CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 19/10/21, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che, relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello non aveva tenuto conto della giovanissima età dell'imputato, dell'ammissione dei fatti e dei motivi che avevano spinto Arfaoui a delinquere (era rimasto senza lavoro ed aveva la necessità di procurarsi sostanza stupefacente, di cui era assuntore); inoltre, l'imputato aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, così favorendo una sorta di "economia processuale", ed aveva intrapreso un buon percorso terapeutico. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 II primo motivo di ricorso non considera che è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il ric:hiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che il percorso di riabilitazione costituisce un elemento che stato già valutato nella concessione nella massima estensione delle attenuanti generiche, non è manifestamente illogica, ed è quindi immune da censure. Deve poi rielevarsi che "ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena" (Sez. 2, Sentenza n. 18379 del 21/01/2014, Cardamone, Rv. 259557 - 01) 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ,al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]?i Agost