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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18624/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 66/2020 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, pubblicata l’otto gennaio 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia notificava alla società avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] con cui recuperava un’imposta di € 36.679,00 con sanzioni ed interessi, rilevando tra l’altro la deduzione di oneri per personale per € 125 mila, contestando in particolare la contabilizzazione di detto importo come risarcimento del danno biologico da assunto demansionamento, corrisposto in via transattiva a [OSCURATO:PERSONA]: risarcimento e retrib da lavoro dipendente Tacchella, riqualificandolo come reddito dipendente.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la deducibilità di alcune spese, ma lo respingeva per la parte qui in rilievo.

La CTR invece riformava la sentenza sul punto, osservando che la corresponsione della somma sulla base di una transazione non era decisiva, e che l’ammontare e la documentazione inerente l’esistenza del danno non erano state legittimamente ostese in ragione dell’osservanza della riservatezza Propone l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 2697, cod. civ., facendo notare che il risarcimento non sono tassabili solo se inerenti al danno emergente.

2. Il motivo è fondato.

Va infatti ricordato che le somme che vengono riconosciute a titolo di risarcimento del danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l’inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall’art. 6, comma 2, TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quello che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass. 05/05/2022, n. 14329).

Così, proprio per il caso del demansionamento, occorre appunto distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quello derivante dall’impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili.

L’imputabilità all’una od all’altra voce, ed in particolare alla voce del danno emergente, deve dunque essere dimostrata dal contribuente, in questo caso il soggetto passivo [OSCURATO:PERSONA], il quale non può certo provarlo a mezzo di una indicazione contenuta in un atto contrattuale intervenuto fra sé e un terzo, e tanto meno – per sottrarsi alla prova – si può far appello al risibile argomento della tutela della riservatezza, del tutto irrilevante in sede processuale.

Il principio risulta conforme ai precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 14329/22, in tema di perdite di chances, e Cass. 8615/23).

3. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 66/2020 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, pubblicata l’otto gennaio 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia notificava alla società avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] con cui recuperava un’imposta di € 36.679,00 con sanzioni ed interessi, rilevando tra l’altro la deduzione di oneri per personale per € 125 mila, contestando in particolare la contabilizzazione di detto importo come risarcimento del danno biologico da assunto demansionamento, corrisposto in via transattiva a [OSCURATO:PERSONA]: risarcimento e retrib da lavoro dipendente Tacchella, riqualificandolo come reddito dipendente. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la deducibilità di alcune spese, ma lo respingeva per la parte qui in rilievo. La CTR invece riformava la sentenza sul punto, osservando che la corresponsione della somma sulla base di una transazione non era decisiva, e che l’ammontare e la documentazione inerente l’esistenza del danno non erano state legittimamente ostese in ragione dell’osservanza della riservatezza Propone l’Agenzia ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 2697, cod. civ., facendo notare che il risarcimento non sono tassabili solo se inerenti al danno emergente. 2. Il motivo è fondato. Va infatti ricordato che le somme che vengono riconosciute a titolo di risarcimento del danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro – presente o futuro – ivi compresa dunque l’inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall’art. 6, comma 2, TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quello che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass. 05/05/2022, n. 14329). Così, proprio per il caso del demansionamento, occorre appunto distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quello derivante dall’impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili. L’imputabilità all’una od all’altra voce, ed in particolare alla voce del danno emergente, deve dunque essere dimostrata dal contribuente, in questo caso il soggetto passivo [OSCURATO:PERSONA], il quale non può certo provarlo a mezzo di una indicazione contenuta in un atto contrattuale intervenuto fra sé e un terzo, e tanto meno – per sottrarsi alla prova – si può far appello al risibile argomento della tutela della riservatezza, del tutto irrilevante in sede processuale. Il principio risulta conforme ai precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 14329/22, in tema di perdite di chances, e Cass. 8615/23). 3. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione
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