CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e minaccia; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, all'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, a prescindere dalla genericità della censura afferente alla determinazione della pena (che non enuncia motivi di fatto o di diritto a sostegno della stessa), oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura (mancata limitazione della libertà psichica della p.o. e mancata concessione delle circostanze attenuanti) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della provvisionale, è inammissibile posto che "il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991; Rv. 186722; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2