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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05127/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario.

Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41-bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza.

In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto evidenziando che non era chiaro il motivo per il quale il detenuto avrebbe dovuto mandare una missiva contenente un generico augurio di buona salute a un altro distretto del medesimo gruppo di socialità che incontrava ogni giorno.

Il giudice di merito, poi, ha evidenziato che, in sede di reclamo, la difesa non aveva fornito una circostanza o un'argomentazione utile a ritenere credibile la ricostruzione alternativa, ossia che si fosse trattato di un messaggio innocuo, essendosi limitata ad affermare l'insussistenza di alcun messaggio criptico.

In materia di limitazioni e controlli della corrispondenza, l'obbligo della motivazione può ritenersi assolto qualora, come nel caso in esame, emerga che il giudice abbia preso in esame tutti gli elementi e li abbia valutati con modalità non palesemente illogiche: la motivazione, infatti, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l'effettuata disamina in modo adeguato dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525).

In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, inoltre, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).( •

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario. Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41-bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza. In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto evidenziando che non era chiaro il motivo per il quale il detenuto avrebbe dovuto mandare una missiva contenente un generico augurio di buona salute a un altro distretto del medesimo gruppo di socialità che incontrava ogni giorno. Il giudice di merito, poi, ha evidenziato che, in sede di reclamo, la difesa non aveva fornito una circostanza o un'argomentazione utile a ritenere credibile la ricostruzione alternativa, ossia che si fosse trattato di un messaggio innocuo, essendosi limitata ad affermare l'insussistenza di alcun messaggio criptico. In materia di limitazioni e controlli della corrispondenza, l'obbligo della motivazione può ritenersi assolto qualora, come nel caso in esame, emerga che il giudice abbia preso in esame tutti gli elementi e li abbia valutati con modalità non palesemente illogiche: la motivazione, infatti, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l'effettuata disamina in modo adeguato dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525). In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, inoltre, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).( • 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 05127/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris