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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 settembre 1974

Cassazione n. 25304/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1974 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di sostituzione della sanzione pecuniaria già irrogata in sede di decreto penale di condanna con quella del lavoro di pubblica utilità.

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen., essendo giunta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale, in relazione all'art.591, comma 1, lett.d), cod.proc.pen..

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1974 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di sostituzione della sanzione pecuniaria già irrogata in sede di decreto penale di condanna con quella del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen., essendo giunta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale, in relazione all'art.591, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25304/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris