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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09000/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6992/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 4754 / 65 /1 6 , depositata il 15settembre 201 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Estinzione per definizione agevolata.Cons. est.

G.M.

Nonno

1. con sentenza n. 4754/65/16 del 1 5 / 0 9 /201 6 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) nei confronti del la sentenza n. 168 /0 8 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata alla società contribuente la contabilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti;

2. a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato ad un unico motivo;

3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA]. ha documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e di avere effettuato il relativo pagamento;

2. poiché la causa rientra nell’elenco delle cause oggetto di definizione comunicato a questa Corte da AE, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6992/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 4754 / 65 /1 6 , depositata il 15settembre 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Estinzione per definizione agevolata.Cons. est. G.M. Nonno 1. con sentenza n. 4754/65/16 del 1 5 / 0 9 /201 6 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) nei confronti del la sentenza n. 168 /0 8 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata alla società contribuente la contabilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti; 2. a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato ad un unico motivo; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA]. ha documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e di avere effettuato il relativo pagamento; 2. poiché la causa rientra nell’elenco delle cause oggetto di definizione comunicato a questa Corte da AE, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.
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