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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46955/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati alla stregua della esaustiva motivazione dei giudici di appello sulla mancata applicazione della pena sostitutiva: i reiterati precedenti hanno giustificato la mancata applicazione della pena sostitutiva per inidoneità di pena diversa dalla reclusione a realizzare le finalità del trattamento punitivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somrina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera latrice La Presidn1,te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati alla stregua della esaustiva motivazione dei giudici di appello sulla mancata applicazione della pena sostitutiva: i reiterati precedenti hanno giustificato la mancata applicazione della pena sostitutiva per inidoneità di pena diversa dalla reclusione a realizzare le finalità del trattamento punitivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somrina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera latrice La Presidn1,te