CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 15432/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I GOTTO, in persona delSindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1771 - controricorrente –avverso la sentenza n. 607/2021 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 616/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto riconosceva allaodierna ricorrente, dipendente del Comune di Barcellona P.G.a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con inquadramento in ctg NDum3e,r o registro generale 7145/2022Numero sezionale 1771/2026posizione economico D4, il diritto ad una retribuzioNnumee rod dii raccolta generale 15432/2026posizione annuale pari ad € 9.296,22, come originariamenteD ata pubblicazione 20/05/2026stabilita sulla base della pesatura effettuata dall’ente condeliberazione di Giunta n. 779 del 1° dicembre 2000, primadella creazione dell’Ufficio di Staff del Sindaco,successivamente soppresso con redistribuzione delle funzioniall’Ufficio del settore L.L.P.P., a far data dal 1° gennaio 2012 econdannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto alpagamento delle differenze retributive a tale titolo maturateed alla rifusione delle spese processuali.1.1 Il giudice di primo grado riteneva che il successivoprovvedimento di graduazione delle funzioni emesso dallaGiunta con delibera n. 293 del 28 ottobre 2011 con cui l’Enteaveva approvato il nuovo organigramma, sopprimendo l’[OSCURATO:PERSONA] del Sindaco e riassegnando alla competenza dell’UfficioL.L.P.P. tutti i compiti previsti con la originaria delibera n.779/2000, fosse illegittimo e, quindi, trattandosi di atto dimacro-organizzazione, andasse disapplicato. Invero, sel’attribuzione all’Ufficio staff della gestione degli appalti avevagiustificato nel 2008 la riduzione dell’indennità di posizione peril “[OSCURATO:PERSONA], Appalti eContrattualistica”, non si comprendevano, a parere delTribunale, le ragioni per le quali l’amministrazione locale, aseguito delle posizioni organizzative dell’ottobre 2011, avesseprevisto per il servizio assegnato alla ricorrente un trattamentoretributivo deteriore rispetto a tutti gli altri, ma, soprattutto,rispetto all’allora “servizio LL.PP., Appalti e Contrattualistica”.Ad avviso del Tribunale, l’esercizio della discrezionalitàamministrativa nella graduazione delle funzioni delle diverseposizioni organizzative, nell’ambito del minimo e massimostabiliti dal CCNL, non risultava conforme ai canoniN umdeir o registro generale 7145/2022Numero sezionale 1771/2026correttezza e buona fede cui doveva pur sempre orieNnumtaerros dii raccolta generale 15432/2026l’operato della p.a., non avendo l’amministrazione spiegato seD ata pubblicazione 20/05/2026vi fosse stata una corrispondente diminuzione delleincombenze dell’Ufficio cui era preposta la dipendente aseguito della riorganizzazione.2. La Corte di appello di Messina riformava la sentenza di primogrado rigettando l’originaria domanda di Maria ConcettaSpinella, ritenendo dirimente ai fini di causa l’individuazionedei limiti interni della giurisdizione ordinaria nel processo dicognizione.In particolare, la Corte di merito richiamava la giurisprudenzadi questa Corte secondo cui la concreta individuazione dellavoce retributiva afferente alla posizione organizzativa richiedeuna attività esclusivamente riservata all’amministrazione euna conseguente fase negoziale. Inoltre, precisava che,avendo il provvedimento di graduazione delle funzioni naturadi atto di macro-organizzazione riconducibile all'art. 2, comma1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integrando unelemento costitutivo della parte variabile della retribuzione diposizione, ne conseguiva che in caso di mancata adozione deldetto atto organizzativo, la componente variabile non potevaessere determinata né con riferimento soltanto all'importanzae complessità dell'incarico ricoperto, né, in manieraindifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'appositofondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno naturacontabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridichepiene, a sostegno di pretese economiche individuali. (Cass.Sez. L, Sentenza n. 6956 del 25/03/2014).Numero registro generale 7145/20223. Avverso la sentenza domanda la Cassazione la lavoratrice Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 15432/2026con ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsoD ata pubblicazione 20/05/2026il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 c.p.c. e dell’art. 63 D.lgs. n. 165/2001in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La sentenza impugnata deve ritenersi erronea nella parte incui la Corte d’Appello, andando di contrario avviso rispetto algiudice di primo grado, ha ritenuto che la questione di cui erastato investito il Giudice di prime cure travalicasse i limiti dellagiurisdizione ordinaria.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, infatti, aveva dichiarato infondata lapreliminare eccezione di inammissibilità della domanda sulpresupposto che, in condivisione dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, devono ritenersi, in tema dipubblico impiego privatizzato, devolute alla giurisdizione delgiudice ordinario “le controversie aventi ad oggetto atti digestione e di organizzazione del personale di un ente localeadottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagliorgani preposti alla gestione dei poteri direttivi che competonoal datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datoredi lavoro ex art, comma 2 d. lgs. n. 165/2001, i quali incidanosulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti, nonpotendosi attribuire rilievo, ai fini di escluderla, alladiscrezionalità spettante alla P.A. ed all’attinenza degli attiall’Organizzazione, in quanto, ciò che rileva,fondamentalmente è il solo dato della inerenza dellacontroversia al rapporto di lavoro. Al giudice ordinario èamministrativi presupposti illegittimi – nella specie, ilNumero registro generale 7145/2022provvedimento di macro-organizzazione di definizione della Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 15432/2026posizione organizzativa, con l’attribuzione di un trattamentoD ata pubblicazione 20/05/2026economico inferiore” (Cass. SS.UU. n. 15276/2017; Cass. n.6348/2003).”Ancora il Giudice di primo grado, seguendo semprel’orientamento consolidato della Suprema Corte, avevaaffermato che “il conferimento delle posizioni organizzative alpersonale non dirigente delle pubbliche amministrazioni,inquadrato nelle aree, ….esula invece dall’ambito degli attiamministrativi autoritativi e si iscrive nell’ambito degli attinegoziali, assunti dall’amministrazione con la capacità e ipoteri del datore di lavoro privato a norma dell’art. 5 comma2 d. lgs. n. 165/2001. (Cass. sent. n. 8836/2010, n. Cass.16540/2008)”1.1 Il motivo è infondato.1.2 Per costante giurisprudenza alla quale il Collegio intendedare continuità, nel pubblico impiego contrattualizzato, lagraduazione della retribuzione di posizione in rapporto aciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudiceunicamente sotto il profilo del rispetto delle regoleprocedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonchédegli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano ildivieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e dideterminarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in talicasi, il dipendente può esercitare l’azione di esattoadempimento, al fine di ottenere la ripetizione della proceduravalutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, nonpotendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nellaformulazione del giudizio mediante l'attribuzione del punteggionegato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbialimitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi daNumero sezionale 1771/2026(Cass., Sez. L, n. 26615 del 18 ottobre 2019, che ha espNrumeesrso odi raccolta generale 15432/2026questo principio, di chiara portata generale, con riferimento alD ata pubblicazione 20/05/2026personale del comparto università).Nella specie, però, il ricorrente non ha chiesto di ripetere laprocedura volta alla individuazione della pesatura dellaposizione organizzativa o il risarcimento del danno, madirettamente l’ottenimento dell’importo di denaro reclamato inrelazione ad una graduazione delle funzioni pregressa esuperata da due successive riorganizzazioni.2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c.Ad avviso della ricorrente, fermo restando quanto detto alsuperiore motivo, si evidenzia che la sentenza impugnata deveritenersi erronea, atteso che la Corte d’Appello di Messina haritenuto di rigettare la domanda avanzata dall’odiernaricorrente con il ricorso di primo grado, accogliendo l’eccezionedi difetto di giurisdizione, sull’erroneo assunto che nel caso inesame, non verrebbe in gioco alcun diritto soggettivo e, quindi,non potrebbe operare il potere di disapplicazione del giudiceordinario.2.1 Il motivo è inammissibile.Come è noto , il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenzao dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto didiscussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singolielementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tuttele risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte Ndumeelr o registro generale 7145/2022Numero sezionale 1771/2026giudice di merito, del potere di valutazione delle provNeu mneroo ndi raccolta generale 15432/2026aventi natura legale. (da ultimo Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.D ata pubblicazione 20/05/202630837 del 25/11/2025; massime precedenti vedi: Cass. n.17005 del 2024; Sezioni Unite n. 8053 del 2014).Ed invero, la censura richiede a questa Corte una diversavalutazione giuridica del fatto storico, piuttosto che contestarel’omessa valutazione di un fatto decisivo.Ed invero, il motivo si incentra su una asserita erratavalutazione giuridica del materiale istruttorio e in particolaredella determina dirigenziale del 23 aprile 2008 n. 170 con cuiera stato stabilito l’ammontare della retribuzione quale atto digestione datoriale che avrebbe determinato la violazione deldiritto soggettivo alla retribuzione piuttosto che della deliberan. 293/2011, nonché sul mancato esame della domandaavente ad oggetto l’accertamento del carico di lavorocorrispondente alla posizione organizzativa rivendicata.È evidente che tali profili non sono riconducibili alla specificafattispecie prevista dal novellato art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., non concretandosi nell’omesso esame di fatto storicodecisivo, ma nella surrettizia richiesta di una nuova e diversavalutazione così come compiuta dal giudice di appello.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alrimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 7145/2022Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 15432/2026versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile2026.Il PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 7145/2022Numero sezionale 1771/2026Numero di raccolta generale 15432/2026Data pubblicazione 20/05/2026