CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25900/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] N. 75/2022 Della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 21132/2024Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 25900/2026Data pubblicazione 28/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2359/2024depositata il 03/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., poi assoggettata a liquidazione giudiziale,otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 5656/2015 neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di euro 54.095,41,oltre accessori, quale corrispettivo maturato in esecuzione di un contrattoper servizi a tariffazione specifica «89X Plus» stipulato tra le parti il 3aprile 2014.TIM proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo el'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento diWefly [OSCURATO:SOCIETA] deduceva, in particolare, che il traffico telefonicogenerato nell'ambito dell'iniziativa commerciale denominata «ZonaGames» sarebbe stato caratterizzato da anomalie e irregolarità giàsegnalate all'autorità giudiziaria mediante denuncia-querela, circostanzeche avrebbero legittimato sia l'eccezione di inadempimento sia larisoluzione del rapporto contrattuale.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto dell'opposizione e laconferma del decreto ingiuntivo.Con sentenza n. 2625 del 12 febbraio 2021, il Tribunale di Roma,rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannaval'opponente alle spese. Il giudice di primo grado riteneva non provate lecontestazioni formulate da TIM e reputava dimostrata la regolareesecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello deducendo, tra l'altro, l'omessa pronunciasulla domanda di risoluzione contrattuale, l'erronea valutazione delleNumero registro generale 21132/2024Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 25900/2026Data pubblicazione 28/09/2026risultanze istruttorie e la mancata considerazione degli sviluppi delprocedimento penale instaurato a seguito della denuncia presentata dallastessa società. Nel corso del giudizio di gravame interveniva laliquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].; il processo, interrotto, venivaritualmente riassunto nei confronti della procedura.2.1. Con sentenza n. 2359 del 3 aprile 2024 la Corte d'appello di Romarigettava il gravame. La Corte territoriale osservava che la clausolacontrattuale invocata da [OSCURATO:SOCIETA]. subordinava la sospensione deipagamenti e le conseguenze contrattuali all'esito delle indaginidell'autorità giudiziaria e rilevava che il procedimento penaleoriginariamente avviato era stato archiviato, senza che risultasserosviluppi processuali favorevoli alla tesi dell'appellante. Riteneva inoltre chedall'istruttoria espletata non fosse emersa alcuna concreta violazione degliobblighi contrattuali imputabile a [OSCURATO:SOCIETA]3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1460, 2697 e 1453 c.c.,sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso lasussistenza di un grave inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. sul presuppostodell'intervenuta archiviazione della denuncia-querela presentata da TIMs.p.a. e dell'assenza di prova circa la riapertura delle indagini. Laricorrente deduce che ciò che rileverebbe non sarebbe l'esistenza di unadecisione penale, bensì l'accertamento in giudizio dei fatti integrantil'inadempimento contrattuale. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, che la Corte territorialeNumero registro generale 21132/2024Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 25900/2026Data pubblicazione 28/09/2026abbia omesso di considerare la documentazione prodotta nel corso delgiudizio di appello, dalla quale emergeva che il legale rappresentante diWefly s.r.l. era stato rinviato a giudizio per truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA].,successivamente condannato in primo grado dal Tribunale di Milano e, insede di appello penale, prosciolto per prescrizione con conferma dellestatuizioni civili in favore della parte civile. Secondo la ricorrente, talipronunce avrebbero accertato la natura fraudolenta delle condotte postein essere nell'esecuzione del rapporto contrattuale e dimostrato il graveinadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., sicché la Corte territoriale, omettendone lavalutazione, avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione diinadempimento ex art. 1460 c.c., ritenuto esigibile la prestazione di TIMs.p.a., violato le regole sull'onere della prova e omesso di pronunciare larichiesta risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1453 c.c.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corted'appello avrebbe completamente omesso l'esame di documenti decisiviritualmente prodotti nel giudizio di gravame. In particolare, richiama lasentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. per truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché lasuccessiva sentenza della Corte d'appello di Milano che, pur dichiarando ilreato estinto per prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili infavore della parte civile. La ricorrente assume che tali decisionidimostrebbero documentalmente la violazione dei doveri di correttezza ebuona fede nell'esecuzione del contratto e, quindi, il grave inadempimentodi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che la stessa sentenza civile impugnataaveva affermato che l'accertamento delle condotte penalmente rilevanticompeteva esclusivamente al giudice penale, ma aveva poi omesso diconsiderare le pronunce penali che, secondo la prospettazione dellaricorrente, avevano accertato la natura fraudolenta della condottaNumero registro generale 21132/2024Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 25900/2026Data pubblicazione 28/09/2026contestata. Da ciò deriverebbe la violazione delle regole di valutazionedella prova e la conseguente nullità del procedimento e della sentenza.5. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamenteper la loro stretta connessione.Con le due censure, che investono sotto profili diversi il medesimopercorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, la ricorrentelamenta, nella sostanza, l’omessa valutazione di documenti decisiviritualmente acquisiti al giudizio.Le doglianze sono fondate.Questa Corte ha chiarito che il giudizio civile conserva piena autonomiarispetto a quello penale, sicché il giudice civile è tenuto a procedere ad unautonomo accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, senzaessere vincolato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, agli esitidel procedimento penale. Ne consegue che il mero richiamo all'intervenutaarchiviazione della denuncia-querela non è idoneo, di per sé, ad escluderela rilevanza civilistica delle condotte dedotte dalle parti, né esonera ilgiudice dall'obbligo di verificarne autonomamente la consistenza alla lucedell'intero materiale probatorio acquisito (Cass. n. 4595 del 2025; Cass. n.375 del 2025; Cass., 18/04/2014, n. 8999).Parimenti consolidato è il principio secondo cui, nel processo civile, trovaapplicazione il principio di non tassatività dei mezzi di prova, con laconseguenza che il giudice può utilizzare, quali prove atipiche, gli attiprovenienti da altro procedimento, compreso quello penale, purchéritualmente acquisiti e sottoposti al contraddittorio delle parti. Rientrano intale ambito, tra l'altro, i verbali di sommarie informazioni, le consulenze, ildecreto che dispone il giudizio e le sentenze penali, anche non passate ingiudicato, suscettibili di essere apprezzati quali elementi indiziari oargomenti di prova concorrenti alla formazione del convincimento delgiudice (Cass. n. 2947 del 2023).Numero registro generale 21132/2024Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 25900/2026Data pubblicazione 28/09/2026Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato il rigetto dell'appello sulrilievo che il procedimento penale originato dalla denuncia presentata daTIM s.p.a. era stato archiviato e che non vi fosse prova della riaperturadelle indagini o di successivi sviluppi favorevoli alle tesi dell'appellante.Tuttavia, dagli atti richiamati nel ricorso emerge che, nel corso del giudiziodi appello, erano stati ritualmente prodotti il decreto di citazione a giudiziodell'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza di condanna pronunciatadal Tribunale di Milano e la successiva sentenza della Corte d'appello diMilano che, pur dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, avevaconfermato le statuizioni civili in favore della parte civile.La sentenza impugnata non contiene alcuna effettiva valutazione di taledocumentazione, né spiega le ragioni della sua eventuale irrilevanza ai finidell'accertamento dell'inadempimento contrattuale prospettato da TIMs.p.a.Né può condividersi l'affermazione secondo cui l'accertamento dellacorrettezza, liceità e veridicità delle condotte contestate sarebbe riservatoesclusivamente all'autorità giudiziaria penale. Al di fuori delle ipotesitipiche disciplinate dagli artt. 651 e ss. c.p.p., infatti, il giudice civileconserva il potere-dovere di accertare autonomamente i fatti rilevanti aifini della decisione, valutando tutte le risultanze ritualmente acquisite nelprocesso.L'errore della Corte territoriale non consiste, pertanto, nell'avere omessodi attribuire efficacia vincolante alle pronunce penali sopravvenute,efficacia che nella specie non ricorreva, bensì nell'avere continuato afondare la propria decisione sull'originario provvedimento di archiviazionesenza confrontarsi con gli ulteriori sviluppi processuali dedotti edocumentati dall'appellante.La Corte d'appello non poteva, quindi, ignorare la documentazionesopravvenuta ritualmente prodotta nel giudizio, ma era tenuta adNumero registro generale 21132/2024Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 25900/2026Data pubblicazione 28/09/2026esaminarla e a valutarne la rilevanza nell'ambito del proprio autonomoaccertamento dei fatti dedotti dalle parti.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio affinché ilgiudice del merito proceda a nuovo esame della controversia attenendosiai principi sopra richiamati.6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 5,c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti. [OSCURATO:SOCIETA] che l'intera controversia è stata incentrata sull'asseritograve inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nell'esecuzione del contratto e sullaconseguente legittimità dell'eccezione di inadempimento e della domandadi risoluzione proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corte territoriale abbiaomesso di considerare un fatto storico decisivo, rappresentato daglisviluppi del procedimento penale originato dalla denuncia presentata daTIM s.p.a., conclusosi dapprima con la condanna del legale rappresentantedi [OSCURATO:SOCIETA]. per tentata truffa ai danni della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. esuccessivamente con una sentenza di non doversi procedere perprescrizione che aveva tuttavia confermato le statuizioni civili in favoredella parte civile. Secondo la ricorrente, tali pronunce, ritualmenteprodotte nel giudizio di appello, costituivano prova di fatti primari idonei adimostrare la condotta inadempiente di [OSCURATO:SOCIETA]. e ad incidere in mododecisivo sull'esito della controversia. L'omesso esame di tali fatti avrebbequindi determinato una motivazione carente su un punto decisivo delgiudizio e impedito alla Corte territoriale di accogliere l'eccezione diinadempimento ex art. 1460 c.c. e la domanda di risoluzione del contrattoex art. 1453 c.c. formulate da [OSCURATO:SOCIETA]6.1. Il terzo motivo resta assorbito in conseguenza dell'accoglimento deiprimi due motivi, atteso che le questioni con esso dedotte, relativeall'omesso esame delle pronunce e delle risultanze del procedimentopenale, dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio nell'ambitodella nuova valutazione della controversia.Numero registro generale 21132/2024Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 25900/2026Data pubblicazione 28/09/20267. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento per quanto di ragione delprimo e del secondo motivo, assorbito il terzo, s'impone pertanto lacassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche inordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo,assorbito il terzo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Roma, perché, in diversa composizione, si pronuncianche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]