsolidata giurisprudenza di questa Corte, resa in analoghicontenziosi (Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 2025; Sez. 1,Ordinanza n. 26960 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12802 del2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12801 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n.12799 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 2024; Sez. 3,Sentenza n. 2112 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024;Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2002 del2024; Sez. 3, Sentenza n. 209 del 2024), laddove si èevidenziato, con argomentazioni che per brevità in questa sedeespressamente si richiamano e che devono essere considerateparte integrante della presente pronuncia, l’inammissibilità delletre censure, laddove sottendono accertamenti in fatto nondeducibili in questa sede, e la loro infondatezza, risultandol’attività posta in essere nella fattispecie da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.coerente con i principi ordinamentali e con gli standard valutativisociali della diligenza professionale dell’argentarius in tema diidentificazione dei beneficiari del pagamento di un bonificobancario domiciliato. L’argomentazione della ricorrente,esplicitata nella memoria conclusiva, secondo cui il documentonon sarebbe stato acquisito e concretamente verificato èquestione di fatto, su cui il giudice di appello ha specificamentedato risposta (pag. 13), avendo valutato che l’aver riportatosolo gli estremi della carta di identità esibita non valeva a mutarer.g. n. 01210/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 1210/2022Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 8556/2026Data pubblicazione 06/04/2026le conclusioni raggiunte in tema di obbligo di diligenza nel caso dispecie, non apparendo tale circostanza, in uno con le altreparimenti valutate, dirimente al fine di dimostrare il dedottoinadempimento.2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere aPoste [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 01210/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]