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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17391/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda la sentenza di primo grado in relazione alla querela e quella di appello -in particolare, pagg. 2 e 3- sulla corretta sussistenza dell'aggravante contestata); osservato, in particolare, che l'elemento valorizzato dalla difesa per confutare la sussistenza dell'aggravante, costituito dall'utilizzo del telefono, piuttosto che di un sito web o di mezzo telematico, è, in sé, contraddittorio e, in definitiva, vano, alla luce del fatto che (i) l'utenza telefonica stessa risultava intestata a soggetto estraneo e quindi non riconducibile all'imputato e (ii) le chiamate furono effettuate da voce femminile, ulteriore elemento di 'depistaggio' e di confusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda la sentenza di primo grado in relazione alla querela e quella di appello -in particolare, pagg. 2 e 3- sulla corretta sussistenza dell'aggravante contestata); osservato, in particolare, che l'elemento valorizzato dalla difesa per confutare la sussistenza dell'aggravante, costituito dall'utilizzo del telefono, piuttosto che di un sito web o di mezzo telematico, è, in sé, contraddittorio e, in definitiva, vano, alla luce del fatto che (i) l'utenza telefonica stessa risultava intestata a soggetto estraneo e quindi non riconducibile all'imputato e (ii) le chiamate furono effettuate da voce femminile, ulteriore elemento di 'depistaggio' e di confusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17391/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris