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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 11671/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso 27996-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimati - avverso la sentenza n. 653/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 7 giugno 2016 R.G.N. 1065/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

A. C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'INPS, la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., opponendo la cartella con cui gli era stato intimato il pagamento di Euro 12.752,67 a titolo di omissioni contributive per l'anno 2004.

Espose che il presunto credito era stato iscritto a ruolo il 23 dicembre 2010, dopo che egli aveva impugnato - in data 17 giugno 2010 - l'avviso di accertamento di maggior reddito come commerciante per lo stesso 2004, effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Dedusse, dunque, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo, da ritenersi preclusa, ai sensi dell'art.24, comma 3, del d.lgs. n.46 del 1999, per effetto dell'impugnazione dell'accertamento tributario sul reddito, accertamento rilevante ai fini della capacità contributiva.

Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale rigettò la domanda, sul rilievo che la dedotta preclusione operasse soltanto allorché l'accertamento impugnato prima dell'iscrizione a ruolo del presunto credito fosse stato compiuto dallo stesso ente previdenziale.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] nel contraddittorio con l'INPS (costituitosi nel secondo grado di giudizio), ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo portato dalla cartella notificata, facendo applicazione del principio di diritto, nel frattempo enunciato da questa Corte (Cass. n. 8379 del 2014), secondo cui l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario.

La Corte reggina, tuttavia, movendo dal rilievo secondo cui il giudice sarebbe comunque tenuto ad accertare nel merito la sussistenza del credito dell'ente previdenziale, ha altresì condannato l'appellante a pagare all'INPS la somma oggetto della presunta omissione contributiva (Euro 12.752, 67), previo accertamento incidentale del maggior reddito prodotto dal contribuente nell'anno (il 2004) in cui tale omissione sarebbe stata posta in essere.

Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui non hanno risposto gli intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]..

Considerato che

1. Il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione tanto del dettato, quanto della ratio dell'art.24, III comma, d.lgs. n. 46/1999, nonché dell'art.2909 c.c. (art.360, n.3, c.p.c.); violazione dell'art.112 c.p.c.

"error in procedendo" (art. 360 n. 3 e 4)».

2. Il secondo motivo deduce «violazione o falsa applicazione tanto del dettato, quanto della ratio dell'art. 101 c.p.c., "error in procedendo", nonché degli artt. 24 e 111 Cost. (art.360, n.4, c. p.c.)».Paolo S az ani est.

A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

3. Il terzo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 416 c.p.c. in relazione all'art.360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.».

3.1. I tre motivi, intimamente connessi e quindi da esaminare congiuntamente, lamentano, in sintesi, per un verso il vizio di ultrapetizione, per altro verso quello di violazione del contraddittorio.

Sotto il primo profilo il ricorrente si duole che la Corte reggina lo abbia condannato a pagare all'INPS la somma oggetto del presunto credito contributivo, non ostante l'ente previdenziale non avesse proposto né domanda riconvenzionale in tal senso (restando addirittura contumace nel primo grado di giudizio ove era stato convenuto) né appello incidentale (limitandosi a resistere all'impugnazione principale da lui proposta nel giudizio di secondo grado).

Sotto il secondo profilo, il ricorrente evidenzia che la pronuncia di condanna è stata emessa "a sorpresa" senza consentirgli di interloquire sul thema decidendum relativo al merito della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, estraneo a quello da lui posto con il ricorso introduttivo, circoscritto alla sola questione dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva e a quella conseguente della nullità della cartella esattoriale opposta.

In tal modo, infine, la Corte avrebbe violato anche le regole in tema di ripartizione dell'onere probatorio, esonerando l'ente previdenziale dal dovere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

3.2. Gli illustrati motivi sono infondati.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di opposizione all'esecuzione esattoriale, la ritenuta illegittimità del 5 i A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi o dei premi richiesti dagli enti previdenziali (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 12025 del 2019 e Cass. n. 1558 del 2020).

Benvero, l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, l'esercizio della quale impone al giudice la verifica della pretesa contributiva, nell' "an" e nel "quantum", anche quando l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (anche, come nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999) non può, dunque, limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma è investito del potere- dovere di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, accertando la sussistenza della pretesa creditoria e - eventualmente - condannando il debitore all'adempimento, senza che ciò possa configurare violazione dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, in quanto trovano applicazione gli stessi criteri che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 2012 e Cass. n. 17858 del 2018). 3.3..

Nella vicenda in esame, la Corte di appello, dopo avere dichiarato l'illegittimità della iscrizione a ruolo inerente alla cartella opposta, ha debitamente esercitato il suo potere-dovere di verificare A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani nel merito la sussistenza della pretesa contributiva dell'INPS, facendo corretta applicazione dei suesposti, consolidati principi.

La sentenza impugnata si mostra pertanto perfettamente conforme a diritto, con conseguente necessità di rigettare il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA].

