CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 23673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Messina il 30 gennaio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al'art.590 cod. pen. (capo a) e del reato di cui all'art. 189 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B) commessi in Messina il 12 dicembre 2014. 2. Il fatto contestato riguarda un incidente verificatosi tra il motociclo Honda SH condotto dall'imputato e la bicicletta condotta da [OSCURATO:PERSONA]; si è contestato al conducente del motociclo di aver violato l'art. 41, comma 11, cod. strada per aver omesso di rispettare il semaforo, che gli imponeva di arrestare la marcia; in conseguenza di tale violazione, il motociclo ha investito la bicicletta condotta dalla persona offesa, in transito sulle strisce pedonali e, dopo che il ciclista era caduto a terra riportando cervicalgia da contraccolpo, trauma all'ennitorace destro e all'anca destra e lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto, aveva omesso di fermarsi e di prestargli assistenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per vizio della motivazione. Il ricorrente, premesso che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda esclusivamente sull'annotazione di un numero di targa su un bigliettino consegnato alla persona offesa da una anziana signora mai identificata, ritiene che il giudice non abbia osservato il disposto dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., secondo il quale la testimonianza di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia è utilizzabile solo quando non vi siano ragionevoli dubbi sull'esistenza e attendibilità di tale fonte e le informazioni così ottenute siano attentamente verificate. Il ricorrente ritiene che la valutazione di attendibilità della stessa persona offesa non sia suffragata da alcun elemento di concreto riscontro, sia perché non è mai stata identificata la signora avrebbe consegnato un fogliettino sul quale era annotato il numero di targa sia perché la stessa persona offesa non ha riferito alcuna circostanza utile all'identificazione di questa fonte; né l'unico testimone identificato ha potuto confermare la versione dei fatti, avendo anzi dichiarato che il trasportato sul motociclo copriva con una mano la targa del mezzo e che il motociclo aveva sorpassato i veicoli incolonnati al semaforo a velocità sostenuta. Nel ricorso si afferma l'inverosimiglianza del fatto che, date le condizioni di visibilità e la velocità tenuta dal mezzo, una anziana persona abbia potuto annotare il numero di targa; sarebbe, al contrario, decisiva la testimonianza resa dall'ispettore Caputo della polizia municipale che, avendo I visionato le videoriprese del sinistro, ha riferito che la persona investita era visibile tanto quanto il motociclo ma che di quest'ultimo non era visibile la targa; né la persona offesa è stata in grado di riconoscere l'imputato tra le persone raffigurate nelle fotografie sottopostegli. Al momento dell'accertamento il veicolo asseritannente condotto dall'imputato era sottoposto a sequestro affidato in custodia presso una ditta convenzionata per causa diversa da quella per cui si procede e si tratta, inoltre, di un motociclo molto comune. Non esiste alcun rilievo dei danni che, secondo i vigili urbani, sarebbero stati ritenuti compatibili con la dinamica dell'incidente. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica datata 31 maggio 2022 insistendo per l'accoglimento del ricorso. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Il giudice di merito ha esaminato il profilo già sottoposto in fase di appello al suo esame circa la mancata identificazione della persona che avrebbe consegnato alla persona offesa, prima della partenza dell'ambulanza, un bigliettino con l'annotazione del numero di targa del motociclo, ma ha ritenuto superabile tale mancata identificazione sul presupposto dell'attendibilità della persona offesa, corroborata dalla circostanza che, una volta svolti gli accertamenti, il modello del motociclo recante quel numero di targa coincideva con il modello individuato nelle riprese video dell'intersezione semaforica. Una volta rinvenuto il motociclo che era nella disponibilità dell'imputato, alcuni giorni dopo il fatto, la polizia municipale ha individuato la presenza di danni compatibili con il tipo di incidente di cui si tratta. 6.2. A fronte di una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non costituita parte civile, fondata sulla loro intrinseca congruenza e sulla presenza di solido riscontro, il ricorso tende ad avvalorare una ricostruzione alternativa del compendio istruttorio e, in definitiva, a sollecitare un nuovo giudizio di merito, inammissibile nella fase di legittimità, introducendo elementi fattuali genericamente dedotti (come ad esempio l'affidamento in custodia del motociclo, senza indicazioni di dettaglio circa la data e le ragioni di esso) non idonei, in quanto tali, a destrutturare l'impianto logico della decisione impugnata.7. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale; rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 giugno 202