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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31793/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 7 febbraio 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Savona il 7 marzo 2017, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ccstruito in fatto e palesemente articolato su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 3 e 4), rappresentati dalla proprietà della vettura incidentata e dalla presenza dell'imputato all'interno della stessa al momento del sinistro; dalla circostanza che costui non ha mai negato di essere stato alla guida, indicando I diverso conducente; dall'irrilevanza delle deposizioni dei testi e, infine, dall'elevatissimo tasso alcolemico presente nel sangue.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 7 febbraio 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Savona il 7 marzo 2017, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ccstruito in fatto e palesemente articolato su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 3 e 4), rappresentati dalla proprietà della vettura incidentata e dalla presenza dell'imputato all'interno della stessa al momento del sinistro; dalla circostanza che costui non ha mai negato di essere stato alla guida, indicando I diverso conducente; dall'irrilevanza delle deposizioni dei testi e, infine, dall'elevatissimo tasso alcolemico presente nel sangue. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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