4. La mancata difesa degli intimati esime questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Quarta Sezione Civile il giorno 17 febbraio 2022 `onario Giudkatt [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 27996-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimati - avverso la sentenza n. 653/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 7 giugno 2016 R.G.N. 1065/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A. C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'INPS, la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., opponendo la cartella con cui gli era stato intimato il pagamento di Euro 12.752,67 a titolo di omissioni contributive per l'anno 2004. Espose che il presunto credito era stato iscritto a ruolo il 23 dicembre 2010, dopo che egli aveva impugnato - in data 17 giugno 2010 - l'avviso di accertamento di maggior reddito come commerciante per lo stesso 2004, effettuato dall'Agenzia delle Entrate. Dedusse, dunque, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo, da ritenersi preclusa, ai sensi dell'art.24, comma 3, del d.lgs. n.46 del 1999, per effetto dell'impugnazione dell'accertamento tributario sul reddito, accertamento rilevante ai fini della capacità contributiva. Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale rigettò la domanda, sul rilievo che la dedotta preclusione operasse soltanto allorché l'accertamento impugnato prima dell'iscrizione a ruolo del presunto credito fosse stato compiuto dallo stesso ente previdenziale. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] nel contraddittorio con l'INPS (costituitosi nel secondo grado di giudizio), ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo portato dalla cartella notificata, facendo applicazione del principio di diritto, nel frattempo enunciato da questa Corte (Cass. n. 8379 del 2014), secondo cui l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario. La Corte reggina, tuttavia, movendo dal rilievo secondo cui il giudice sarebbe comunque tenuto ad accertare nel merito la sussistenza del credito dell'ente previdenziale, ha altresì condannato l'appellante a pagare all'INPS la somma oggetto della presunta omissione contributiva (Euro 12.752, 67), previo accertamento incidentale del maggior reddito prodotto dal contribuente nell'anno (il 2004) in cui tale omissione sarebbe stata posta in essere. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui non hanno risposto gli intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. Considerato che 1. Il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione tanto del dettato, quanto della ratio dell'art.24, III comma, d.lgs. n. 46/1999, nonché dell'art.2909 c.c. (art.360, n.3, c.p.c.); violazione dell'art.112 c.p.c. "error in procedendo" (art. 360 n. 3 e 4)». 2. Il secondo motivo deduce «violazione o falsa applicazione tanto del dettato, quanto della ratio dell'art. 101 c.p.c., "error in procedendo", nonché degli artt. 24 e 111 Cost. (art.360, n.4, c. p.c.)».Paolo S az ani est. A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3. Il terzo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 416 c.p.c. in relazione all'art.360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.». 3.1. I tre motivi, intimamente connessi e quindi da esaminare congiuntamente, lamentano, in sintesi, per un verso il vizio di ultrapetizione, per altro verso quello di violazione del contraddittorio. Sotto il primo profilo il ricorrente si duole che la Corte reggina lo abbia condannato a pagare all'INPS la somma oggetto del presunto credito contributivo, non ostante l'ente previdenziale non avesse proposto né domanda riconvenzionale in tal senso (restando addirittura contumace nel primo grado di giudizio ove era stato convenuto) né appello incidentale (limitandosi a resistere all'impugnazione principale da lui proposta nel giudizio di secondo grado). Sotto il secondo profilo, il ricorrente evidenzia che la pronuncia di condanna è stata emessa "a sorpresa" senza consentirgli di interloquire sul thema decidendum relativo al merito della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, estraneo a quello da lui posto con il ricorso introduttivo, circoscritto alla sola questione dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva e a quella conseguente della nullità della cartella esattoriale opposta. In tal modo, infine, la Corte avrebbe violato anche le regole in tema di ripartizione dell'onere probatorio, esonerando l'ente previdenziale dal dovere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. 3.2. Gli illustrati motivi sono infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di opposizione all'esecuzione esattoriale, la ritenuta illegittimità del 5 i A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi o dei premi richiesti dagli enti previdenziali (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 12025 del 2019 e Cass. n. 1558 del 2020). Benvero, l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, l'esercizio della quale impone al giudice la verifica della pretesa contributiva, nell' "an" e nel "quantum", anche quando l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (anche, come nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999) non può, dunque, limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma è investito del potere- dovere di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, accertando la sussistenza della pretesa creditoria e - eventualmente - condannando il debitore all'adempimento, senza che ciò possa configurare violazione dei principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, in quanto trovano applicazione gli stessi criteri che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 2012 e Cass. n. 17858 del 2018). 3.3.. Nella vicenda in esame, la Corte di appello, dopo avere dichiarato l'illegittimità della iscrizione a ruolo inerente alla cartella opposta, ha debitamente esercitato il suo potere-dovere di verificare A. C. 17.02.2022 N. R.G. 27996/2016 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nel merito la sussistenza della pretesa contributiva dell'INPS, facendo corretta applicazione dei suesposti, consolidati principi. La sentenza impugnata si mostra pertanto perfettamente conforme a diritto, con conseguente necessità di rigettare il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. La mancata difesa degli intimati esime questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio della Quarta Sezione Civile il giorno 17 febbraio 2022 `onario Giudkatt [OSCURATO:PERSONA]
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