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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04202/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29137/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' AMEDEA, elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.S.TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SIENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 855/2018 depositata il11/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Fermo la declaratoria di intervenuta usucapione di un immobile in Sant’Elpidio a Mare ed evocava in giudizio, a tale scopo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] all’uopo di aver posseduto il bene, per oltre vent’anni, in forza di una scrittura privata sottoscritta in data 20 ottobre 1967.

Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza del 23 ottobre 2013 il giudice adito accolse la domanda, col favore delle spese.

A seguito di rituale impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale mandataria per il recupero dei crediti della Società Italiana per la Cartolarizzazione dei crediti s.r.l.), con sentenza n. 855/2018, la Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame, rigettando l’originaria domanda e condannando la soccombente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il giudice di appello ha ritenuto che le testimonianze assunte in fase istruttoria non avrebbero permesso di ricostruire univocamente un riferimento temporale, a partire dal quale calcolare il decorso del termine ventennale, ai fini dell’usucapione.

Infatti, considerata l’incerta datazione della scrittura e la mancata trascrizione, non ne sarebbe potuta derivare la sicura acquisizione del possesso dell’immobile dal 1967.

D'altronde, neppure vi sarebbe stata la prova di un atto idoneo di interversione del possesso portato a conoscenza della proprietaria [OSCURATO:PERSONA] la quale, con atto notarile del 31 dicembre 1983, aveva donato l’immobile al figlio [OSCURATO:PERSONA].

Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

Si è ritualmente costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimaste intimate le parti, già contumaci in appello.

RAGIONIDI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe fatto proprie le affermazioni della controparte Antares, senza svolgere un proprio ragionamento, dal quale desumere i motivi della decisione.

Il motivo è inammissibile.

A parte il fatto che la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i passi del gravame asseritamente riprodotti dalla sentenza impugnata –ai fini dell’autosufficienza del motivo – in ogni caso, i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1158 c.c. e 2704 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.

La Corte d’appello non avrebbe considerato l’orientamento per il quale la scrittura privata, quale fatto storico, avrebbe dovuto essere presa in esame, prescindendo dal fatto che fosse priva di data certa e che non fosse stata trascritta.

Inoltre, alla luce delle risultanze testimoniali, sarebbe emerso che la ricorrente avrebbe posseduto l’immobile da oltre vent’anni, col tacito assenso di ogni altro eventuale avente diritto. 2.1) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente statuito la carenza dell’animus possidendi, che invece avrebbe dovuto essere desunto, in via presuntiva, dal contratto, ad effetti reali, mediante il quale la ricorrente avrebbe ottenuto, oltre alla proprietà anche il trasferimento del possesso. 3) I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, giacché attingono entrambi la ricostruzione in fatto del giudice di appello, sono inammissibili.

Invero, la Corte territoriale ha escluso il decorso del termine necessario per l’usucapione ordinaria (in mancanza, evidentemente, di un titolo valido, non avendo la scrittura privata inter partes i previsti requisiti di forma) oltre che per le deposizioni testimoniali non univoche, anche perché “l’atto di disposizione del bene oggetto della domanda di usucapione, intervenuto in un’epoca (il 1983) in cui non era ancora maturato il periodo di venti anni necessario per l’acquisto della proprietà per usucapione secondo la prospettazione temporale indicata dall’attrice e richiamando quanto sopra osservato sull’individuazione dell’epoca in cui si sia instaurata la relazione di fatto con la cosa”.

In altri termini, la sentenza impugnata, agli apprezzamenti di fatto in relazione alla carenza dell’animus possidendi in capo alla Qualità, ha aggiunto anche un elemento in grado da solo di interrompere il periodo utile ai fini dell’usucapione non ancora maturata (l’atto pubblico notarile del 31 dicembre 1983, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Fermo, col quale l’immobile è stato donato da [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA]).

La suddetta ratio decidendi non è stata impugnata col ricorso per cassazione.

