CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diSardegna n.93/2025 depositata il 22/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 16951/2025Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 12919/2026Data pubblicazione 06/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]