CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Bari, con sentenza del 3 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP presso il tribunale di Bari, in data 15 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - primo motivo: omessa motivazione in relazione alla richiesta di bilanciamento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza nonché violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 69 cp. Il ricorrente riteneva che il suo comportamento collaborativo avrebbe dovuto essere valutato con maggior favore in sede di bilanciamento delle circostanze. Il motivo è inammissibile. Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). - secondo motivo: motivazione illogica in relazione al calcolo per l'aumento a titolo di continuazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 2 e 133 cp. Il motivo è inammissibile poiché nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha ritenuto, anche per quanto riguarda gli aumenti in continuazione, equa la pena irrogata in considerazione dei plurimi e gravi reati consumati con valutazione che è esente dalle lamentate censure. Invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estenso [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] ente LU O [OSCURATO:PERSONA],...;;TATO iN