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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 24865/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per il delitto di furto aggravato e per il delitto ex art 56, 493 ter cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancanza di motivazione in relazione al capo b) di imputazione.

Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Osservato che, alla luce dei suddetti principi, il ricorso, che ha proposi:o doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si riferisce ad un motivo rinunziato nel contesto dell'accordo col PG, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Tenuto conto, infine, che per la declaratoria è prevista la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che si riferisce esplicitamente anche alla sentenza pronunziata a norma del'art 599 bis cpp, (Sez. 2 , Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020 Cc. (dep. 03/06/2020 ) Rv. 279228, conseguendone , altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 24.2.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per il delitto di furto aggravato e per il delitto ex art 56, 493 ter cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancanza di motivazione in relazione al capo b) di imputazione. Ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Osservato che, alla luce dei suddetti principi, il ricorso, che ha proposi:o doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si riferisce ad un motivo rinunziato nel contesto dell'accordo col PG, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Tenuto conto, infine, che per la declaratoria è prevista la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che si riferisce esplicitamente anche alla sentenza pronunziata a norma del'art 599 bis cpp, (Sez. 2 , Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020 Cc. (dep. 03/06/2020 ) Rv. 279228, conseguendone , altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 24.2.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
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