CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 1973
Cassazione n. 12456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1973 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del primo marzo 2018, emessa all'esito del giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, per quel che in questa sede rileva, condannato il ricorrente, in uno a numerosi altri imputati, per il reato di partecipazione, in qualità apicale, alla associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, attiva nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA] (città). 2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] -decidendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati, separata la posizione processuale del ricorrente da quella degli altri coimputati, rinnovata, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'istruttoria dibattimentale, con l'assunzione delle prove documentali e dichiarative nuove ritenute rilevanti e necessarie -con sentenza in data 24 febbraio 2021, esclusa la qualità dirigenziale del sodalizio di cui al secondo comma dell'art. 416 bis, cod. pen., riformava la sentenza impugnata, rideterminando conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado per la partecipazione alla detta associazione criminale connotata anche da funzioni di reimpiego di capitali mafiosi (art. 416 bis., comma sesto, cod. pen.). 2.1. La Corte territoriale determinava infine le statuizioni accessorie e quelle civili, anche relative alle spese sostenute nel grado, rigettando nel resto la proposta impugnazione. 2.2. Quanto al contenuto dell'addebito, si riporta di seguito la specifica contestazione elevata in fatto al capo bb): "... nel ruolo di capi con compiti di direzione, decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie del sodalizio criminoso; nella specie, compivano le scelte più rilevanti in ordine alle concrete modalità di controllo e gestione delle molteplici attività economiche e degli esercizi commerciali esistenti e/o di nuova apertura nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]; dirime vano le varie problematiche ed i contrasti, interni ed esterni al sodalizio, anche in ordine alla suddivisione tra gli associati degli ingenti ricavi illecitamente prodotti ed accumulati; inoltre e più in generale, cooperavano costantemente anche con gli altri soggetti al vertice delle diverse articolazioni territoriali della "Ndrangheta (nella specie, e tra l'altro, con gli associati con ruolo di direzione della cosca FRANCO) ai fini nella realizzazione del programma criminoso, fungendo da autorevoli punti di riferimento per gli imprenditori (e/o gli esercenti commerciali) che richiedevano specifiche "garanzie ambientali" necessarie per operare in tranquillità nel predetto territorio, adoperandosi attivamente in tal senso e dando direttamente e/o indirettamente agli operatori economici interessati le garanzie di volta in volta richieste. Fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] e provincia nell'anno 2014, con condotta permanente fino al 15 marzo 2016.". 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo i motivi partitamente in appresso riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1. con riferimento alle ordinanze emesse dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio ed il 14 e 28 ottobre 2020 (ammissione nuove prove dichiarative relative alla recente scelta collaborativa di Liuzzi, [OSCURATO:PERSONA] e Nava), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza (artt. 606, comma 1, lett. C, in riferimento agli artt. 603, 125 e 495, 441, comma 5, cod. proc. pen.), vizio di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ammesso, con motivazione largamente insufficiente, le nuove prove in appello richieste dalla parte pubblica non appellante, mentre con la medesima ristrettezza di argomentazioni aveva rigettato le rinnovazioni istruttorie richieste dalla difesa; 3.2-3. con riferimento alle ordinanze (una dell'Il novembre e tre del 16 novembre) emesse dalla Corte in vista ed in occasione dell'udienza del 16 novembre 2020, a tale data differita quella del 28 ottobre 2020, si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c, 498, cod. proc. pen., 24, 111, Cost., 146 bis comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.), vizio di motivazione per manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte rigettato la richiesta di traduzione presso penitenziario vicino al distretto di [OSCURATO:PERSONA] e di partecipazione in presenza dell'imputato (presente solo in videoconferenza), necessaria in ragione delle novità istruttorie connesse alla disposta rinnovazione, non potendo la detenzione in Istituto posto fuori regione ed il collegamento a distanza favorire lo scambio informativo con i difensori atto a condurre un efficace controesame dei nuovi testi ammessi per l'udienza del 16 novembre 2020; 3.4. ancora, i medesimi vizi sono dedotti per la violazione di quanto dispongono gli artt. 415 bis comma 2, 416, comma 2, 419, comma 