CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 04698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27284/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n.10, presso lo Studio [OSCURATO:PERSONA] e SOCI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] TAMA30; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Belloni n. 16, presso lo studio di quest'ultimo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 431/2019 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], N.R.G. 563/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, per quanto ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, con la quale in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con esclusivo riferimento alla eccepita prescrizione con riguardo una parte dei compensi, veniva per il resto accolta la domanda del controricorrente indicato in epigrafe, pediatra di libera scelta, convenzionato con la ASL 4 di Teramo (di seguito ASL), al pagamento in misura intera dei compensi per i cd. "libretti pediatrici", compensi il cui importo unitario mensile per assistito, era stato ridotto unilateralmente dall'Asl a fronte di prestazioni rimaste invariate; 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha osservato che le pur legittime esigenze di contenimento della spesa sanitaria, poste alla base delle previsioni della legge finanziaria del 2005 e successivamente della delibera della Regione Abruzzo n. 592 del 2008, non autorizzavano la modifica unilaterale da parte dell'ASL degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, tanto più che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo corrispettivo, mentre era rimasta immutata, quanto ad impegno qualitativo e quantitativo, la prestazione richiesta al medico convenzionato; 3. nel dettaglio, ha puntualizzato che l'innanzi ricordata delibera n. 592 del 2008 ha fissato i tetti di spesa per le Asl, dettando le linee guida alle quali esse avrebbero dovuto attenersi a tale scopo, specificando però che la riduzione avrebbe dovuto essere attuata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione, in attuazione del principio generale che presidia la vincolatività dei contratti collettivi; 4. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l'Asl sulla base di sei motivi, ai quali hanno replicato con controricorso il medico indicato in intestazione. 5. pendente il giudizio veniva depositato atto di rinunzia al ricorso ed accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare all'esame dei sei motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte e documentata in atti. 2. Detta richiesta, congiunta all'accettazione, comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. P.Q.M. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 10.01