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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21133/2026

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luigi Avallone (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,sezione staccata di Latina n. 2403/2019 depositata il 16/4/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta cheNumero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026avente ad oggetto IRPEF relativo all’anno d’imposta 2011 fondato suaccertamenti bancari relativi a conti correnti intestati a lui, nonché allaCavin S.r.l. di cui era socio.Con il ricorso il contribuente forniva spiegazioni in relazione allemovimentazioni contestate ed allegava documentazione a sostegno delleproprie difese.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello che veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale del Lazio.

Osservava che, in base all’art.32 d.P.R. 600/1973, si verifica un’inversione dell’onere probatorio in forzadel quale il contribuente deve dimostrare che le movimentazioni bancarienon costituiscono redditi da recuperare a tassazione; nel caso di specie lecontestazioni mosse nell’ambito del processo tributario erano le stessepresentate all’Ufficio nel corso dell’accertamento e non eranosufficientemente specifiche o analitiche.3.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.L’Amministrazione ha depositato un “atto di costituzione” oltre iltermine di cui all’art. 370 c.p.c.

«ai fini della partecipazione all’udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.».RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 51 d.P.R.633/1972, 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c..Il ricorrente, dopo aver riprodotto alle pagine da 3 a 10 del ricorso legiustificazioni fornite alle movimentazioni contestate, ha lamentato che laCTR, pur richiamando l’art. 32 d.P.R. 600/1973 che determina l’inversionedell’onere probatorio, non ha affatto preso in considerazione le provefornite per giustificare le movimentazioni sui conti, limitandosi adNumero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026affermare che la documentazione non sarebbe sufficiente e che sarebberostate dedotte delle medesime giustificazioni già fornite in sede diaccertamento amministrativo.Nel compiere tale valutazione, ad avviso del ricorrente, i giudicid’appello hanno altresì violato gli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di provapresuntiva, giacché i singoli argomenti che presi singolarmente potevanonon avere sufficiente valenza probatoria, avrebbero potuto acquisiremaggiore rilevanza se valutati nel loro complesso; tuttavia, i documentinon sono stati analizzati né singolarmente, né nel loro complesso.

Hannoaltresì trascurato gli estratti conto dotati di valore probatorio privilegiato aisensi dell’art. 50 del testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993).1.2 Il motivo è fondato.Il ricorrente, sostanzialmente, ha lamentato, oltre alla violazione delladisciplina sull’onere probatorio, l’omessa motivazione della sentenza inordine alle giustificazioni fornite alle movimentazioni del conto correnteche, benché analiticamente fornite, sarebbero state del tutto trascuratedal giudice d’appello.Orbene, il ricorrente ha riprodotto il contenuto delle proprie difese chetendono a fornire giustificazione a numerosissime movimentazionicompiute sui diversi rapporti di conto corrente.Questa Corte ha osservato, al riguardo, che «la presunzione ex art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di riferire de plano adoperazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correntibancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimitàdella utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarienon è neppure di per sé condizionata alla previa instaurazione delcontraddittorio preventivo (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio2019, n. 5777).

Peraltro, quanto al concreto atteggiarsi dell’onereprobatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,Numero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica maanalitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallemovimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili(Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, n. 10249; 29 luglio2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758; tra le più recenti, 31 gennaio2024, n. 2928; 18 settembre 2024, 25043; 4 ottobre 2024, n. 26014).Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distintecausali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che ilcontribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singolamovimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovverodell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanzafiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829; 5maggio 2017, n. 11102; 3 maggio 2018, n. 10480).

Quello che vienerichiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie addotte dallaAmministrazione, è la analiticità della prova allegata.