2, cod. proc. pen., attesa la indisponibilità ad accedere a parte degli atti compendiati in allegati informatici al fascicolo per indagini preliminari, che la difesa non aveva potuto consultare in tempo utile per la celebrazione dell'udienza preliminare. La difesa, infatti, non aveva neppure avuto il tempo di nominare un consulente tecnico che favorisse l'accesso alla memoria degli HD in sequestro, che avrebbero potuto contenere informazioni utili a contrastare l'ipotesi di accusa; 3.5. motivazione meramente apparente è ancora dedotta con riferimento alle ordinanze emesse dal giudice di primo grado in data 19 e 30 ottobre 2017, con le quali, in relazione alle prove nuove assunte dal GUP ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è stata scarsamente argomentata l'assoluta necessità della nuova prova mentre veniva negata la integrazione della prova a discarico e rigettata la richiesta di prova contraria. Così come pure è a dirsi per gli atti di autorizzazione e proroga di attività di intercettazione disposte ed autorizzate in diverso procedimento; 3.6. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, omessa valutazione di prova decisiva e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, d, e, cod. proc. pen.), in punto di accertata responsabilità per il fatto associativo contestato; la Corte, nell'esaminare la prova dichiarativa formatasi, pur sollecitata sul punto dai rilievi difensivi, non ha argomentato sul tema della attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla figura ed al ruolo svolti dal ricorrente all'interno della compagine associativa; in particolare: atteso che l'editto accusatorio inquadrava il ricorrente nel ruolo dirigenziale, l'imputato non ha potuto cogliere le aporie del narrato di accusa che la Corte ha poi valorizzato per qualificare la condotta associativa come di mero partecipe; 3.7. quanto alla circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen., la difesa censura la vuota motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito, che non ha punto dato risposta alle diffuse argomentazioni svolte sul tema con i motivi di gravame, non essendovi alcuna prova del reimpiego in attività lecite dei proventi mafiosi; del resto, nel processo principale celebrato a carico di tutti gli altri associati è stata esclusa per tutti l'aggravante detta del reimpiego mafioso, come si evince dal dispositivo allegato ai motivi di ricorso; 3.8. ancora, i medesimi vizi, di motivazione e della violazione della legge penale sostanziale e processuale sono denunziati in ordine alla disposta confisca del modesto saldo attivo del conto corrente in uso all'imputato, non ricorrendo alcuna prova della provenienza illecita delle poste attive, trattandosi delle retribuzioni spettanti per l'attività commerciale svolta dall'imputato in rappresentanza di ditte attive nel settore alimentare; 3.9. Con i motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. in data 26 gennaio 2022, la difesa deduceva la violazione degli articoli 521, 522 e 546 del codice di rito, atteso che il ricorrente era stato condannato per condotte associative (commesse nell'intervallo cronologico della permanenza oggetto di contestazione "chiusa") assolutamente diverse da quelle oggetto di imputazione, ove era disegnato un ruolo ed erano indicate delle condotte non corrispondenti a quelle dimostrate nel processo; 3.10. con l'ultimo motivo aggiunto la difesa deduceva altresì la violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa in caso di chiamate in reità o correità ed il conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata; atteso che sui fatti specifici dichiarati dai collaboratori escussi nessuna convergenza di prova si è registrata nel corso del giudizio di merito. All'udienza del'11 febbraio 2022, sulle conclusioni sopra riportate, la decisione è stata assunta con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio in pari data. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In termini generali deve rilevarsi come, nel giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria in sede di appello sia ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che peraltro le parti (appellanti o resistenti che siano) possano invocare a tal fine un vero e proprio "diritto alla prova", dovendosi solo ritenere che possa sollecitarsi l'esercizio da parte del giudice della revisione nel merito del potere di integrazione probatoria secondo canoni inspirati alla necessità (Cass. Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 1, n. 44325, del 19/6/2013, Rv. 257799; Sez. 1, n. 8316, del 14/1/2016, Rv. 266145; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197; Sez. 1, n. 12928, del 7/11/2018, Rv. 276318; Sez. 6, n. 37901, del 21/5/2019, Rv. 276913; Sez. 6, n. 51901, del 19/9/2019, Rv. 278061;). D'altro canto, tale affermazione costituisce il precipitato logico giuridico del carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, Rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa censurarsi l'ammissione nel merito di una prova che sia stata ritenuta ex ante decisiva, tuttavia ciò non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Cass. Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, Rv. 271163; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, Rv. 266623, e Cass. Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323). Non assume dunque di per sé decisivo rilievo nel giudizio abbreviato in grado di appello il carattere di novità e di sopravvenienza della prova, dovendosi comunque individuare un vizio inerente alla mancanza di un'idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (in tal senso condividendosi i rilievi di Cass. Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266145). Ciò posto, deve osservarsi che la Corte ha reputato in motivazione essenziali le prove dichiarative sopravvenute, soprattutto al fine di circoscrivere la prova della partecipazione associativa all'intervallo cronologico indicato nella imputazione, occorrendo evidentemente dimostrare che in quel periodo [OSCURATO:PERSONA] fosse associato alla cosca familiare. Mentre la Corte ha avuto pure modo di spiegare le ragioni della irrilevanza probatoria della mozione difensiva, confinata alla allegazione di fatti aventi valenza neutra sul tema della prova di affectio. 1.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con esso si deduce la violazione del principio costituzionale sancito al terzo comma dell'art. 111 della Costituzione, che impone di assicurare all'imputato il tempo e le condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Orbene, posto che in fatto la Corte ha dato atto del differimento della udienza dal 28 ottobre al 16 novembre 2020, proprio al fine di consentire ai difensori di accedere al colloquio con il proprio assistito, nulla il ricorrente adduce in ordine all'effettivo pregiudizio subito per la ristretta dimensione cronologica dei tempi previsti per la celebrazione dell'udienza differita. Il testo della disposizione normativa di attuazione (art. 146 bis, comma 1 ter disp. att., cod. proc. pen.), del resto, esclude la possibilità di autorizzare la partecipazione in presenza dell'imputato nel caso si tratti, come nella fattispecie, di persona in stato di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen.. Si fa comunque rilevare che tra i motivi di ricorso deducibili, il comma 1 dell'art. 606 del codice di rito non indica la diretta violazione della norma costituzionale, che può fondare solo parametro di riferimento per la questione di legittimità costituzionale dedotta (da ultimo Sez. U., n. 29541, del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione sub punto 16, pag. 29 e ss.). Non è infatti consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). 1.3. Per le medesime ragioni deve ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, giacché la Corte territoriale avrebbe impedito ai difensori ogni forma di previa interlocuzione con il proprio assistito collegato a distanza in videoconferenza. Peraltro, la difesa non deduce che in udienza non fosse attivato il canale riservato dedicato alle comunicazioni tra l'imputato ed i suoi difensori, talché in concreto nulla è dedotto in ordine alla concreta violazione del diritto di previa interlocuzione con i difensori. 1.4. L'eccezione in rito, riproposta con il quarto motivo di ricorso, è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità i vizi rituali che accompagnano gli atti prodromici all'esercizio dell'azione penale e lo stesso atto con cui tale esercizio si compie, determinano una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ex art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20922, del 31/3/2021, Rv. 281631; Sez. 4, n. 9750, del 11/12/2020, dep. 2021, n.m.; Sez. 2, n. 1974, del 19/11/2019, dep. 2020, n.m.; Sez. 2. N. 44860, 17/10/2019, n.nn.; Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377; Sez. 3, n. 7336 del 31/1/2014, Laneve, Rv. 258813; Sez. 2, n. 19483, del 1674/2013, Rv. 256040; Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Merafina, Rv. 247566). Nel caso di specie, peraltro, la Corte riconosce che gli allegati digitali al fascicolo del pubblico ministero si sono resi disponibili ai difensori alcuni giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'udienza preliminare, il che non ha impedito all'imputato di eleggere il percorso processuale a prova contratta disciplinato dagli artt. 438 e ss. del codice di rito, né di accedere nel corso del giudizio abbreviato agli HD già consegnati al fine di verificarne il contenuto e l'efficacia probatoria (che peraltro nel merito non appare valorizzata). Il che vale a sanare ogni dedotta previa nullità processuale non assoluta oltre ad escludere ogni pregiudizio effettivo derivante dalla dedotta invalidità. 1.5. Il quinto motivo di ricorso è del pari inammissibile, nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni che hanno accompagnato decisioni processuali ritenute erronee. Si ricorda in proposito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, p.c. in proc. Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M: in proc. Altoè, Rv. 268404), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione. Ne consegue che, in sede di legittimità, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. Deve, pertanto, concludersi che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, poiché quest'ultimo non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che essa sia corretta (in questi esatti termini Sez. U. 29541/2020, cit., in motivazione). Così pure deve ritenersi per la denunciata mancata allegazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni disposte in altro procedimento, dovendo in proposito applicarsi il disposto del comma 2 dell'art. 270, cod. proc. pen.. 1.6. Quanto ai vizi dedotti in merito alla affermazione di responsabilità per il fatto contestato, l'eccepito pauperismo argomentativo non appare corrispondere alle analitiche conclusioni tratte dalla Corte di merito dalle evidenze (dichiarative e colloquiali) esaminate. Dal coacervo delle prove valorizzate nel merito (pag. 60-63 della ordinanza impugnata) la Corte ha potuto apprezzare l'epifania di un ruolo attivo e partecipe delle vicende (soprattutto economiche) che interessano il gruppo di 'ndrangheta a base familiare. I fatti evidenziati cadono (sia pure solo in parte) nell'intervallo cronologico focalizzato dalla imputazione, cui corrispondono anche per temi di interesse funzionali alla sopravvivenza del sodalizio. Sul concetto normativo di "partecipazione" ad associazione mafiosa le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889) sono state ancora una volta chiamate ad esprimersi dalla ordinanza di rimessione n. 5071/2021. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione." Occorre dunque che nel processo si dimostri: a) l'esistenza di una consorteria criminosa di natura mafiosa e una associazione può essere qualificata «di stampo mafioso» solo se risulti che il suo modus operandi sia fortemente caratterizzato da un uso (almeno potenziale) della violenza o minaccia, tale da generare quel senso di timore e insicurezza per la propria persona o i propri beni che induce la generalità dei consociati a piegarsi alle diverse richieste di vantaggi provenienti dagli associati; in questi termini la Corte territoriale ha inteso qualificare l'associazione criminale denominata "ndrangheta", cosca [OSCURATO:PERSONA] attiva nel territorio della città di [OSCURATO:PERSONA]; b) lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione; il che può restare dimostrato dalla consapevole, formale, sostanziale e partecipata affiliazione al sodalizio; c) una volta dimostrato l'inserimento stabile nella struttura che organizza la plurisoggettività secondo schemi che tendono all'assoggettamento omertoso di un determinato territorio, occorre dimostrare l'idoneità -nel caso concreto- di tale inserimento stabile a dar luogo alla cd. "messa a disposizione" dell'agente per il perseguimento dei fini comuni (quelli indicati al terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen.); l'esistenza del patto reciprocamente vincolante tra partecipe e sodalizio può esser dimostrata o dalla cerimonia di affiliazione o dalla iterazione nel tempo di comportamenti concludenti, come tali percepiti dagli altri associati o dalla collettività che insiste sul territorio; d) ma, ai fini che in questa sede più interessano, quel patto reciprocamente vincolante deve produrre un—offerta di contribuzione permanente" tra affiliato ed associazione; un'offerta di contribuzione, non dunque una effettiva contribuzione; non dobbiamo dimenticare infatti che il delitto in disamina si qualifica dogmaticamente come reato di pericolo (ancorché concreto); Alla luce del più recente intervento delle Sezioni unite di questa Corte, si può dunque ritenere che, l'affiliazione penalmente rilevante è quella che si sostanzia nel patto reciprocamente vincolante tra affiliato ed ente, patto che dà luogo ad una messa a disposizione dell'ente; messa a disposizione che, a sua volta, si manifesta con I"offerta di contribuzione permanente" ai fini sociali. Ciò posto, una volta che nel processo sia rimasta dimostrata (attraverso la convergente ed apprezzata prova dichiarativa che si integra con quella rinveniente dalle conversazioni captate) l'offerta di contribuzione, non ad acta, ma permanente ai fini sociali, non occorre certo (attesa la natura permanente del reato, che offende il bene-interesse tutelato finché perdura quella "offerta di contribuzione") ulteriormente dimostrare la quotidiana perpetuazione manifesta di una tale offerta, che resta evidentemente valida e produttiva di effetti fino al recesso (spontaneo o efficacemente provocato ab extrerno).Con riferimento poi al delicato tema della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Collegio condivide i ripetuti insegnamenti di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01), secondo cui i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente dalla fonte che tende a confortare e a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (massime precedenti conformi: n. 45733 del 2018 Rv. 274151 - 01, n. 5821 del 2005 Rv. 231301 - 01, n. 1263 del 2007 Rv. 235800 - 01, n. 44882 del 2014 Rv. 260607). Come detto, i riscontri esterni ben possono essere costituiti anche da altre chiamate in correità (giacché la lettera del comma 3 dell'art. 192 del codice di rito indica solo "altri" elementi che ne confermino l'attendibilità, non già "altri e diversi" elementi), purché si accerti che la convergenza non sia frutto di collusioni o di reciproche nefande influenze tra i dichiaranti. Quanto alla convergenza, il Collegio condivide il consolidato orientamento di legittimità in forza del quale si afferma che essa non deve essere assoluta, poiché non può pretendersi che dichiarazioni provenienti da diversi soggetti, soprattutto se articolate, siano sovrapponibili; ma deve riguardare gli elementi essenziali del thema probandum (già Sez. 5, n. 9001 del 15/6/2000, Rv. 217729, affermava che i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti; il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate -che sarebbe, oltretutto, sospetta-, ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze). Corrisponde infatti a condivise massime di esperienza che dello stesso accadimento naturalistico ciascun osservatore registra e percepisce ciò che più lo colpisce e, soprattutto, ognuno lo "legge", lo registra in memoria e lo richiama nel ricordo, secondo categorie cognitive e mnesiche sue proprie, cogliendo altresì nel fatto storico catalogato nella memoria l'elemento che maggiormente lo ha interessato. E' quindi illusorio andare alla ricerca della "prova perfetta", per la assoluta consonanza delle distinte narrazioni di un fatto. Il lettore giudiziario dei fatti-reato deve invece ricercare e persuadersi della convergenza logica del possibile, dovendo entrare in allerta solo a fronte di divergenze tali da mettere in crisi la stessa plausibilità del narrato da riscontrare. Né, in relazione alla presente fase, può trascurarsi il fatto che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, Rv.245729). La violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può quindi essere dedotta in sede di legittimità, né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, Rv. 278196 - 02), solo nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Del pari è a dirsi quanto alla efficacia euristica attribuita nel giudizio di merito al contenuto delle conversazioni intercettate ed utilizzate a fini dimostrativi dei fatti contestati in imputazione. [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni telefoniche, qualifica come questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. 2. N. 50701, del 4/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Resta, comunque, esclusa per la Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, dato atto di un corredo probatorio storico (collocato fuori dal perimetro cronologico chiuso della imputazione) indicativo della vicinitas alla 'nrdina a base familiare, ha quindi apprezzato la convergenza del molteplice dichiarativo (Luizzi, [OSCURATO:PERSONA] e Nava) circa l'interesse manifestato dal ricorrente per le sorti del sodalizio, affiancando a tale corredo dichiarativo il risultato dell'attività di occulta captazione che ha colorato di concretezza quell'interesse per gli affari ed i pericoli costituiti dalle più recenti scelte collaborative intraprese da ex sodali. Tale argomentare non appare affatto illogico, tanto meno in maniera manifesta, non può quindi formare oggetto di censura con i motivi di ricorso. 1.7. In ordine alla dedotta inconsistenza dimostrativa della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis, cod. pen., sussistente quando le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, la linea interpretativa costante proposta da questa Corte ha affermato la sua natura oggettiva e la necessaria pertinenza dell'attività economica oggetto di reinvestimento all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto di essere associato, dato che, appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che le associazioni mafiose operano nel campo economico, utilizzando ed investendo i profitti di delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso, non è configurabile l'ignoranza di tali circostanze in capo ad un soggetto che ne faccia parte da affiliato (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta ed altri, Rv. 281463; Sez. 1, n. 51160, del 9/5/2018, in motivazione pag. 34 e ss.; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Pg in proc. Camarda ed altri, Rv. 268677 in motivazione; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334; Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589, in motivazione, sub 11.1.). 