Quando la sentenza assoggettata adimpugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che taleimpugnazione non sia rivolta contro una di esse dete rmina l'inammissibilitàdel gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratiodecidendi" non censurata (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020; Sez. 1, n. 18119 del 31 agosto 2020).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite del controricorrente, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettariodelle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29137/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' AMEDEA, elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.S.TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SIENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 855/2018 depositata il11/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Fermo la declaratoria di intervenuta usucapione di un immobile in Sant’Elpidio a Mare ed evocava in giudizio, a tale scopo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] all’uopo di aver posseduto il bene, per oltre vent’anni, in forza di una scrittura privata sottoscritta in data 20 ottobre 1967. Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza del 23 ottobre 2013 il giudice adito accolse la domanda, col favore delle spese. A seguito di rituale impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale mandataria per il recupero dei crediti della Società Italiana per la Cartolarizzazione dei crediti s.r.l.), con sentenza n. 855/2018, la Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame, rigettando l’originaria domanda e condannando la soccombente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice di appello ha ritenuto che le testimonianze assunte in fase istruttoria non avrebbero permesso di ricostruire univocamente un riferimento temporale, a partire dal quale calcolare il decorso del termine ventennale, ai fini dell’usucapione. Infatti, considerata l’incerta datazione della scrittura e la mancata trascrizione, non ne sarebbe potuta derivare la sicura acquisizione del possesso dell’immobile dal 1967. D'altronde, neppure vi sarebbe stata la prova di un atto idoneo di interversione del possesso portato a conoscenza della proprietaria [OSCURATO:PERSONA] la quale, con atto notarile del 31 dicembre 1983, aveva donato l’immobile al figlio [OSCURATO:PERSONA]. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Si è ritualmente costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimaste intimate le parti, già contumaci in appello. RAGIONIDI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe fatto proprie le affermazioni della controparte Antares, senza svolgere un proprio ragionamento, dal quale desumere i motivi della decisione. Il motivo è inammissibile. A parte il fatto che la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i passi del gravame asseritamente riprodotti dalla sentenza impugnata –ai fini dell’autosufficienza del motivo – in ogni caso, i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1158 c.c. e 2704 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. La Corte d’appello non avrebbe considerato l’orientamento per il quale la scrittura privata, quale fatto storico, avrebbe dovuto essere presa in esame, prescindendo dal fatto che fosse priva di data certa e che non fosse stata trascritta. Inoltre, alla luce delle risultanze testimoniali, sarebbe emerso che la ricorrente avrebbe posseduto l’immobile da oltre vent’anni, col tacito assenso di ogni altro eventuale avente diritto. 2.1) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1158 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente statuito la carenza dell’animus possidendi, che invece avrebbe dovuto essere desunto, in via presuntiva, dal contratto, ad effetti reali, mediante il quale la ricorrente avrebbe ottenuto, oltre alla proprietà anche il trasferimento del possesso. 3) I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, giacché attingono entrambi la ricostruzione in fatto del giudice di appello, sono inammissibili. Invero, la Corte territoriale ha escluso il decorso del termine necessario per l’usucapione ordinaria (in mancanza, evidentemente, di un titolo valido, non avendo la scrittura privata inter partes i previsti requisiti di forma) oltre che per le deposizioni testimoniali non univoche, anche perché “l’atto di disposizione del bene oggetto della domanda di usucapione, intervenuto in un’epoca (il 1983) in cui non era ancora maturato il periodo di venti anni necessario per l’acquisto della proprietà per usucapione secondo la prospettazione temporale indicata dall’attrice e richiamando quanto sopra osservato sull’individuazione dell’epoca in cui si sia instaurata la relazione di fatto con la cosa”. In altri termini, la sentenza impugnata, agli apprezzamenti di fatto in relazione alla carenza dell’animus possidendi in capo alla Qualità, ha aggiunto anche un elemento in grado da solo di interrompere il periodo utile ai fini dell’usucapione non ancora maturata (l’atto pubblico notarile del 31 dicembre 1983, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Fermo, col quale l’immobile è stato donato da [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA]). La suddetta ratio decidendi non è stata impugnata col ricorso per cassazione. Quando la sentenza assoggettata adimpugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che taleimpugnazione non sia rivolta contro una di esse dete rmina l'inammissibilitàdel gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratiodecidendi" non censurata (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020; Sez. 1, n. 18119 del 31 agosto 2020). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite del controricorrente, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000 (cinquemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettariodelle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
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