La sua specificità edanaliticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione deiversamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto correntedell’imprenditore, perché alla specificità della prova contraria deve farseguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedottoe documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28 novembre 2018, n.30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. 35258; cfr.anche 8 ottobre 2020, n. 21700)» (Cass. n. 2660/2026, in motivazione).Nel caso di specie, la CTR si è limitata ad osservare che le «censuremosse sia all’atto impugnato che all’operato dell’Ufficio […] erano le stesseche l’odierno appellante aveva presentato in sede di controllo effettuatodall’[OSCURATO:PERSONA]» e che era condivisibile quanto affermatodal giudice di prime cure e cioè che «il Palermo non ha offertogiustificazioni specifiche ed analitiche».

Ha quindi aggiunto che lo stesso«pur affermando che le movimentazioni bancarie erano derivate da denaroNumero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026virtuale, posto in essere dagli istituti di credito al fine di far uscire dallostallo finanziario, nel quale si era venuta a trovare la [OSCURATO:SOCIETA]., non èstato in grado di fornire nessuna valida e privata giustificazione, visto chepur invitato in Ufficio, per fornire validi elementi di prova, ha preferito nondare alcun esito a tale invito».1.3 Orbene, è evidente che la CTR non si è attenuta ai principi sopraesposti, dal momento che, a fronte delle specifiche giustificazioni trascritteanche nel ricorso per cassazione in relazione ai vari movimenti contestati,non ha provveduto ad un esame altrettanto analitico delle stesse.È appena il caso di aggiungere che anche la considerazione (peraltrogenericamente formulata) che si tratterebbe delle medesime giustificazionifornite all’Amministrazione è del tutto irrilevante, giacché ben potrebbe ilcontribuente chiedere che le medesime contestazioni vengano valutate daun Giudice.Infine, difficilmente comprensibile è anche la considerazione circa lamancata risposta all’invito dell’Ufficio, dal momento che nella stessasentenza si legge che il contribuente aveva esposto le propriegiustificazioni e prodotto documentazione all’Amministrazione.2.

In definitiva il motivo deve essere accolto.

La sentenza impugnatava quindi cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che dovrà provvedere alla valutazione analitica delle giustificazioni fornitedal contribuente in relazione ai movimenti bancari contestati, nonché inordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
luigi Avallone (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,sezione staccata di Latina n. 2403/2019 depositata il 16/4/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta cheNumero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026avente ad oggetto IRPEF relativo all’anno d’imposta 2011 fondato suaccertamenti bancari relativi a conti correnti intestati a lui, nonché allaCavin S.r.l. di cui era socio.Con il ricorso il contribuente forniva spiegazioni in relazione allemovimentazioni contestate ed allegava documentazione a sostegno delleproprie difese.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello che veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale del Lazio. Osservava che, in base all’art.32 d.P.R. 600/1973, si verifica un’inversione dell’onere probatorio in forzadel quale il contribuente deve dimostrare che le movimentazioni bancarienon costituiscono redditi da recuperare a tassazione; nel caso di specie lecontestazioni mosse nell’ambito del processo tributario erano le stessepresentate all’Ufficio nel corso dell’accertamento e non eranosufficientemente specifiche o analitiche.3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.L’Amministrazione ha depositato un “atto di costituzione” oltre iltermine di cui all’art. 370 c.p.c. «ai fini della partecipazione all’udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.».RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 51 d.P.R.633/1972, 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c..Il ricorrente, dopo aver riprodotto alle pagine da 3 a 10 del ricorso legiustificazioni fornite alle movimentazioni contestate, ha lamentato che laCTR, pur richiamando l’art. 32 d.P.R. 600/1973 che determina l’inversionedell’onere probatorio, non ha affatto preso in considerazione le provefornite per giustificare le movimentazioni sui conti, limitandosi adNumero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026affermare che la documentazione non sarebbe sufficiente e che sarebberostate dedotte delle medesime giustificazioni già fornite in sede diaccertamento amministrativo.Nel compiere tale valutazione, ad avviso del ricorrente, i giudicid’appello hanno altresì violato gli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di provapresuntiva, giacché i singoli argomenti che presi singolarmente potevanonon avere sufficiente valenza probatoria, avrebbero potuto acquisiremaggiore rilevanza se valutati nel loro complesso; tuttavia, i documentinon sono stati analizzati né singolarmente, né nel loro complesso. Hannoaltresì trascurato gli estratti conto dotati di valore probatorio privilegiato aisensi dell’art. 50 del testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993).1.2 Il motivo è fondato.Il ricorrente, sostanzialmente, ha lamentato, oltre alla violazione delladisciplina sull’onere probatorio, l’omessa motivazione della sentenza inordine alle giustificazioni fornite alle movimentazioni del conto correnteche, benché analiticamente fornite, sarebbero state del tutto trascuratedal giudice d’appello.Orbene, il ricorrente ha riprodotto il contenuto delle proprie difese chetendono a fornire giustificazione a numerosissime movimentazionicompiute sui diversi rapporti di conto corrente.Questa Corte ha osservato, al riguardo, che «la presunzione ex art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di riferire de plano adoperazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correntibancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimitàdella utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarienon è neppure di per sé condizionata alla previa instaurazione delcontraddittorio preventivo (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio2019, n. 5777). Peraltro, quanto al concreto atteggiarsi dell’onereprobatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,Numero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica maanalitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallemovimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili(Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, n. 10249; 29 luglio2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758; tra le più recenti, 31 gennaio2024, n. 2928; 18 settembre 2024, 25043; 4 ottobre 2024, n. 26014).Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distintecausali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che ilcontribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singolamovimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovverodell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanzafiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829; 5maggio 2017, n. 11102; 3 maggio 2018, n. 10480). Quello che vienerichiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie addotte dallaAmministrazione, è la analiticità della prova allegata. La sua specificità edanaliticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione deiversamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto correntedell’imprenditore, perché alla specificità della prova contraria deve farseguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedottoe documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28 novembre 2018, n.30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. 35258; cfr.anche 8 ottobre 2020, n. 21700)» (Cass. n. 2660/2026, in motivazione).Nel caso di specie, la CTR si è limitata ad osservare che le «censuremosse sia all’atto impugnato che all’operato dell’Ufficio […] erano le stesseche l’odierno appellante aveva presentato in sede di controllo effettuatodall’[OSCURATO:PERSONA]» e che era condivisibile quanto affermatodal giudice di prime cure e cioè che «il Palermo non ha offertogiustificazioni specifiche ed analitiche». Ha quindi aggiunto che lo stesso«pur affermando che le movimentazioni bancarie erano derivate da denaroNumero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026virtuale, posto in essere dagli istituti di credito al fine di far uscire dallostallo finanziario, nel quale si era venuta a trovare la [OSCURATO:SOCIETA]., non èstato in grado di fornire nessuna valida e privata giustificazione, visto chepur invitato in Ufficio, per fornire validi elementi di prova, ha preferito nondare alcun esito a tale invito».1.3 Orbene, è evidente che la CTR non si è attenuta ai principi sopraesposti, dal momento che, a fronte delle specifiche giustificazioni trascritteanche nel ricorso per cassazione in relazione ai vari movimenti contestati,non ha provveduto ad un esame altrettanto analitico delle stesse.È appena il caso di aggiungere che anche la considerazione (peraltrogenericamente formulata) che si tratterebbe delle medesime giustificazionifornite all’Amministrazione è del tutto irrilevante, giacché ben potrebbe ilcontribuente chiedere che le medesime contestazioni vengano valutate daun Giudice.Infine, difficilmente comprensibile è anche la considerazione circa lamancata risposta all’invito dell’Ufficio, dal momento che nella stessasentenza si legge che il contribuente aveva esposto le propriegiustificazioni e prodotto documentazione all’Amministrazione.2. In definitiva il motivo deve essere accolto. La sentenza impugnatava quindi cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che dovrà provvedere alla valutazione analitica delle giustificazioni fornitedal contribuente in relazione ai movimenti bancari contestati, nonché inordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 35776/2019Numero sezionale 4933/2026Numero di raccolta generale 21133/2026Data pubblicazione 22/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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