1.7.1. Ciò posto, quanto a natura e perimetro applicativo della aggravante, è altrettanto certo che il reinvestimento dei proventi mafiosi in economia apprezzato dal legislatore necessita di una cospicua dimensione strutturale (Sez. 5, n. 49334, del 5/11/2019, Rv. 277653; Sez. 5, n. 9108, del 21/10/2019, Rv. 278796; Sez. 6, n. 4115, del 27/6/2019, Rv. 278325), sempre che sia dimostrato l'impiego nella economia "lecita" di risorse derivanti dalle attività mafiose. Il che è ciò che difetta nella fattispecie processuale oggetto di ricorso. Il primo giudice ha diffusamente argomentato la divisata sussistenza dell'ipotizzata aggravante facendo leva sugli interessi del sodalizio al controllo delle attività economiche nel territorio oggetto di assoggettamento mafioso. L'argomento è fuori fuoco; si è già detto infatti che il reinvestimento dei proventi mafiosi, intanto è apprezzato quale aggravante ad effetto speciale della partecipazione o della direzione associativa, in quanto altera le regole che governano l'economia, la concorrenza ed i corretti rapporti commerciali. Ciò che viene più gravemente sanzionato non può limitarsi a coincidere con il fatto tipico descritto al comma terzo della norma incriminatrice, né può coincidere con il trasferimento orizzontale e sommerso di ricchezza illecitamente prodotta (da illecito ad illecito), giacché a questo provvedono altre fattispecie incriminatrici, ciò che il legislatore si è preoccupato di sanzionare più severamente al comma sesto è l'impiego in settori dell'economia lecita dei proventi mafiosi (in questi sensi Sez. 6, n. 12251/2012; Sez. U. n. 25191/2014, cit., in motivazione; più di recente, Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278796) giacché è proprio questo fenomeno di "emersione dalle tenebre" che turba l'ordine pubblico economico. Pertanto, l'interesse alla gestione delle attività economiche, assumendone il controllo, apprezzato dal giudice di primo grado non è tipico. Mentre, la Corte di appello, pur sollecitata da puntuali motivi di gravame, ha valorizzato sul punto solo la natura oggettiva della aggravante, con il conseguente effetto estensivo ad ogni associato. Orbene, nelle vicende richiamate, al di là della autonoma rilevanza penale del fatto, rimangono indistinte le modalità di reimpiego dei proventi mafiosi funzionali al controllo di attività economiche. Nel caso di specie, la Corte non argomenta due aspetti fondamentali della condotta aggravatrice: uno è la dimensione dell'investimento nell'economia lecita, che non traspare; l'aro è il deficit dimostrativo circa la provenienza dal sodalizio dei proventi investiti nelle singole attività economiche, che può trovare la sua affermazione anche con il riferimento ad un contesto logico-temporale qualificato.Si è già più volte ripetuto che ai fini della configurabilità dell'aggravante occorre sia un intervento economico in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Sez. 5, 9108/2019, cit.; Sez. 5, n. 49334, del 5/11/2019, Rv. 277653; Sez. 6, n. 4115, del 27/6/2019, Rv. 278325). Del resto, merita di essere valutato, all'interno del complessivo quadro probatorio emergente nella fattispecie la circostanza evidenziata con il settimo motivo di ricorso (in coda), che rappresenta come nel processo dal quale la posizione del ricorrente è stata stralciata tale aggravante è stata esclusa per tutti gli imputati appellanti (v. dispositivo Corte Appello R.C. in data 24 gennaio 2021, allegato n. 13 ai motivi di ricorso). 1.7.2. La sentenza impugnata va pertanto sul punto annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 623, cod. proc. pen., dovendo il giudice del merito, nella fase rescissoria, indicare e valorizzare gli argomenti probatori idonei a dimostrare la sussistenza delle modalità del reimpiego dei proventi illeciti nel controllo di attività economiche, in relazione alle attività della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] centro. 1.8. Il ricorso deve essere nel resto rigettato. Il motivo di ricorso speso in tema di confisca del saldo attivo del conto corrente intestato all'imputato non si confronta con l'argomentare della Corte, che ha valorizzato l'assenza di collegamenti con la lecita provvista indicata con i motivi di gravame prodotti sul punto. Tale motivazione non appare affatto illogica, tantomeno in maniera manifesta. 1.9. Anche i due motivi aggiunti devono essere rigettati. Non sussiste in particolare violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, atteso che la Corte di merito ha solo inteso, sulla base della più attenta valutazione del dato probatorio, qualificare il fatto come mera partecipazione associativa, valorizzando fattori dimostrativi dell'a ffectio contestata in parte differenti rispetto a quelli indicati in imputazione (sul punto v. Sez. 1, n. 32094 del 18/02/2004, Rv. 229488). 1.10. Quanto ai dedotti vizi di motivazione in tema di apprezzamento dei criteri di valutazione della chiamata in correità si è già detto sub 1.6. 2. Al parziale accoglimento del ricorso consegue che nulla è dovuto a titolo di pagamento delle spese processuali. - P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ri