CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che con adeguata argomentazione la Corte di appello ha espresso le ragioni per le quali ha ritenuto non necessaria una nuova audizione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che lo stesso è stato già «estesamente escusso in sede di esame incrociato» sicché un ulteriore esame non si prospetta necessario per acquisire nuovi elementi decisivi (p.15), e che l'odierno ricorso della parte civile Liggi non indica perché il nuovo esame dovrebbe risultare decisivo mentre, per altro verso, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni probatorie che il Giudice dell'udienza preliminare e la Corte di appello hanno sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente