CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 44925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta il vizio di motivazione relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva applicata on sede di concordato con quella del lavoro di pubblica utilità è inammissibile per manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa con separata ordinanza, oggetto di impugnazione, avendo la Corte di appello giustificato il rigetto dell'istanza per la prognosi negativa formulata quanto alla capacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni imposte alla luce della recente commissione di un ulteriore reato per il quale risultava ancora detenuto, dunque, ritenendo ostativa la persistente capacità a delinquere dimostrata e non lo stato di detenzione, come prospettato nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Presidente